Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-10, n. 201800090
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Pubblicato il 10/01/2018
N. 00090/2018REG.PROV.COLL.
N. 08036/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8036 del 2016, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato S D C, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Aureliana n.63;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G L, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00608/2016, depositata il 16 marzo 2016, non notificata.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. S M;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Di Cunzolo, Urbani Neri (Avvocatura dello Stato) e Pozzi su delega di Lullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. F M, usufruttuario di un lotto di terreno contraddistinto in n.c.e.u. del Comune di Battipaglia al foglio 8, particelle 946, 947,1019 e 1020, in zona di rispetto stradale e di rispetto della linea ferroviaria, utilizzata sin dall’anno 2000 come area di recupero e rimozione di autoveicoli su strada sottoposti a sequestro giudiziario, autorizzata oltre che dal Prefetto della Provincia di Salerno anche dal Responsabile A.P.O. Settore attività Produttive del medesimo Comune, con nota prot. n. 44123 del 7.6/11.9/14.11.2013 inoltrava istanza intesa al rilascio di permesso di costruire “un fabbricato destinato ad attività di soccorso stradale e affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro, custodia e confisca amministrativa”.
Con l’atto impugnato in primo grado, il Comune denegava, previa comunicazione dei motivi ostativi, il rilascio del permesso di costruire, assumendo che «le previsioni progettuali di cui all’istanza prot. n. 44123 del 7.6.2013 contrastano con le disposizioni della legge 106/2011, del DPR 380/01 e del PRG della Città di Battipaglia in quanto:
- l’area di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto della s.s. n. 19, fuori del perimetro del centro abitato e all’interno della fascia di rispetto della linea ferroviari (Battipaglia – Potenza) di cui all’art. 49 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
- il PRG vigente della Città di Battipaglia nelle fasce di rispetto stradale consente la realizzazione di impianti per la gestione della rete stradale e per tale motivo non è ammessa la realizzazione di un impianto produttivo peraltro contenente anche un alloggio per il custode ed una tettoia di notevoli dimensioni;
- gli impianti per la gestione della rete stradale, oltre a non potere essere assimilati ad attività produttive, non possono essere riferiti agli indici di zona omogenea “E” agricola e tantomeno può essere invocato l’art. 6 bis della L.R. n. 1/2011 in quanto tale articolo si applica solo ed esclusivamente alle attività delle aziende agricole e la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo va riferito al conduttore del fondo agricolo;
- la Città di Battipaglia con delibera di C.C. n. 16 del 9.2.2010 ha, inoltre, recepito le direttive della L.R. n. 14/82 in merito ai parametri di pianificazione contenuti nei paragrafi 1,7 del Titolo II dell’allegato da cui risulta che nelle fasce di rispetto stradale “non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, industriale artigianale e commerciale”;
- […] il Capo Compartimento dell’ANAS ha espresso parere di competenza negativo alla richiesta del sig. M Francesco».
Avverso l’atto in questione, l’interessato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che veniva successivamente ritualmente trasposto innanzi al TAR Campania, sezione di Salerno per effetto dell’opposizione del Comune di Battipaglia ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971.
Con la propria impugnativa, il sig. M deduceva:
- che nella fattispecie si trattava di manufatti edilizi a servizio dell’attività di soccorso autoveicoli e custodia vetture sequestrate;
- l’attività svolta rientrava tra quelle ammesse ed elencate al punto 7 della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Circolazione e Traffico, del 30 dicembre 1970 recante "Istruzioni sulle distanze da osservare nell'edificazione a protezione del nastro stradale", emanata allo scopo di assicurare un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 1404 dell’ 1.4.1968 che regola le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro urbano. Inoltre il lotto di terreno interessato ricadeva in "Zona di rispetto stradale", nella quale in conformità alle norme di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Battipaglia, approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 1636 del 30.3.1972, è possibile realizzare esclusivamente impianti per la gestione della rete stradale. L'attività svolta dal signor M doveva pertanto ritenersi consentita nelle fasce di rispetto stradale anche in deroga alle distanze, previo parere degli enti preposti alla tutela del vincolo;
- il manufatto che egli intendeva realizzare non era una vera e propria costruzione, risultando funzionale all’espletamento dell’attività principale di soccorso immediato e custodia giudiziale;
- diversamente da quanto affermato dall’amministrazione comunale, il vincolo non era assoluto;né, peraltro, quest’ultima aveva spiegato quali interessi pubblici fondamentali e inderogabili sarebbero stati lesi. Ciò senza dire della disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni similari esistenti in zona che si erano viste assentire apposite autorizzazioni;
- il parere negativo dell’Anas era intervenuto dopo la chiusura della Conferenza di Servizi;ad ogni buon conto dovevano considerarsi prevalenti i pareri positivi, considerato che sia l’Ufficio Viabilità che RFI si erano espressi positivamente;
- per le zone di rispetto stradale il PRG di Battipaglia non fissa indici edificatori. Pertanto, la volumetria di progetto era stata volutamente contenuta nella massima esprimibile per le zone omogenee di tipo E;
- relativamente all’alloggio del custode (funzionale all’attività di custodia dei veicoli sequestrati) e alla tettoia, il Comune avrebbe potuto previamente interloquire con il ricorrente in merito ad eventuali modifiche piuttosto che procedere direttamente ad un diniego;
- l’amministrazione non aveva comunque espressamente confutato alcuna delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto;
- la delibera di c.c. n. 16/2010 doveva considerarsi inefficace, non essendo stati espletati tutti i necessari passaggi procedurali richiesti dalla normativa regionale per l’approvazione delle varianti.
Nella resistenza dell’amministrazione comunale e dell’Anas, il TAR Salerno – premesso di non potere considerare le ulteriori ragioni di diniego rappresentate dalla p.a. nel corso del giudizio (relative alla circostanza che per il manufatto oggetto della richiesta di p.d.c. era pendente un procedimento di condono) - respingeva il ricorso, sulla base delle argomentazioni che possono essere così sintetizzate.
Doveva anzitutto considerarsi dirimente il fatto che «l’area di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto della S.S. n. 19, ed il PRG di Battipaglia nelle fasce di rispetto stradale consente la sola realizzazione di impianti per la gestione della rete stradale».
L’ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del d.lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del d.P.R. n. 495/1992).
Il vincolo di inedificabilità della “fascia di rispetto stradale” - che è una tipica espressione dell’attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti - non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative.
Il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione;per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale.
Quanto, poi, alla circostanza che l’impianto progettato afferisce ad attività di soccorso stradale, rientrante tra quelle ammesse ai sensi del punto 7 della Circolare Ministero dei LL. PP., Direzione Generale Circolazione e Traffico n. 5980 del 30 dicembre 1970, il giudice di prime cure osservava che essa doveva essere rettamente intesa alla luce dei contenuti della giurisprudenza in materia.
Se, pertanto, potevano ammettersi – ove previsti negli atti di pianificazione comunale - insediamenti di attività svolte a beneficio della circolazione stradale e della sicurezza degli utenti (quali ad esempio parcheggi a raso, ovvero gli impianti di carburanti – questi ultimi, peraltro, conformemente alle prescrizioni del d.lgs. n. 32/98), a diverse conclusioni doveva pervenirsi in assenza di specifiche previsioni dello strumento urbanistico per impianti del tipo in oggetto, venendo quindi esclusivamente in rilievo la limitazione dello ius aedificandi di cui all’art. 26 del regolamento del Codice della Strada.
Nel caso di specie, lo strumento vigente nel Comune consentiva peraltro di realizzare solo opere funzionalmente e oggettivamente preordinate alla sola gestione della rete stradale.
Quelle progettate dal ricorrente invece (ovvero un corpo di fabbrica destinato per circa 250,46 mq di superficie netta a locali adibiti alla custodia degli autoveicoli e motoveicoli posti sotto sequestro dagli organi di polizia;per circa 27,55 mq destinato ad uffici di gestione e servizi;per circa 53,24 mq destinati a deposito, e per circa 65,88 mq di superficie netta destinati ad alloggio del custode), denotavano l’esistenza di un impianto produttivo “incompatibile ed estraneo” alla previsione urbanistica summenzionata, oggettivamente e funzionalmente connesso alle attività di sequestro, custodia e confisca amministrativa e «non necessariamente ma solo occasionalmente riconducibile all’attività di soccorso stradale».
Avverso tale decisione, ha proposto appello il sig. M, deducendo un solo, complesso mezzo di gravame:
1) Error in judicando. Erroneità, illogicità, insufficienza della motivazione, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.
L’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado è quello di avere sottovalutato il fatto che egli svolge principalmente l’attività di manutenzione e soccorso stradale immediato la quale, alla stregua della Circolare n. 5980/1970, rientra tra quelle assentibili nell’area di interesse, tant’è che egli è già stato autorizzato e tuttora prosegue a svolgere in tale zona la propria occupazione.
L’intervento proposto, comunque, rimarrebbe soltanto un intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della struttura preesistente, risultando funzionale alla sola attività di soccorso stradale, rispetto alla quale, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l’attività di custodia dei veicoli sequestrati assumerebbe carattere meramente secondario. Ciò, senza dire che il progetto prevede un maggiore arretramento dal ciglio stradale rispetto alle opere già assentite ed esistenti.
Si sono costituiti, per resistere, l’Anas e il Comune di Battipaglia.
Quest’ultimo ripropone – in limine – quanto già dedotto in primo grado, ad integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ovvero che afferendo l’intervento in oggetto alla demolizione di manufatti per i quali, ancora oggi, risulta pendente il procedimento di condono edilizio ai sensi della l. n. 724/94, nonché alla conseguente realizzazione di un nuovo impianto produttivo, fino alla definizione di tale procedimento non è comunque possibile rilasciare alcun permesso
Nel merito, sottolinea che l’intervento progettato non può essere assimilato ad un “impianto per la gestione della rete stradale”, trattandosi di un vero e proprio impianto produttivo di dimensioni rilevanti, comprendente un complesso di manufatti destinati alla custodia dei veicoli, una serie di uffici per la gestione dei servizi, un deposito, una pensilina con pannelli fotovoltaici di circa 1.014 mq, e, soprattutto, un alloggio custode. Di fatto, le opere a realizzarsi risultano funzionalmente connesse all’attività di sequestro, custodia e confisca amministrativa.
In vista della pubblica udienza del 14.12.2017, il sig. M ha depositato una memoria, replicando ai rilievi del Comune in ordine alla pendenza dell’istanza di condono (che, invece sarebbe intervenuto da tempo, come si ricaverebbe dai documenti 8 e 9 del fascicolo di primo grado) e ribadendo le proprie argomentazioni e conclusioni.
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14.12.2017.
2. In via preliminare, è bene precisare che – nonostante alcuni fugaci cenni contenuti nella parte in fatto – non sono stati espressamente e specificamente riproposti i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal TAR, così come invece richiesto dall’art. 101, comma 2, nonché dall’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., applicabile al processo d’appello in virtù del rinvio c.d. interno di cui all’art. 38 del codice (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. sez. III, 12/07/2017, n. 3427).
La riproposizione in appello di «tutte le domande e le eccezioni, in rito ed in merito, sollevate nel giudizio di primo grado», assorbiti o non esaminati dal Tar, è onere che va assolto mediante richiamo specifico dei motivi già articolati con il ricorso di primo grado, così da consentire alle controparti di esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa e, al giudice dell'appello, di avere il quadro chiaro del thema decidendum devoluto nel giudizio di secondo grado, sul quale egli è tenuto a pronunciarsi;di conseguenza un rinvio indeterminato alle censure assorbite ed agli atti di primo grado che le contenevano, privo della precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo (solo genericamente e/o ambiguamente) richiamati (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3735).
Nel caso di specie, il tema devoluto in appello rimane quindi limitato a quello dell’assentibilità dell’intervento progettato in relazione alla sua pretesa funzionalizzazione all’attività di soccorso immediato degli utenti della strada (che il sig. M afferma essere la sua attività principale), per effetto del sovraordinato quadro normativo quale interpretato dalle disposizioni contenute nella circolare 30 dicembre 1970, n. 5980, dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici.
2.1. Nel merito, l’appello è infondato e deve essere respinto.
E’ inutile quindi indugiare sulla questione – riproposta in appello dal Comune di Battipaglia - relativa all’asserito, perdurante carattere abusivo dell’intervento cui si riferisce l’istanza di p.d.c. in esame.
2.2. Giova richiamare, nella parte di interesse, sia le fonti primarie sia il testo della circolare n. 5980 del 1970 in quanto l’appellante affida essenzialmente ad essa le critiche rivolte alla sentenza del TAR.
Ai sensi dell’art. 41 – septies della l. 17 agosto 1150, introdotto dall’art. 19 della l. n. 765 del 1967, «Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque».
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il d.m. n. 1404 del 1° aprile 1968.
Successivamente, l’ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, è stata specificamente disciplinata dal nuovo codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del d.lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del d.P.R. n. 495/1992).
Secondo il par. 7 della circolare n. 5980 del 1970 « […] In linea di massima […] questo Ministero è dell'avviso che in dette fasce - da considerare come vere e proprie zone di rispetto - sia unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, quali: alberghi e motel, ristoranti, stazioni di servizio che svolgono una attività diversa da quella del soccorso immediato, ecc.;ferme restando, ovviamente, le disposizioni vigenti specificamente dirette a disciplinare le singole opere. Nelle aree di che trattasi, possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo;nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale.
A titolo esemplificativo possono così elencarsi le opere, la cui realizzazione è ammissibile nelle fasce di rispetto stradale:
- parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;
- distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada;
- cabine di distribuzione elettrica;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- reti idriche;
- reti fognanti;
- canalizzazioni irrigue;
- pozzi;
- metanodotti, gasdotti, ecc.;
- recinzioni in muratura - che a norma dell'art.878 del codice civile non abbiano un'altezza superiore ai 3 metri - in rete metallica, nonché siepi, a delimitazione del confine di proprietà, con l'avvertenza che per le recinzioni in muratura si applicano le disposizioni dell'art.1 del Regio decreto 8-12-1933, n.1740;
- strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale;strade di raccordo dei vari sbocchi viari;strade a servizio delle opere consentite in detta fascia».
Nel precedente par. 6 la circolare chiarisce anche «il significato delle espressioni "edificazione" e "manufatto", usate in diversi provvedimenti legislativi concernenti la tutela delle strade.
Invero, il termine "manufatto" comprende qualsiasi costruzione realizzata dall'uomo;mentre il termine "edificazione" indica, più propriamente, le costruzioni aventi forma e funzione di "edifici".
Tuttavia, ai fini della presente circolare, senza approfondire l'esame del significato delle due espressioni, appare sufficiente far presente che l'art.19 della legge n.765 parla unicamente di "edificazione", cosicché la terminologia in questione non può creare dubbi di sorta, per ciò che concerne l'applicazione della normativa riguardante le distanze dal nastro stradale. E' solo da precisare che "l'edificazione" consiste essenzialmente nella esecuzione di "edifici" di qualsiasi grandezza, forma e destinazione;e che tali edifici possono essere realizzati con i sistemi tradizionali (muratura) ovvero con tecniche più moderne, quale ad esempio la prefabbricazione. […]».
2.3. Le fasce di rispetto individuano dunque le distanze minime a protezione del nastro stradale dall'edificazione e coincidono con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impatto ambientale.
Esse non costituiscono vincoli urbanistici ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 2280 dell’11.6.2015, che richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620).
Tali principi sono stati ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (decisione n. 9 del 16.11.2005), secondo cui «il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 septies l. n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 19 l. n. 765 del 1967;art. 9 l. n. 729 del 1961) e dai relativi provvedimenti di attuazione (d.m. 1 aprile 1968) […]. Tali norme obbediscono ad esigenze generali e, quindi, costituiscono limitazioni legali al diritto di proprietà su categorie di beni individuate in via generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati all'uso pubblico».
Secondo la prassi (esemplificata dalla cit. circolare n. 5980 del 1970) e la giurisprudenza amministrativa, gli unici insediamenti ammessi (ove previsti dalla pianificazione comunale) rimangono dunque quelli relativi ad attività svolte a beneficio della circolazione stradale e della sicurezza degli utenti, quali – in particolare - parcheggi a raso ed impianti di carburanti.
2.4. Nel caso di specie, le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Battipaglia, ammettono nelle zone di rispetto stradale «solo impianti per la gestione della rete stradale».
Tali disposizioni – rimaste inoppugnate - appaiono perfettamente aderenti sia al quadro normativo primario, come interpretato dalla circolare del 1970, sia alla giurisprudenza ormai consolidatasi in materia.
Per quanto in particolare riguarda la summenzionata circolare, è poi evidente che essa consente, nella fasce di rispetto, non già la realizzazione di edifici bensì soltanto quella di “manufatti” posti a servizio della strada e funzionali alla sicurezza degli utenti.
Va ancora soggiunto che è del pari rimasto incontestato in appello (non essendo stato riproposto il motivo assorbito dal TAR) l’ulteriore profilo di diniego opposto dal Comune, relativo alla violazione, oltre che delle NTA del PRG, anche delle disposizioni di cui al punto 1.7 delle (tuttora vigenti) direttive regionali allegate alla legge della regione Campania n. 14/82, recepite dal Comune di Battipaglia con delibera di C.C. n. 16/2010, secondo cui nella fasce di rispetto «non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, industriale, artigianale e commerciale» risultando ammessa la sola realizzazione di «percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e, ove occorra parcheggi pubblici» nonché, ove prevista dalla normativa del piano regolatore «la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati […] solo a titolo precario, con installazione di manufatti facilmente amovibili […] nel rispetto delle direttive nazionali e regionali» (all. 4 fascicolo di primo grado comparsa del Comune).
Per quanto occorrer possa, alle puntuali osservazioni del TAR può quindi aggiungersi che il P.R.G. vigente nel Comune di Battipaglia deve essere letto alla luce delle suddette “direttive” per la formazione dei piani urbanistici, le quali costituiscono un parametro di riferimento anche per l’interpretazione di quelli vigenti.
Venendo poi, nello specifico, all’intervento di cui trattasi, anche in sede di appello (pag. 4), il sig. M ha ribadito che l’istanza di permesso denegata riguarda “un corpo di fabbrica di forma pressoché rettangolare con un'altezza massima calcolata alla gronda pari a circa 5,62 m, di misura in pianta di circa 38,00 m x 12,00 m, destinato a: (i) locali adibiti alla rimessa degli autoveicoli e motoveicoli posti sotto sequestro dagli organi di polizia;(ii) uffici di gestione e servizi, destinati a deposito;(iii) alloggio del custode. Il corpo di fabbrica, destinato alla rimessa degli autoveicoli, sarà realizzato con struttura in acciaio ed elementi di tamponatura composti da pannelli in alluminio coibentati. La copertura prevista è del tipo a falda inclinata, parzialmente integrata con pannelli fotovoltaici, al fine di migliorarne il comfort energetico, mediante produzione di energia alternativa prodotta da fonti rinnovabili. L'alloggio del custode, posto al piano terra, è composto da una piccola cucina con angolo pranzo, una zona living e un servizio igienico […]”.
Tale essendo la consistenza e la destinazione dell’intervento progettato, appare inconferente stabilire se l’attività di soccorso stradale sia quella effettivamente svolta in via principale dall’appellante. E’ infatti evidente che esso non è in alcun modo assimilabile ad un semplice “manufatto” posto al servizio degli utenti della strada, per l’attività di “soccorso immediato” bensì costituisce un impianto produttivo, dichiaratamente, nonché oggettivamente, funzionale all’attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o confisca e pertanto, così come rilevato dal TAR, ««non necessariamente ma solo occasionalmente riconducibile all’attività di soccorso stradale».
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.