Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-05-24, n. 201602176

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-05-24, n. 201602176
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602176
Data del deposito : 24 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03729/2010 REG.RIC.

N. 02176/2016REG.PROV.COLL.

N. 03729/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3729 del 2010, proposto da:
C Vilma, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, Viale Angelico, n. 103;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Comune di San Lazzaro di Savena, n.c.;

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 1910 del 21 ottobre 2009, resa tra le parti, concernente annullamento di condono edilizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti, l’avvocato Letizia, per delega dell’avvocato Paolucci, e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La signora C Vilma ha impugnato davanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna il decreto, in data 8 gennaio 1996, con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia Romagna ha annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di San Lazzaro di Savena, in data 11 novembre 1995, ai fini del rilascio del condono edilizio che era stato da lei richiesto per due manufatti in lamiera realizzati in assenza di titoli abilitativi su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico.

2.- Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, con sentenza n. 1910 del 2009 ha respinto il ricorso.

In particolare il T.A.R., dopo aver richiamato i principi che all’epoca regolavano il potere ministeriale di annullamento, per vizi di legittimità, dei nulla osta rilasciati dai Comuni per la realizzazione di opere edilizie nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ha ritenuto legittimo l’annullamento impugnato perché risultava « del tutto immotivata l’autorizzazione ex art 7 della legge n. 1497/ 1939 rilasciata dal Comune così come è totalmente immotivato il parere della Commissione edilizia integrata con tre esperti in bellezze naturali, del 17/10/1995, richiamato nello stesso ».

Il T.A.R. ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestava la tardività dell’esercizio del potere della Soprintendenza, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, « il termine di 60 giorni - assegnato all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ai fini dell'eventuale annullamento dell'autorizzazione regionale (o delle autorità a ciò delegate) rilasciata ex art. 7 della legge n. 1497/1939 -, ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, restando estranea alla previsione normativa (stante la natura non ricettizia dell'atto di annullamento) l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione ».

3.- La signora C ha appellato l’indicata sentenza sostenendone l’erroneità.

Dopo aver ricordato che l’area interessata dalla realizzazione di due box per il ricovero di attrezzi e del piccolo trattore è sottoposta a vincolo paesaggistico non assoluto ma relativo, ha sostenuto che le opere realizzate, finalizzate all’esercizio dell’attività agricola sono strumentali alla salvaguardia dell’ambiente e alla conservazione della qualità della zona. Per questo la Soprintendenza doveva ritenere sufficiente la pur sintetica motivazione della Commissione Edilizia Integrata che conosceva le esigenze del territorio collinare del Comune di San Lazzaro di Savena.

Frettolosa, secondo l’appellante, deve ritenersi quindi la sentenza appellata soprattutto nella parte in cui ha ritenuto insufficientemente motivato il provvedimento del Comune in ragione delle valutazioni apodittiche della Soprintendenza circa la situazione ambientale e che hanno ignorato la realtà della situazione dell’area e delle esigenze dell’attività di coltivazione esercitate nel preminente interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente.

3.1.- All’appello si oppone, con memoria di stile, l’Avvocatura Generale dello Stato.

3.2.- In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato una nota, a lei indirizzata, con la quale il Responsabile del Settore Giuridico Amministrativo, Area Programmazione del Territorio, del Comune di San Lazzaro di Savena, in data 20 maggio 2010, ha ritenuto di « confermare il parere favorevole della precedente commissione » sulle opere in questione, vista « l’utilità funzionale delle costruzioni… adibite al necessario ricovero delle attrezzature agricole, … pur nella consapevolezza dello scarso valore estetico dei box, … anche in considerazione del loro posizionamento nel verde che ne mitiga l’impatto ».

4.- L’appello non è fondato.

Si deve al riguardo ricordare che, per giurisprudenza costante, l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dall'ente locale delegato all’esercizio delle funzioni di tutela del vincolo paesistico, è espressione di valutazioni tecniche e deve contenere un’adeguata motivazione, sulla ritenuta compatibilità delle opere con il contesto tutelato, nella quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione (fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 727 del 23 febbraio 2016).

Questa Sezione ha, in proposito, affermato che, nello specifico settore paesaggistico, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione:

I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati;

II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni;

III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

4.1.- Sempre per giurisprudenza consolidata (fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 727 del 23 febbraio 2016 cit., Sez. VI n. 4925 del 28 ottobre 2015), l’eventuale annullamento del nulla osta paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, nell’esercizio della funzione di controllo della legittimità del nulla osta rilasciato dall’ente locale delegato, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).

L’unico limite in tema di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione (fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 727 del 23 febbraio 2016 cit.).

4.2.- Tale limite sussiste, però, soltanto se l'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ha adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata tale atto in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera.

In conseguenza l’autorità statale può annullare i nulla osta paesaggistici rilasciati dai comuni subdelegati rilevando la totale mancanza di motivazione o comunque l’insufficienza del giudizio di compatibilità paesaggistica formulato.

5.- Nella fattispecie in esame, il Comune di San Lazzaro di Savena, con riferimento alle opere abusive realizzate dall’appellante, per le quali era stata chiesta la sanatoria, ha rilasciato un’autorizzazione paesaggistica del tutto priva di motivazione, come ha evidenziato il T.A.R. nella sentenza appellata.

5.1.- Infatti, come risulta dagli atti, il Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena, si è limitato, in data 11 novembre 1995, a rilasciare l’autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 7 della legge 1497 del 1939, per le opere abusive in questione, richiamando il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata (CEI) e senza esprimere alcuna valutazione in ordine alle ragioni della ritenuta compatibilità paesaggistica dei due manufatti per i quali era stato chiesto il condono edilizio.

Peraltro anche la Commissione Edilizia Integrata, nella seduta del 17 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole (a maggioranza) sulla richiesta autorizzazione senza esprimere alcuna valutazione in ordine alle ragioni della ritenuta compatibilità paesaggistica dei manufatti in questione.

5.2.- Facendo applicazione dei principi che si sono prima ricordati non può pertanto ritenersi illegittimo l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione in questione, non potendosi comprendere sulla base di quali ragioni il Comune si fosse convinto della compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del contesto paesaggistico.

6.- Come correttamente ha affermato il T.A.R., l’annullamento della Soprintendenza non può poi ritenersi tardivo perché « la documentazione è pervenuta completa all’ufficio in data 14/11/1995 ed il provvedimento è stato emanato il 8/1/1996 e, quindi, entro i prescritti sessanta giorni, ancorché successivamente comunicato ».

Per giurisprudenza pacifica, infatti, entro il termine di 60 giorni assegnato, l’eventuale provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico deve essere adottato e non anche comunicato agli interessati (fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 235 del 22 gennaio 2015).

7.- Per tutte le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.

7.1.- Si deve solo aggiungere che non può avere alcuna influenza sulla decisione la nota, depositata dall’appellante in vista dell’udienza discussione, con la quale il Responsabile del Settore Giuridico Amministrativo, Area Programmazione del Territorio del Comune di San Lazzaro di Savena, in data 20 maggio 2010, ha ritenuto di « confermare il parere favorevole della precedente commissione » sulle opere in questione, trattandosi di atto sopravvenuto, avulso dal procedimento esaminato e sostanzialmente privo di effetti giuridici (e che non può nemmeno determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, peraltro nemmeno richiesta dall’appellante).

8.- Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti considerata la costituzione meramente formale in appello dell’Avvocatura Generale dello Stato.

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