Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-10-26, n. 201205487

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-10-26, n. 201205487
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205487
Data del deposito : 26 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01229/2012 REG.RIC.

N. 05487/2012REG.PROV.COLL.

N. 01229/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2012, proposto da
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Sagea s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE I, n. 02050/2011, resa tra le parti, concernente riconoscimento della parità scolastica;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sagea s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. G D M e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Grumetto e l'avv. Lentini per delega dell'avv. Scuderi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 4412/11 del 19 dicembre 2011 (che non risulta notificata) il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, sez. I, accoglieva il ricorso proposto dalla Sagea s.r.l., avverso il decreto dirigenziale n. 21/S2 del 26 agosto 2011, nella parte in cui riconosceva la parità scolastica dell’Istituto Tecnico “Kennedy”, per il settore delle Scienze Umane, limitatamente alla I^ classe (e solo gradualmente alle classi successive, fino al completamento del corso), richiamandosi alla nota MIUR, n. prot. 2025 del 16 marzo 2010 e la circolare applicativa A00DRCA.2777 del 24 febbraio 2011. Nella citata sentenza si rilevava che, in base all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole paritarie costituiscono, insieme a quelle statali, il sistema nazionale di istruzione e che il riconoscimento della parità è conseguente alla verifica, da parte dell’autorità ministeriale, della sussistenza originaria e del mantenimento delle condizioni prescritte, idonee ad assicurare il corretto svolgimento del servizio pubblico. In tale contesto non sarebbero configurabili limitazioni – non normativamente previste – all’esercizio della funzione didattico-formativa, “potendosi altrimenti verificare violazione del…principio di equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti”. Non corrisponderebbe ad un precetto normativo, d’altra parte, “l’imposta limitazione all’attivazione della sola classe prima per l’anno scolastico 2011/2012”, non essendo ravvisabile tale precetto nell’art. 1, comma 4, lettera f) della legge n. 62 del 2000, né nella disposizioni – sostanzialmente identiche – dell’art. 1- bis , comma 2, della legge 3 febbraio 2006, n. 27 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui ) e dell’art. 1 del d.m. 29 novembre 2007, n. 267. La prevista istituzione di corsi completi, infatti, non impedirebbe “ove richiesta – e nella sussistenza dei requisiti di legge – l’attivazione ab initio di tutte le classi previste dal corso”, avendo il legislatore sancito la regola della compresenza del vecchio e del nuovo ordinamento, con progressivo passaggio a regime e conseguenti profili di “non organicità, da un lato necessaria e dall’altro transitoria e ad esaurimento”.

In sede di appello (n. 1231/12, notificato il 15 febbraio 2012), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha prospettato i seguenti motivi di gravame: violazione o falsa applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62;
erronea applicazione dell’art. 13 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 sul riordino degli istituti tecnici, in quanto il riconoscimento della parità scolastica, per corsi di nuova istituzione, non potrebbe prescindere dal principio di organicità, in base al quale le classi prime, attivate nell’anno scolastico 2010/2011, avrebbero dovuto confluire nei nuovi percorsi di studio previsti dall’ordinamento, mentre le rimanenti classi (II, III, IV e V) avrebbero dovuto seguire, ad esaurimento, il vecchio ordinamento, di modo che il nuovo corso di studi, istituito dall’Istituto Kennedy, non avrebbe potuto essere attivato per le classi successive alla prima.

La Sagea s.r.l., costituitasi in giudizio, sottolinea come la parificazione riguardi l’istituzione scolastica nel suo complesso, ove ritenuta idonea a fare parte del sistema scolastico nazionale, in base alla sussistenza di requisiti, attinenti alla didattica, tali da consentire lo svolgimento di attività sia con il vecchio che con il nuovo ordinamento. Le scuole di nuova parificazione non dovrebbero, pertanto, essere obbligate ad attivare solo progressivamente le classi superiori alla prima, in quanto il sistema transitorio di coabitazione, tra classi istituite secondo il vecchio ed il nuovo ordinamento, potrebbe essere attivato anche in dette scuole.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che la questione sottoposta a giudizio risulta oggetto di una recente pronuncia della sezione (2 luglio 2011¸ n. 4208), dalle cui conclusioni – conformi alle tesi difensive dell’Amministrazione appellante – il Collegio stesso non ritiene di doversi discostare. Ivi si rileva che la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 4, lettera f) della legge 10 marzo 2000, n. 62 ( Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione ), secondo cui ”presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione è che ciò avvenga secondo il principio di organicità….principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato ove si ammettesse, nello stesso momento storico, l’inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento;
b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento”.

Su tale base, il riferimento alla nozione di “corsi completi” e l’ulteriore obbligatorio principio di “organicità” inducono ad escludere il riconoscimento della parità scolastica per singole classi istituite ex novo, quando – per intervenuti mutamenti nell’ordine degli studi – tali classi non possano che funzionare sulla base dell’ordinamento ormai superato. Secondo tale linea interpretativa, in altre parole, solo negli Istituti scolastici pubblici, o già parificati, può risultare fisiologica la coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare ad esaurimento.

L’appellata contesta questa interpretazione, in quanto non vi sarebbe ragione di discriminare gli istituti che – sul piano della parità scolastica – siano di nuova costituzione rispetto agli altri già operanti sul territorio, come scuole statali o paritarie.

Il citato art. 1 della legge n. 62 del 2000, tuttavia, prescrive per il riconoscimento della parità, al comma n. 4, una serie di requisiti, come quelli inerenti al progetto educativo, alla conformità dei programmi alle disposizioni vigenti, all’adeguatezza delle strutture logistiche, all’idoneità dei docenti e così via, inserendo fra tali requisiti – da possedere cumulativamente – anche “l’organica istituzione di corsi completi”, con possibilità – in caso di istituzione di nuovi corsi – di ottenere la parità in via eccezionale anche per “singole classi […] ad iniziare dalla prima”.

Il Collegio considera, in effetti, che il principio di organicità sopra indicato sia finalizzato ad escludere dalla parità scolastica istituti che – nell’indirizzare la propria attività verso una parte soltanto degli studenti (come potrebbe avvenire, ad esempio, per quelli prossimi all’esame conclusivo del corso di studi, con finalizzazione limitata al conseguimento del diploma, o comunque quando la scuola non abbia una struttura organizzativa adeguata, per consentire il completamento dei corsi) – non assicurino una piena rispondenza al progetto formativo della programmazione scolastica statale, nell’interesse dei medesimi studenti.

Tale ratio potrebbe in ipotesi non sussistere per istituti che, già operanti sul piano privato e con studenti regolarmente iscritti per ogni anno di corso, chiedano poi il riconoscimento della parità, non istituendo ex novo , ma dovendo necessariamente organizzare le classi prime in base al nuovo ordinamento, con prosecuzione ad esaurimento dei corsi già avviati in base all’ordinamento previgente.

Una tale distinzione (ovvero, la distinzione fra scuole che pretendano di istituire ex novo corsi non completi e scuole già operanti con corsi completi) non risulta tuttavia contemplata nel ricordato art. 1, comma 4, lettera f) della legge n. 62 del 2000 e non può essere effettuata in via interpretativa.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo.

Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della segnalata carenza della normativa di riferimento.

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