Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2013-01-16, n. 201300130

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2013-01-16, n. 201300130
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300130
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09080/2012 REG.RIC.

N. 00130/2013 REG.PROV.CAU.

N. 09080/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso r.g.a.n. 9080/2012, proposto dalla:


- Sabbia d'Oro di Martiradonna Teresa e C. s.a.s., in persona della legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P, in Roma, via Cosseria, 2;


contro

- il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro in carica, e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia per le Province di Bari, B.a.t. e Foggia, in persona del soprintendente in carica, entrambi n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sezione III, n. 01792/2012, resa tra le parti e concernente la ristrutturazione e l’ammodernamento dello stabilimento balneare Sabbia d'Oro, in località Losciale-Monopoli .


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.

Visto l'art. 98, Cod. proc. amm..

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Bari, recante reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dall’impresa attuale appellante.

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per la parte appellante, l’avv. Valla, per delega dell'avv. S P.


Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione, nell’istanza cautelare non si ravvisano profili di censura idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza (adeguatamente motivata ed argomentata, nonché sospesa quanto alla sua efficacia solo per considerazioni attinenti al prospettato pregiudizio ), che si sottrae dunque, in questa sede, alle dedotte censure, mentre nulla deve disporsi per le spese della presente fase, non essendosi costituite in giudizio le amministrazioni appellate.

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