Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-03-12, n. 201801541

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-03-12, n. 201801541
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801541
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 01541/2018REG.PROV.COLL.

N. 05416/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5416 del 2017, proposto dalla Consorzio Lavoro Ambiente - Cla Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e P S R, con domicilio eletto presso lo studio P S R in Roma, via Mazzini, 11

contro

Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E B in Roma, via Oslavia, 14

nei confronti di

Euro &
Promos Fm Soc. Coop. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Canina, 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, n. 214/2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto e della Euro &
Promos Fm Soc. Coop. P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Carlin, Manica e Paviotti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

Con sentenza n. 83/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento accoglieva il ricorso proposto dall’odierna appellante società Consorzio Lavoro Ambiente e, per l’effetto, annullava il provvedimento dell’Ufficio appalti del Comune di Rovereto prot. n. 59718 del 24 novembre 2015, con il quale era stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi di front e backoffice e catalogazione presso la biblioteca civica di Rovereto in favore della società Euro &
Promos FM, nonché il verbale di gara del 24 novembre 2015, relativo alla valutazione di congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata.

Con il ricorso di primo grado (proposto dinanzi al medesimo Tribunale amministrativo e recante il n. 241/2016) la Consorzio Lavoro Ambiente – CLA impugnava il verbale in data 9 settembre 2016 della commissione amministrativa costituita con provvedimento del 9 luglio 2015, con il quale (in dichiarata esecuzione alla predetta sentenza n. 83/2016) era stata nominata un’apposita commissione tecnica per procedere alla rinnovazione del sub-procedimento di valutazione di congruità della medesima offerta.

Con successivi atti per motivi aggiunti l’odierna appellante impugnava altresì gli atti con cui il Comune di Rovereto, all’esito della rinnovata valutazione di congruità, aveva nuovamente aggiudicato l’appalto in questione alla Euro &
Promos.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e ha respinto i secondi motivi aggiunti.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla Consorzio Lavoro Ambiente la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Error in procedendo – Difetto di istruttori, difetto di motivazione, illogicità e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – Quanto alla ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti;

2) Error in procedendo – Quanto alla ritenuta inammissibilità delle argomentazioni svolte nella memoria di replica in vista dell’udienza pubblica del 22 giugno 2017.

Ed ancora: error in procedendo – Error in iudicando – Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca, illogicità e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto

Quanto ai motivi sub 1) del secondo ricorso per motivi aggiunti: Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 86, 87, 88 e 46, co. 1 del D.lgs. 163/2006 – Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca – Violazione dei princìpi dell’immutabilità dell’offerta, della par condicio e della buona fede – Violazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A.

3) Error in procedendo – Error in iudicando – Difetto di istruttoria e di motivazione –

Quanto ai motivi sub 2) del secondo ricorso per motivi aggiunti: Illegittimità derivata dai vizi-motivi di cui ai precedenti ricorsi – Eccesso di potere per violazione/elusione del giudicato e per difetto di istruttoria e di motivazione.

4) Error in iudicando – Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca, illogicità e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto –

Quanto ai motivi sub 3) del secondo ricorso per motivi aggiunti: Eccesso di potere per violazione dei princìpi di collegialità delle Commissioni di gara, di speditezza dell’azione amministrativa e di concentrazione delle operazioni di gara e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

5) Error in procedendo – Error in iudicando – Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto –

Quanto ai motivi sub 4) del secondo ricorso per motivi aggiunti: Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 86, co. 3 e 3-bis del D.lgs. 163/2006) – Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti – Arbitrarietà e illogicità manifesta della motivazione – Carenza di motivazione e conseguente eccesso di potere – Violazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale (art. 10 del disciplinare di gara) – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio di attendibilità dell’offerta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rovereto il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Si è altresì costituito in giudizio la Euro &
Promos FM soc. coop. la quale ha a propria volta concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Con ordinanza 7 settembre 2017, n. 3635 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare della sentenza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del giorno 1 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Consorzio Lavoro Ambiente – CLA Soc. Coop., attiva nel settore dei servizi bibliotecari (la quale aveva partecipato in qualità di gestore uscente alla gara di appalto indetta dal Comune di Rovereto (TN) nel corso del 2015 per la gestione della biblioteca civica) avverso la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui il Comune ha concluso positivamente la verifica di anomalia nei confronti della prima classificata Euro &
Promos e ha conseguentemente aggiudicato la gara alla stessa Euro &
Promos.

2. Con il primo motivo, l’appellante CLA lamenta che erroneamente il primo Giudice abbia dichiarato inammissibile ricorso introduttivo del giudizio e i primi motivi aggiunti, con i quali si era censurata la scelta della stazione appaltante di rinnovare l’intero sub-procedimento di verifica dell’anomalia, invece di limitarsi (come sarebbe stato necessario alla luce della sentenza del medesimo TRGA n. 83 del 2016) al mero completamento dell’istruttoria a tal fine rivolta.

2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento.

Va premesso al riguardo che risulta condivisibile la decisione del primo Giudice in quale ha ritenuto che la decisione della stazione appaltante di rinnovare il procedimento di verifica dell’anomalia secondo determinate modalità (e non secondo quelle – più rigide – invocate dall’appellante) non determinasse ex se un pregiudizio diretto ed immediato in danno della ricorrente (e odierna appellante).

Allo stesso modo, la decisione in epigrafe risulta condivisibile laddove ha stabilito che un pregiudizio concreto ed attuale per la CLA si sia prodotto soltanto quando (all’esito della rinnovata fase di verifica) l’Organo a tanto preposto ha confermato la complessiva congruità dell’offerta formulata dalla Euro &
Promos.

2.2. Ma anche a riguardare la questione nei suoi aspetti di merito, non trova conferma in atti la tesi dell’appellante secondo cui il vincolo conformativo rinveniente dalla ridetta sentenza di annullamento n. 83 del 2016 fosse limitato alla riedizione dei soli tratti della verifica di anomalia sui quali si erano incentrate le censure inerenti il difetto di motivazione le quali avevano – appunto – condotto all’annullamento del giudizio conclusivo di segno favorevole per la Euro &
Promos.

Al contrario, l’effetto conformativo rinveniente dalla richiamata sentenza era nel senso di ammettere ( rectius : di imporre) l’integrale rinnovazione della fase di verifica di anomalia, senza preclusioni di sorta e senza il vincolo per l’amministrazione di basarsi unicamente sulle giustificazioni già offerte dalla Euro &
Promos.

Ed infatti la richiamata sentenza n. 83 del 2016, dopo aver esaminato e censurato alcuni aspetti in relazione ai quali la (favorevole) verifica di anomalia palesava profili di difetto di istruttoria e di motivazione, sanciva “ [l’]obbligo in capo alla Stazione appaltante di riaprire il procedimento e di verificare l’effettiva congruità dell’offerta presentata da Euro &
Proms F.M., con particolare riguardo al costo del lavoro esposto e tenendo in considerazione il presente dictum giudiziale
” (punto 18 della motivazione in diritto).

Dal richiamato passaggio motivazionale emerge quindi che il disposto rinnovo della fase di verifica di anomalia potesse ( rectius : dovesse) avvenire con pienezza di poteri e facoltà, senza comportare il sostanziale ‘congelamento’ delle acquisizioni istruttorie invocato dall’appellante.

Per le medesime ragioni, risulta esente da censure la scelta dell’amministrazione di demandare la ‘riapertura’ del giudizio di anomalia a una nuova Commissione tecnica, non rinvenendosi nell’ambito della richiamata sentenza n. 83 del 2016 preclusioni in tal senso.

2.3. Il primo motivo di appello deve conclusivamente essere respinto.

2.4. Per motivi del tutto connessi con quelli appena esposti, neppure può trovare accoglimento il terzo motivo di appello, con cui la CLA lamenta che il primo Giudice abbia sostanzialmente confuso fra: i ) l’attività di mera ‘riapertura’ del procedimento di verifica (che era resa necessaria dalla sentenza n. 83 del 2016) e ii ) l’attività di integrale rinnovazione del sub-procedimento (che sarebbe stata invece realizzata dalla stazione appaltante).

3. Con il secondo motivo di appello la CLA lamenta in primo luogo l’erroneità della sentenza in epigrafe per avere il primo Giudice affermato che le deduzioni svolte con la memoria di replica in vista dell’udienza pubblica del 22 giugno 2017 fossero inammissibili per aver determinato un (non consentito) ampliamento del thema decidendum .

La stessa appellante riconosce tuttavia (e in modo leale) che alla pronuncia di inammissibilità contenuta nel corpo della motivazione non abbia poi fatto seguito una conseguente statuizione nell’ambito della parte motiva.

Nel merito l’appellante ripropone il motivo in parola e lamenta che, nell’effettuare la nuova verifica di anomalia dell’offerta conseguente alla sentenza di primo grado n. 83 del 2016, la nuova Commissione tecnica abbia consentito alla Euro &
Promos una sostanziale modifica dei costi della manodopera indicati in sede di formulazione dell’offerta (e, pertanto, una sostanziale - quanto inammissibile – modifica della stessa offerta economica).

3.1. Il Collegio osserva che può prescindersi dall’esame puntuale della questione relativa all’ammissibilità delle deduzioni svolte con la memoria di replica in primo grado in quanto il contenuto di quelle deduzioni (riproposto in sede di appello) non può comunque essere condiviso.

Al riguardo il Collegio ritiene qui di richiamare i princìpi enunciati da Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2012, n. 636.

Nell’occasione questo Consiglio di Stato ha stabilito che, fermo restando il principio secondo cui in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme (…). Pertanto, ciò che si può consentire è: a) o una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni già fornite), lasciando le voci di costo invariate;
b) oppure un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo fondamento o in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili. La giurisprudenza ha infatti precisato che il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile
.

Quello che non si può invece consentire è che in sede di giustificazioni vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con un'operazione di finanza creativa priva di pezze d'appoggio, al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo .

Al riguardo il Collegio ritiene che dal complesso dei documenti in atti emerga come le (parziali) rimodulazioni delle voci di costo operate dall’appellata nel corso della (nuova) fase di verifica – e sostanzialmente condivise dalla Commissione – non fossero nel loro complesso di entità, tenore e contenuto tale da far ritenere che l’offerta economica fosse stata rimodulata in modo essenziale e che essa, in definitiva, costituisse un aliud rispetto a quanto inizialmente formulato.

Vero è – osserva il Collegio – che all’esito della rinnovata verifica di anomalia sono emersi nel complesso maggiori costi per il personale pari a circa il 9,3 per cento di quanto inizialmente indicato dalla Euro &
Promos, ma è anche vero che tale (pur rilevante) incremento non valesse ex se a palesare la radicale inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Depongono in tal senso: i ) il fatto che la rimodulazione in parola non abbia comunque del tutto eroso il margine fra costi e ricavi di gestione, il quale presenta comunque un valore positivo; ii ) il fatto che la rimodulazione è stata disposta per adeguare valutazioni e conseguenti proiezioni di costi i quali, comunque, non palesavano né profili di abnormità, né intenti fraudolenti da parte dell’affidataria.

4. Con il quarto motivo di appello la CLA lamenta che erroneamente il primo Giudice abbia respinto: i ) il motivo con cui si era contestata la lunghezza del (rinnovato) sub-procedimento di verifica di anomalia (la quale si sarebbe posta in violazione dei princìpi di speditezza e di concentrazione); ii ) il motivo con cui si era contestato il difetto di motivazione in relazione al sostanziale revirement operato dalla Commissione (la quale aveva dapprima rilevato rilevanti indici di anomalia, per poi concludere nel senso del carattere non anomalo dell’offerta dell’aggiudicataria); iii ) il motivo con cui si era contestata la violazione del principio della collegialità in relazione all’operato del rag. G (il quale avrebbe operato con inammissibili margini di autonomia nell’ambito dei lavori della Commissione).

4.1. Il motivo è nel suo complesso infondato.

4.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che, pur essendo auspicabile che la verifica di anomalia si svolga in modo spedito, una durata rilevante di tale sub-procedimento non rivela di per sé profili di illegittimità.

Oltretutto, non emergono in atti elementi dirimenti per ritenere che una sub-procedura di durata più breve si sarebbe conclusa in modo negativo per l’appellata Euro &
Promos (né può certo deporre in tal senso la circostanza per cui in una fase iniziale della procedura – e quando l’istruttoria non era ancora completa – la Commissione era sembrata orientarsi nel senso dell’anomalia dell’offerta).

4.1.2 Per quanto riguarda il secondo profilo di censura non è condivisibile la tesi attorea secondo cui il positivo esito del giudizio di anomalia avrebbe richiesto nel caso in esame una sorta di motivazione aggravata e, più in generale, la tesi secondo cui nel genere di valutazioni che qui ricorre sarebbe individuabile un quantum paradigmatico di onere motivazionale, con la conseguenza che una divergenza in minus rispetto all’onere motivazionale minimo necessario determinerebbe ex se l’illegittimità del positivo giudizio finale.

Al riguardo ci si limita ad osservare che la questione del quantum di onere motivazionale non può essere impostata in termini (per così dire) ‘quantitativi’, quanto in termini sostanziali e di adeguatezza.

Impostati in tal modo i termini della questione, non può comunque ritenersi illegittimo il giudizio finale di non anomalia laddove l’amministrazione abbia comunque esposto in modo adeguato (pur se sintetico) le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della determinazione finale di segno positivo.

4.1.3. Per quanto riguarda il terzo profilo di censura (relativo all’operato del rag. Giovanelli) il Collegio ritiene di condividere la statuizione del primo Giudice il quale ha osservato che, pur essendo stata riconosciuta al professionista in parola una certa autonomia nell’impostazione e nello sviluppo della metodologia operativa, i risultati finali della verifica di anomalia sono stati correttamente e ritualmente esaminati e approvati dalla Commissione del suo complesso (la quale ben avrebbe potuto non condividere l’impostazione proposta dal rag. Giovanelli).

Risulta al riguardo dirimente l’esame del verbale della seduta del 25 novembre 2016, ove si legge che la Commissione, dopo aver esaminato e discusso le tre distinte ipotesi di costi della manodopera elaborati dal rag. Giovanelli, aveva infine consapevolmente deciso di invitare l’aggiudicataria a “compilare la tabella del costo della manodopera secondo lo schema utilizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Non appare invero che l’adozione di tale determinazione sia stata inficiata da vizi relativi al rispetto delle prerogative del Collegio.

5. Con il quinto motivo di appello la CLA lamenta che erroneamente il primo Giudice abbia respinto il motivo di ricorso con cui si era contestata l’esistenza di un grave errore di calcolo nell’ambito della tabella n. 4 prodotta in sede di (nuova) verifica di anomalia dall’appellata, la quale, dopo essere stata esaminata in contraddittorio dalla Commissione nella seduta del 2 marzo 2017, era stata da quest’ultima sostanzialmente (ed erroneamente) condivisa.

In particolare, l’errore del primo Giudice sarebbe consistito:

- nel non rilevare l’erroneità dell’utilizzo del divisore (pari a 37 ore settimanali) al fine di determinare il numero equivalente di risorse a tempo pieno (FTE) necessario per l’esecuzione dell’appalto;

- nel non rilevare, in particolare, che quel divisore fosse ingiustificatamente alto (laddove quello corretto avrebbe dovuto attestarsi fra 29,87 e 30,11) e che, di conseguenza esso avesse restituito un valore di FTE ingiustificatamente basso, in tal modo avallando una sottostima complessiva degli oneri per il personale connessi all’esecuzione dell’appalto;

- nel non avvedersi che l’effetto distorsivo determinato dall’individuazione di un divisore errato non sarebbe stato compensato neppure applicando (come pure la Commissione aveva fatto) un coefficiente moltiplicatore volto a tenere conto di eventi idonei ad incidere sulla prestazione lavorativa (es.: malattia, infortunio, permessi, etc.).

5.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

5.1.1. Va premesso al riguardo (come correttamente il primo Giudice ha premesso) che, sulla scorta di orientamenti più che consolidati, nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica Amministrazione (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5387; id ., III, 13 settembre 2017, n. 4336; id ., V, 14 giugno 2017, n. 2900).

5.1.2. Ora, esaminando le modalità di computo proposte in data 2 marzo 2017 dal consulente dott. Caratti alla Commissione (e da quest’ultima sostanzialmente condivise), emerge – pur nella comprensibile opinabilità del metodo prescelto – la non irragionevolezza del metodo stesso.

In particolare, al fine di determinare il costo annuo per la manodopera relativo a ciascuno dei livelli di inquadramento previsti (e il relativo costo complessivo) si è proceduto:

i ) dapprima, ad individuare il numero totale delle ore di servizio complessivamente richieste per assicurare l’apertura della biblioteca;

ii ) ad applicare a questo valore complessivo un divisore (pari a 52), al fine di ottenere il numero medio di ore settimanali necessarie a garantire l’apertura;

iii ) ad applicare al valore in tal modo ottenuto un coefficiente divisore (peraltro, desunto dall’articolo 32 del CCNL di riferimento) pari a 37, al fine di determinare le unità lavorative necessarie per garantire il servizio (in base al pertinente CCNL, il ‘divisore’ in questione è pari alla media settimanale delle ore contrattuali – su un totale annuo di 1.666);

iv ) a determinare quindi, in via di prima approssimazione, il numero equivalente di risorse lavorative a tempo pieno (FTE) per ciascuno dei (due) livelli di inquadramento;

v ) ad applicare al risultato in tal modo ottenuto un coefficiente moltiplicatore, al fine di tener conto delle diverse ragioni di assenza dal lavoro che potrebbero incidere sull’attendibilità del numero di FTE inizialmente ottenuto;

vi ) a determinare, quindi, il numero di FTE complessivo per ciascun livello di inquadramento e, conseguentemente, a moltiplicare tale valore per l’onere medio annuo individuale, in tal modo determinando l’onere complessivo annuo connesso al costo per il lavoro.

5.1.3. Il Collegio osserva in primo luogo al riguardo che il modus procedendi appena richiamato non palesi profili di arbitrarietà o irragionevolezza e che risulti (pur nell’ambito della richiamata quanto inevitabile opinabilità) nel complesso congruo.

Osserva in secondo luogo che la tesi dell’appellante invoca, nei fatti, un sindacato sostitutivo da parte di questo Giudice (il quale dovrebbe assumere quale ammontare complessivo delle ore annue mediamente lavorabili quello di 1.553,23 e non quello di 1.666 utilizzato dalla Commissione – peraltro, in conformità con la pertinente contrattazione collettiva di settore -).

Ma è ben noto al riguardo che, in tema di verifica di anomalia (e, più in generale, in tema di sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle amministrazioni), sia inammissibile l’istanza volta a sollecitare da parte del Giudice amministrativo l’esercizio di un sindacato di carattere sostitutivo.

5.1.4. Fermo restando il carattere dirimente di quanto appena rilevato ai fini del decidere il Collegio osserva comunque:

- che la tesi dell’appellante volta a dimostrare l’inattendibilità (per eccesso) del ‘divisore 37’ utilizzato dalla stazione appaltante non sembra tenere adeguatamente conto di circostanze che avvaloravano – in senso contrario - un più elevato valore di quel coefficiente (come, ad esempio, la diminuzione di ore lavorate in conseguenza della chiusura della biblioteca per 50 ore annue e per le quali non si rende necessaria alcuna sostituzione);

- che risulta sostanzialmente apodittica la tesi dell’appellante secondo cui l’applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,1699 (volto, appunto, a tener conto delle assenze che richiedono sostituzione) risulterebbe inidonea a compensare gli effetti negativi prodotti dal valore ingiustificatamente elevato del 'divisore'. La tesi non può essere condivisa in quanto l’appellante si limita a censurare l’inidoneità del parametro numerico prescelto, senza darsi tuttavia carico di indicare un parametro congruo alternativo.

6. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi