Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-09, n. 202403255
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Pubblicato il 09/04/2024
N. 03255/2024REG.PROV.COLL.
N. 04021/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4021 del 2019, proposto da
-OMISSIS- Società Cooperativa Giornalistica a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S in Roma, via Tommaso Gulli n. 11;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 18 ottobre 2018, n. 6099, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2018, n. 6099, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- Società Cooperativa Giornalistica per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, a seguito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, ha disposto il recupero dei contributi all’editoria per le annualità dal 2007 al 2010, erogati per la pubblicazione di un periodico.
1.1. Il T.a.r. – dopo aver respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione resistente - ha ritenuto infondate tutte le censure, in particolare osservando:
- che la natura vincolata dell’atto esclude la rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento;nemmeno in giudizio la parte ha dimostrato che, se avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento impugnato;
- che, nel merito, gli accertamenti della Guardia di Finanza (condotti anche attraverso specifiche indagini anche a campione tra gli asseriti abbonati alla rivista) non sono stati smentiti dalla ricorrente, come risulta dall’esame delle contestazioni riferite nel p.v.c.;
- che non sussisterebbe quindi uno dei requisiti essenziali per l'accesso ai contributi, ossia una percentuale di diffusione superiore al 40% della tiratura netta, trattandosi di una testata locale (art. 3, comma 2, lett. e) , della legge 7 agosto 1990, n. 250).
2. La società, rimasta soccombente, ha proposto appello con cui ha sostanzialmente riproposto i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che l’appello sia respinto.
4. All’udienza pubblica straordinaria del 10 gennaio 2024.
5. Passando all’esame dei motivi d’appello:
I) con il primo la società appellante ripropone la violazione delle garanzie partecipative (in relazione agli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990), in quanto, diversamente da quanto affermato dal T.a.r., l’atto adottato non può ritenersi vincolato essendo una fattispecie complessa e a formazione progressiva nella quale la pubblica amministrazione avrebbe dovuto valutare una serie di fattori suscettibili di diverso apprezzamento in rapporto al complessivo progetto editoriale.
II) Con il secondo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che l’attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza sul requisito oggettivo della diffusione del periodico non fosse scalfita dalle censure della ricorrente e dalla documentazione acquisita in giudizio, per cui denuncia la illogicità manifesta e la carenza di motivazione della decisione.
Ribadisce che per gli anni 2009 e 2010 la Società avrebbe dimostrato che, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti “in blocco” (della Associazione -OMISSIS-e della A.S. -OMISSIS-), la diffusione nei due anni avrebbe raggiunto almeno 28.800 copie vendute, alle quali andavano sommate altre 30.000 copie spedite in abbonamento ad altri cinquemila abbonati.