Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-10-09, n. 201304189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-10-09, n. 201304189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304189
Data del deposito : 9 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02399/2013 AFFARE

Numero 04189/2013 e data 09/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013




NUMERO AFFARE

02399/2013

OGGETTO:

Ministero della salute.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Casa Di Cura Privata Villa Bianca – per chiedere l’annullamento, previa sospensione, delle determinazioni contenute nel “contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata operanti in regime di accreditamento provvisorio –istituzionale, per l’intero anno 2011,” stipulato in data 3 giugno 2011, e per quanto occorra di tutti gli altri atti richiamati nel predetto contratto;
della nota di trasmissione n. 79857, in data 20 maggio 2011, nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 11980, in data 08/05/2013, con la quale il Ministero della salute, Dipartimento della programmazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;


Premesso.

1. La Casa di cura “Villa Bianca “ chiede l’annullamento, previa sospensione, delle determinazioni contenute nel “contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata operanti in regime di accreditamento provvisorio –istituzionale, per l’intero anno 2011,” stipulato in data 3 giugno 2011, e per quanto occorra di tutti gli altri atti richiamati nel predetto contratto;
della nota di trasmissione n. 79857, in data 20 maggio 2011, nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto.

La struttura ricorrente fa presente che sulla base delle cosiddette pre-intese con la Regione Puglia, poste in essere nell’ambito del processo di riorganizzazione della rete di fornitura delle prestazioni ospedaliere, a far tempo dal 9 luglio 2009, era stata accreditata per n. 32 posti letto, nella branca di ortopedia, con esclusione di attività indiretta. La ricorrente sostiene che nel contratto impugnato sarebbe stato fissato un nuovo tetto invalicabile alla spesa, incoerente con l’accreditamento per 32 posti letto;
inoltre tale tetto sarebbe il frutto di una erronea determinazione della spesa sostenuta già dalla

ASL

Lecce, a fronte delle prestazioni erogate nell’anno 2009, base di spesa presa a riferimento per la determinazione del tetto per l’anno 2011. In sostanza la riduzione percentuale del cinque per cento prevista dal piano di rientro 2010-2012, per giungere al tetto di spesa 2011, doveva essere applicata su una base che tenesse conto anche dell’incremento riconosciuto con delibera n. 84 del 2011, relativo alla quota parte di assistenza indiretta.

2. Queste premesse consentono alla Casa di cura ricorrente, con un primo gruppo di motivi, di sviluppare le seguenti censure: eccesso di potere nelle sue principali figure sintomatiche, violazione del principio di leale e corretta amministrazione, violazione e/o falsa applicazione della legge regionale n. 26 del 2006. In via preliminare si sostiene che il rapporto posti letto- popolazione costituisce un livello essenziale di assistenza, normato da precise statuizioni, nel cui ambito la Regione si è adeguata utilizzando anche la rete dell’ospedalità privata. In sostanza il tetto di spesa da assegnarsi alla Casa di cura ricorrente, sulla base del quadro normativo statale e regionale che regola la materia, doveva essere parametrato alla quantità-qualità di posti letto individuati dalla Regione in funzione del proprio fabbisogno e quindi alla quantità-qualità di prestazioni che ogni posto letto accreditato nella branca di ortopedia esprime in ogni specifica struttura.

La ASL nell’assumere le determinazioni impugnate non avrebbe attribuito alla ricorrente un budget parametrato in modo adeguato e razionale alla quantità e qualità di prestazioni connesse ai posti letto accreditati, sulla base dell’attività istituzionalmente intestata al Servizio sanitario regionale ed erogata a mezzo della Casa di cura ricorrente. Il tetto di spesa fissato sarebbe il frutto di una non corretta analisi delle capacità erogative della struttura, in considerazione dell’intervenuto accreditamento istituzionale di 32 posti letto in luogo dei precedenti 20;
di una errata trasposizione, a parziale integrazione del tetto di spesa invalicabile, delle prestazioni erogate in regime indiretto nell’anno 2005;
nonché di una non corretta applicazione dell’art. 17 della legge regionale n. 26 del 2006.

In particolare la ricorrente sostiene che per le strutture che già disponevano di un dato storico di fatturato in grado di evidenziarne la capacità erogativa (quale appunto il caso della ricorrente), non era legittimo utilizzare la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge regionale n. 26 del 2006, in quanto il tetto di spesa avrebbe dovuto essere determinato con riferimento al valore delle prestazioni erogate nel 2005, in assistenza indiretta con riferimento unicamente alle strutture in precedenza solo autorizzate.

Il meccanismo utilizzato presenterebbe una sua plausibilità solo per quelle strutture “solo autorizzate”, che non presentavano un dato storico di fatturato su cui ricostruire il tetto. La Casa di cura ricorrente risulta invece accreditata di nuovi posti letto per la riscontrata ulteriore esigenza di prestazioni nella branca di ortopedia, con l’espressa indicazione regionale di sviluppare in termini di bilancio la nuova attività accreditata.

3. Inoltre la ricorrente sostiene che anche il computo dell’attività svolta in regime di assistenza indiretta sarebbe errato, atteso che il periodo di riferimento sarebbe dovuto essere il 2008. Al riguardo, comunque, il criterio logico sarebbe stato quello di computare anche per i posti letto di nuovo accreditamento il valore finanziario degli analoghi posti letto già accreditati presso la stessa Casa di cura ricorrente. In ogni caso il riferimento per la rilevazione delle attività svolte in assistenza indiretta all’anno 2005 sarebbe erroneo in quanto si tratta dell’applicazione di una norma (art. 17 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2006) destinata a regolamentare le attività di contrattualizzazione da parte delle ASL di strutture di ricovero che abbiano conseguito l’accreditamento istituzionale ex novo, e quindi negli anni 2005-2006. La ricorrente invece ha ottenuto l’accreditamento nel 2009 e dunque, sulla base della DGR n. 1400 del 2007, che disciplina la fissazione dei criteri per la contrattualizzazione delle case di cura private di nuovo accreditamento, il finanziamento delle nuove attività autorizzate andrebbe garantito attraverso l’impiego della quota del costo delle prestazioni rese in regime di indiretta nell’anno che precede l’accreditamento.

4.Con un secondo gruppo di motivi, la ricorrente deduce, altresì, l’incompetenza in ordine alle determinazioni assunte dalla

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