Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-07, n. 201204749

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-07, n. 201204749
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204749
Data del deposito : 7 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06085/2008 REG.RIC.

N. 04749/2012REG.PROV.COLL.

N. 06085/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6085 del 2008, proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P T, V S, E D R, A C, domiciliata in Roma, via della Frezza, n. 17;

contro

Edil Atellana soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati C R, F S e F L, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Alessandro, III, 6;

per la riforma

della sentenza 19 luglio 2007, n. 6742 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sezione III- quater .


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2012 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati Coretti e Sanino per delega degli avvocati Scotto, Russo e Laudadio.


FATTO e DIRITTO

1.– La Società Cooperativa Edil Atellana a r.l. (d’ora innanzi solo società) ha presentato alla Commissione Provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps (d’ora innanzi solo Inps) richiesta di concessione dell’integrazione salariale per il periodo compreso tra il 2 novembre 1998 ed il 30 gennaio 1999 a seguito della sospensione dei lavori da parte del Comune di Napoli, parte del rapporto contrattuale, dovuta alla mancata consegna dei locali e alla «sopravvenienza di una perizia di variante».

La Commissione ha accolto l’istanza.

L’Inps ha presentato ricorso al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che, con delibera del 28 aprile 2003 n. 411, ha riformato la decisione della Commissione.

La società ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, tale delibera, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni.

Il Tribunale adito, con sentenza 19 luglio 2007, n. 6742, ha accolto il ricorso, rilevando che: a) non è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento;
b) costituisce causa integrabile anche la sospensione dei lavori dovuti a «fatti illeciti di terzi», quale, come nella specie, «un inadempimento contrattuale».

2.– L’Inps ha proposto, con l’atto indicato in epigrafe, appello per i motivi indicati nel prosieguo.

2.1.– Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell’appello.

3.– L’appello è fondato.

3.1.– Con un primo motivo si assume la violazione dell’art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni), in quanto l’inadempimento contrattuale non potrebbe costituire una causa integrabile.

Il motivo è fondato.

La legge n. 77 del 1963 prevede, all’art. 1, che: «agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell’edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto» è dovuta l’integrazione nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previste dalle leggi di settore.

Questo Consiglio, con orientamento cui la Sezione aderisce, ritiene che: «per essere ammessi all’integrazione salariale ordinaria, i fatti che abbiano causato una contrazione o una sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei alla sfera di responsabilità di soggetti determinati, cui possa essere riferita, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell’accaduto e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli. Deve essere escluso, pertanto, che la condizione in esame possa ritenersi avverata per effetto di comportamenti inadempienti di soggetti contraenti con l’imprenditore, dato che in tal caso il rimedio che l’ordinamento offre secondo le normali regole in punto di responsabilità contrattuale, tutela efficacemente, sul piano patrimoniale, l’appaltatore costretto alla sospensione dei lavori» (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512).

Alla luce dell’orientamento esposto, pertanto, per «cause non imputabili al datore di lavoro» devono intendersi le cause “esterne” ai rapporti contrattuali che lo stesso intrattiene con i terzi e non anche le cause “interne” ai rapporti stessi. In presenza, pertanto, di un inadempimento della controparte le forme di tutela si esauriscono nell’ambito della singola relazione negoziale.

Nel caso in esame costituisce dato non contestato che la sospensione dei lavori è stata conseguenza del comportamento tenuto dal Comune di Napoli, parte del contratto di appalto con la società, che non ha provveduto a consegnare i locali.

Si tratta, pertanto, di una causa di sospensione “interna” al rapporto contrattuale, con la conseguenza che non può trovare applicazione la normativa sopra riportata.

3.2.– Con un secondo motivo si assume l’irrilevanza, alla luce di quanto previsto dall’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, della violazione dell’art. 7 della stessa legge.

Il motivo è fondato.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento – considerato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato in ragione della natura vincolata dell’accertamento disposto e della non contestazione dei fatti posti a base dell’atto impugnato – non può determinare, ai sensi dell’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, l’annullamento dell’atto stesso.

4.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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