Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202404783
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 04783/2024REG.PROV.COLL.
N. 01359/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2020, proposto da Sas Security Systems S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo in continuità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8146/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Dal Molin in sostituzione dell'avvocato Ugoccioni e Zagaria in sostituzione dell'avvocato Botto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 26 ottobre 2004 Poste Italiane stipulava con Tonali Service s.r.l. (oggi SAS Security Systems S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo in continuità) il contratto per la fornitura ed installazione di n. 1.100 bussole di vario tipo (e, in specie, di n. 450 bussole di accesso a caveau e di n. 650 porte di ingresso anta scorrevole), da fornirsi ai prezzi unitari indicati in sede di offerta e fino alla concorrenza del prezzo complessivo di € 8.655.500,00.
Il contratto, che avrebbe dovuto avere durata biennale, fatta salva la possibilità di prolungamento per un ulteriore anno, è stato nondimeno più volte prorogato fino al 26/04/2012.
Con nota del 29 marzo 2012 la ricorrente richiedeva a Poste Italiane di avviare l’istruttoria di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, entrato in vigore medio tempore , in vista del dovuto adeguamento dei corrispettivi e, dunque, del pagamento di complessivi € 376.740,21, oltre interessi e rivalutazione.
La richiesta, reiterata a mezzo legale il 18 ottobre 2012, veniva rigettata dalla Stazione Appaltante con nota del 12 novembre 2012, che deduceva l’inapplicabilità degli artt. 6 l. n. 537/1993 e 115 d.lgs. n. 163/2006 all’appalto in questione.
2. La SAS Security Systems S.R.L. proponeva quindi ricorso al T.a.r. del Lazio, con il quale contestava l’asserita inapplicabilità dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 al contratto, richiamando tra l’altro la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2011.
Il T.a.r. del Lazio, sezione Terza Ter, con sentenza n. 8146 pubblicata il 21 giugno 2019, respingeva il ricorso, rilevando che il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 20 novembre 2017, n. 5330) in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame aveva respinto il ricorso, avente ad oggetto la revisione dei prezzi per un servizio di igiene ambientale presso un centro postale operativo.
Il primo giudice chiariva che, nella specie, la fornitura di bussole non sarebbe strumentale ai servizi postali (che potrebbero essere svolti “indipendentemente dall’allestimento” delle porte stesse), risultando per tale motivo carente il requisito oggettivo richiesto in via cumulativa ai fini dell’applicabilità delle regole della parte III del D.Lgs. n. 163/2006.
Tuttavia osservava come, per gli appalti nei settori speciali, l’art. 206 del citato decreto preveda l’applicabilità solo di un elenco tassativo di articoli della parte II, tra i quali non è compreso l’art. 115.
Pertanto affermava che, quale che fosse la tesi corretta, quella di Poste sulla strumentalità rispetto ai “servizi postali” come innanzi individuati del contratto per cui è controversia, ovvero quella della ricorrente circa l’insussistenza di detta strumentalità, l’istituto di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/06 non sarebbe stato comunque applicabile: nel primo caso, in ragione di quanto condivisibilmente osservato dalla