Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2017-09-04, n. 201701937

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2017-09-04, n. 201701937
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701937
Data del deposito : 4 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01427/2017 AFFARE

Numero 01937/2017 e data 04/09/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 31 agosto 2017




NUMERO AFFARE

01427/2017

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.


Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione del 28 luglio 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G C;


PREMESSO E CONSIDERATO.

Premessa

1.) Con nota, prot. n. ACG/47/RGS/11115, del 28 luglio 2017, il Capo dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto di cui in oggetto, corredato della relazione ministeriale.

2.) Si riferisce nella predetta relazione ministeriale che l'articolo 2, comma 16, del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, con il duplice compito di monitorare l'esito delle intese regionali, contemplate dal medesimo articolo 2 sunnominato, finalizzate a disciplinare le operazioni di investimento (realizzate attraverso il ricorso al debito o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali), e di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari da parte di ciascun ente. Più in particolare, il secondo periodo del predetto comma 16 stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

Il parere della Sezione n. 84/2017, reso nell'adunanza del 12 gennaio 2017

3.) Al riguardo va osservato che il riferito tenore del comma 16 riflette quanto osservato da questa Sezione nel parere n. 84/2017, reso nell'adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del citato d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21. Invero, nel suddetto parere, la Sezione, oltre ad apprezzare l’utilità dello strumento di monitoraggio rappresentato dall’Osservatorio, rilevò “…quanto segue:

- occorre che il previsto decreto sia sottoposto alla firma del Ministro (non “del Ministero”, come ora previsto);

- sul piano sostanziale, è importante demandare al decreto di organizzazione dell’Osservatorio anche la specificazione di indicatori (ad esempio, il livello di utilizzo degli spazi finanziari) che possano misurare l’efficacia dei meccanismi e verificare, sulla base di elementi concreti, l’incidenza, l’efficienza e l’efficacia delle intese regionali e dei patti di solidarietà, rispetto alla finalità di assicurare il pieno utilizzo di tutte le potenzialità di investimento degli EE.LL;

- infine, si segnala sin d’ora che il d.m. di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio previsto dal comma 16 dovrà essere inviato a questo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione.”.

4.) Lo schema di decreto si compone di sei articoli, così rubricati: Articolo 1 (Finalità e sede dell’Osservatorio) , Articolo 2 (Composizione) , Articolo 3 (Organizzazione e funzionamento) , Articolo 4 (Monitoraggio delle intese regionali) , Articolo 5 (Promozione delle intese regionali ) e Articolo 6 (Disposizioni finali) .

Il contenuto dello schema di regolamento

5.) In sintesi, per quanto concerne il contenuto del provvedimento, si rileva che esso:

- individua gli ambiti e le finalità dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha sede presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e opera utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 1);

- indica la composizione e la durata in carica dei componenti, specificando che l'incarico è a titolo gratuito (articolo 2);

- disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Osservatorio (articolo 3), stabilendo, tra l'altro, il quorum costitutivo, la frequenza delle riunioni, l’avvalimento di un ufficio di segreteria, le modalità e i termini di convocazione dei componenti e di verbalizzazione delle sedute;

- ai fini dello svolgimento dell’attività di monitoraggio, fissa cinque specifici indicatori volti a verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza;
si prevede, tuttavia, la possibilità di introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio ed è imposto l’obbligo dell’Osservatorio di predisporre una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo dei predetti spazi finanziari (articolo 4);

- prevede, infine, che l'Osservatorio elabori principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso la promozione di specifiche iniziative e programmi di formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali (articolo 5);

- specifica (articolo 6) che dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osservazioni

6.) Lo schema di regolamento non è stato corredato da alcuna relazione, fatta eccezione per quella ministeriale di accompagnamento. Non sono state predisposte la relazione ATN, la relazione AIR e quella tecnica. Dell’ultima può farsi a meno, atteso che il provvedimento non è destinato a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le altre due relazioni sarebbero state maggiormente utili. In particolar modo, si avverte la mancanza della relazione AIR, dalla quale si sarebbero potuti trarre i necessari ragguagli in ordine alla costruzione e alle potenzialità informative degli indicatori menzionati nell’articolo 4, comma 3, dello schema e agli ulteriori indicatori di monitoraggio di cui al comma 4 del medesimo articolo 4.

7.) Ciò posto, nelle premesse dello schema, il richiamo dell’articolo 17 della legge n. 400/1988, senza menzione di commi, deve essere inserito come ultimo richiamo di fonte normativa, subito prima del “Considerato” .

8.) All’articolo 2, comma 2, va preferibilmente indicato anche il numero dei supplenti. Onde scongiurare la costituzione di un organismo pletorico, si suggerisce al riguardo di prevedere un solo supplente per ciascuna categoria di componenti di cui alle lettere da “a” a “f” del comma 1. Inoltre, al comma 3, è opportuno indicare un limite numerico massimo alle possibilità di conferma del presidente e dei componenti dell’Osservatorio.

Valuti, altresì, l’Amministrazione se al comma 4 dell’articolo 2, in fine, dopo la parola “denominato” , possano essere aggiunte le seguenti parole: “, salvo il rimborso delle spese documentate, ove previsto dalla normativa vigente” .

9.) All’articolo 3, deve prevedersi, nel comma 4, la possibilità che, alle sedute dell’Osservatorio, i componenti possano partecipare con modalità telematiche. Analogamente deve prevedersi, al comma 8, che la documentazione, destinata ai componenti dell’Osservatorio, possa essere resa disponibile in formato digitale e trasmessa in via telematica. Ancora con riguardo al comma 8, la Sezione ritiene eccessivamente breve il termine stabilito per la comunicazione delle convocazioni delle riunioni (quattro giorni) e il connesso termine per l’invio della documentazione (due giorni): si suggerisce di elevare il primo termine a sette giorni e il secondo a quattro giorni.

10.) Il comma 1 dell’articolo 4 deve essere così riformulato: “L’Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all’Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Osservatorio.”.

11.) Al comma 5, non è precisato a quale autorità debba essere inviata la relazione ivi contemplata. Ad avviso della Sezione la relazione dovrebbe essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e, in ogni caso, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

12.) Nell’articolo 5, al comma 1 (erroneamente numerato come “6” ), alinea, dopo la parola “fine” , debbono essere inserite le seguenti parole: “, anche attraverso appositi atti d’intesa” .

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