Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-11-18, n. 201106103

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-11-18, n. 201106103
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106103
Data del deposito : 18 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08283/2007 REG.RIC.

N. 06103/2011REG.PROV.COLL.

N. 08283/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8283 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello .Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate;

contro

T A, rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso la medesima, in Roma, viale G. Rossini N.18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01521/2007, resa tra le parti, concernente RIAMMISSIONE IN SERVIZIO E TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Gioia Vaccari e l'avvocato dello Stato Angelo Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Al sig. T A, funzionario del Ministero delle Finanze già in servizio al 2° Ufficio delle II.DD. di Roma veniva irrogata con decreto del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio del 4/10/1995 la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

L’interessato impugnava tale provvedimento e il Tar con sentenza n.1784/97 annullava il predetto decreto, ritenendolo illegittimo.

Detta sentenza veniva altresì confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n.5927/06.

Successivamente , con decreto del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio n.8/Ris del 30/3/1998 il citato dipendente era riammesso in servizio presso l’Ufficio del Registro di Latina dal giorno successivo alla data di notifica del decreto stesso e si disponeva altresì l’attribuzione al sig. Testori “dell’intero trattamento economico stipendiale dal giorno di effettiva riammissione in servizio”.

Questi impugnava innanzi al Tar per il Lazio quest’ultimo provvedimento con riferimento sia alla disposta sua assegnazione , quale sede di servizio, all’ufficio del Registro di Latina sia alla decorrenza del ripristino del trattamento economico che il ricorrente sosteneva dovesse coincidere con la data dell’illegittimo licenziamento.

L’adito Tar con sentenza n.1521/07 respingeva il ricorso per la parte relativa alla nuova designata sede di servizio territoriale , mentre lo accoglieva per la restante parte, “limitatamente al trattamento economico dovuto al dipendente per il periodo di mancata prestazione del servizio”.

L ‘Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ha impugnato tale sentenza, ovviamente, per la parte ad essa sfavorevole, sostenendo col proposto gravame che il Tar ha proceduto ad individuare un petitum non formulato dal ricorrente, lì dove il primo giudice si sarebbe dovuto limitare ad effettuare una ricostruzione del trattamento economico, non già a disporre la “restitutio in integrum”.

Si è costituito in giudizio il Testori che ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e come tale va respinto, con conferma di quanto deciso in primo grado.

Il gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria si sostanzia nella tesi difensiva secondo la quale vi sarebbe una discrasia tra quanto in prime cure chiesto dall’attuale appellato e quanto ad esso riconosciuto dal Tar con la pronuncia qui gravata.

In altri termini l’appellante ritiene che occorre dare una lettura restrittiva della portata della sentenza resa in senso favorevole alla pretesa in concreto fatta valere dal sig. Testori, nel senso che non sarebbe possibile riconoscere al predetto dipendente il diritto alla “restitutio in integrum”, ma tutt’al più gli aumenti stipendiali di cui lo stesso impiegato avrebbe goduto in difetto del provvedimento di licenziamento poi annullato.

L’assunto interpretativo sopra esposto non ha fondamento per essere smentito dagli elementi di fatto e di diritto che contrassegnano la vicenda all’esame, come di seguito si va ad esporre.

In primo luogo si osserva come in sede di impugnativa di prime cure del decreto di riammissione de quo, l’interessato ha avuto cura ( vedi le ragioni introduttive di cui a pag. 5 del ricorso e il motivo sub 3 dello stesso gravame ) di denunciare non solo la ritardata riammissione ma anche la non corretta applicazione degli effetti anche economici derivanti dal decisum costituito dalla sentenza n.1784/97, con cui lo stesso Tar del Lazio aveva annullato in precedenza l’irrogata sanzione del licenziamento senza preavviso.

Ora è evidente che l’avvenuta demolizione con effetti retroattivi del provvedimento di licenziamento, ad opera della sentenza Tar prima e della decisione di conferma del Consiglio di Stato dopo avrebbe dovuto comportare, come invocato dall’interessato ( e riconosciuto dal Tar con la sentenza qui impugnata) il diritto all’attribuzione del trattamento economico in relazione alle prestazioni lavorative che non sono state rese in ragione della sanzione disciplinare poi accertata come illegittimamente erogata.

Nel caso di specie, invero si inverano gli estremi della sussistenza della “restitutio in integrum” anche ai fini economici , quale effetto automatico dell’avvenuto annullamento del disposto licenziamento, in ragione del quale va riconosciuta la piena reintegrazione del dipendente a vedersi attribuire la retribuzione per il periodi di lavoro non prestato a causa dell’illegittima interruzione del rapporto di servizio in corso, esattamente come avvenuto nel caso del Testori ( cfr Cons. Stato Ad. Pl. n. 10/91 ;
Cons Stato , Sez. IV 9/12/2010 n.8657 ).

Corrette ed esatte allora si rivelano le statuizioni assunte dal primo giudice allorchè con riferimento a quanto specificatamente denunciato dalla parte interessata a proposito della data di decorrenza del trattamento economico come fissata dall’Amministrazione con il decreto di riammissione , ha stabilito il “diritto del ricorrente alla restituito in integrum , con la corresponsione del trattamento economico per il periodo di mancata prestazione del servizio , con interessi legali e rivalutazione”.

L’interpretazione della sentenza qui gravata data dall’Amministrazione appellante si appalesa errata e non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto del proposto appello.

Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo ai tratti peculiari della vicenda , per disporre tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

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