Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007844
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2020
N. 07844/2020REG.PROV.COLL.
N. 02524/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2010, proposto da
Nuova Microstamp s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S T ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, alla Via Vincenzo Cardarelli n. 9;
contro
- Società Italiana Costruzioni (S.I.C.) s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato P L C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato A M V, in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 4;
- I.A.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato P L C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato A M V, in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 4;
nei confronti
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale – A.S.I. di Frosinone, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Pizzutelli, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Silvestri;
- Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione staccata di Latina) n. 820 del 14 settembre 2009, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Italiana Costruzioni (S.I.C.) s.r.l., di I.A.V. s.r.l. e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70), il Cons. R P;
Nessuno presente per le parti:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’appellante che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone n. 166 del 22 novembre 2005, veniva disposta in suo favore l’assegnazione di un'area sita in Frosinone e comprensiva dei terreni censiti in Catasto al foglio 14, particella 701/p (oggi riclassificata 802), nonché particelle 702, 704 e 705 (oggi confluite nella particella unica n. 705).
2. Con ricorso N.R.G. 1060 del 2008, S.I.C. - Società Italiana Costruzioni s.r.l. ha impugnato innanzi alla Sezione Staccata di Latina del T.A.R. Lazio la predetta deliberazione, nonché la convenzione, stipulata in data 24 ottobre 2006, per l'assegnazione definitiva tra il Consorzio A.S.I. e la stessa Nuova Microstamp.
La ricorrente in primo grado, nel premettere di essere proprietaria delle aree distinte al foglio n. 14, particella 705 (già particelle 687, 692, 698, 702, 704, 705), nonché assegnataria delle stesse aree in virtù della delibera consortile n. 2 del 31 gennaio 2005 e della convenzione sottoscritta il successivo 2 agosto 2005, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 241 del 1990, oltre che del P.R.T. A.S.I. e del Regolamento per le Assegnazioni, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti di fatto.
Precisa, in proposito, l’appellante che:
- la particella 802 (già particella 701/p), assegnata a Nuova Microstamp con deliberazione 166/2005 , è di proprietà della stessa;
- la particella 704 (oggi accorpata nella nuova particella 705) pur essendo di proprietà S.I.C. (oggi IAV s.r.l.), non è mai stata assegnata ad alcuna di tali società, ma ha formato oggetto di assegnazione a Nuova Microstamp con la predetta deliberazione 166/2005;
- le particelle 702 e 705 (anch’esse oggi accorpate nella particella unica n. 705) hanno formato oggetto di una “doppia assegnazione”, dapprima alla S.I.C. (che ne è proprietaria e che risulta dante causa della IAV s.r.l., alla quale ha in un secondo momento venduto l'opificio industriale in Frosinone, alla via Salci s.n.c., sito nella particella 705), e poi all’odierna appellante giusta deliberazione 166/2005.
Soggiunge Nuova Microstamp di aver ottenuto il permesso di costruire n. 10399 del 27 dicembre 2007, finalizzato alla realizzazione di un opificio industriale in zona produttiva “D” del vigente P.R.G., zona produttiva del P.R.T. A.S.I., nell’area distinta in catasto al foglio n. 14, particella 802.
Ottenuto il predetto titolo, il progettato stabilimento (finalizzato all'assemblaggio industriale di componenti meccaniche ed elettromeccaniche), è stato realizzato nella sola particella della quale l’appellante è proprietaria (n. 802); né sono state da essa mai occupate le particelle nn. 702 e 705 (oggetto della “doppia assegnazione”), in attesa del perfezionamento della procedura di esproprio in suo favore (escludendo la parte di aver mai fruito della particella 704 assegnatale, di proprietà S.I.C.).
3. Con separato ricorso N.R.G. 4 del 2009, I.A.V. s.r.l., avente causa di S.I.C. s.r.l., ha impugnato il permesso di costruire n. 10399/07, assumendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e ss. del D.P.R. 380/200; art. 7 della legge regionale 13/97), violazione delle N.T.A. del P.R.G. e del P.R.T. A.S.I. e del Regolamento per le assegnazioni A.S.I., nonché eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e difetto di istruttoria.
Con successivi motivi aggiunti, I.A.V. ha poi impugnato:
- la delibera di assegnazione a Nuova Microstamp n. 166 del 22 novembre 2005 e la relativa convenzione del 24 ottobre 2006 (già impugnate da S.I.C. con ricorso N.R.G. 1060/2008);
- i presupposti nulla-osta consortili nn. 3555 del 12 settembre 2005 e 4856 del 24 novembre 2006.
4. Con l’appellata sentenza 820 del 2009, il T.A.R. di Latina accoglieva entrambe le anzidette impugnative; ed annullava le assegnazioni (provvisoria e definitiva), il premesso di costruire e gli atti da esso presupposti ed intestati a Nuova Microstamp; con condanna di quest’ultima e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidate in complessivi € 4.000,00.
5. Avverso tale pronuncia, Nuova Microstamp ha interposto appello, notificato l’11 marzo 2010 e depositato il successivo 26 marzo.
Viene dalla parte, in primo luogo, sostenuto che il ricorso N.R.G. 1060 del 2008 sia irricevibile, sia rispetto alla pubblicazione della delibera di assegnazione n. 166 del 2005, sia con riferimento alla effettiva conoscenza di essa; per l’effetto, assumendosi l’erroneità della gravata pronunzia, nella parte in cui non ha riconosciuto la tardiva proposizione del ricorso anzidetto.
Nel soggiungere, in argomento, come l’assegnazione definitiva non integri un nuovo atto unilaterale adottato dal Consorzio sulla base di una rinnovata istruttoria e/o ponderazione di interessi circa la finalità delle aree (ma coincida con la stipula della convenzione di cui al “Regolamento per le assegnazioni delle attività produttive di beni e servizi" del Consorzio A.S.I.), assume l’appellante che la “vera” assegnazione (esclusa ogni rilevanza della denominazione in termini di “provvisorietà”) sia rappresentata da quella deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio (n. 166 del 2005).
Assume poi che, in ragione della coincidenza della persona del legale rappresentante di S.I.C. s.r.l., Sig. Angelo Veronesi, con il legale rappresentante di I.A.V. s.r.l. (avente causa dalla prima) per effetto della conoscenza, in capo all’anzidetto nominativo, degli estremi della deliberazione 166/2005 all'esito della disposta pubblicazione all’albo consortile (o comunque, in subordine, dal ricevimento, in data 8 maggio 2008, della raccomandata inviata dal legale dell'appellante), i motivi aggiunti di I.A.V. s.r.l. datati 21 marzo 2009 (finalizzati ad impugnare la medesima deliberazione n. 166/2005, la convenzione 24 ottobre 2006 e i nulla-osta al permesso di costruire nn. 3555/2005 e 4856/2006,) siano tardivi e, comunque, inammissibili perché ab origine carenti di interesse, rispetto alla contestazione della convenzione e degli atti presupposti al permesso di costruire.
Sul punto, viene precisato che, nello stesso ricorso N.R.G. 4/2009, I.A.V. ha riconosciuto l'esistenza della deliberazione n. 166/2005, specificando che tale atto aveva già formato oggetto di differente impugnativa (ricorso n. 1060/2008) da parte di S.I.C. s.r.l.: conseguentemente, assumendosi che, anche a voler computare la decorrenza del termine decadenziale dalla data del ricorso originario (3 dicembre 2008), il termine per la posizione dei motivi aggiunti è spirato prima della relativa notificazione, datata 30 marzo 2009).
E, d’altro canto, la sostenuta intempestività della contestazione della deliberazione di assegnazione “provvisoria” renderebbe del tutto irrilevante la tempestività del gravame proposto (in asserita carenza di interesse) avverso quella “definitiva” (o meglio, avverso la convenzione disciplinante l'uso dell'area, che nella delibera 166/2005 trova il suo unico presupposto).
Quanto al ricorso di I.A.V. (N.R.G. 4 del 2009), avente ad oggetto il (solo) permesso di costruire n. 10399 del 27 dicembre 2007, rilasciato in favore della odierna appellante per la realizzazione