Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-30, n. 202309311

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-30, n. 202309311
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309311
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 09311/2023REG.PROV.COLL.

N. 00081/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2023, proposto dal MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la nota del 25 luglio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c ), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Pres. R G e viste le conclusioni delle parti come da verbale;


Premesso che con l’odierno appello il Ministero della salute ha impugnato la sentenza del T.A.R. del Lazio con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, è stato annullato il diniego opposto dallo stesso Ministero all’istanza avanzata dal ricorrente, già affetto da thalassemia major e infettato dal virus dell’HBV a seguito di emotrasfusione, al fine di definire con transazione - ai sensi degli articoli 33 del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e 2, commi 361-365, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – il contenzioso civile avviato a seguito del contagio;

Rilevato che, con la suindicata nota del 25 luglio 2023, il Ministero appellante ha comunicato di essere medio tempore addivenuto effettivamente a una transazione con il ricorrente, definendo sia il predetto giudizio civile che il presente giudizio;

Ritenuto che, sebbene nella nota di parte appellante si assuma che per effetto della transazione sarebbe “ cessata la materia del contendere ”, va invero dichiarata l’improcedibilità dell’appello, avendo l’Amministrazione con la condotta sopra descritta prestato sostanziale acquiescenza alle statuizioni di primo grado, determinandosi poi a dichiarare di non aver più interesse alla definizione nel merito del proprio gravame;

Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, stante la parziale novità delle questioni sottese al giudizio, già oggetto di difformi orientamenti giurisprudenziali;

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