Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-21, n. 202408418

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-21, n. 202408418
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408418
Data del deposito : 21 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2024

N. 08418/2024REG.PROV.COLL.

N. 02100/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- s.c. a r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati A M e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A M in Roma, via Varrone 9;

contro

Comune di Nemi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 39;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 64/2024, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nemi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati Malossini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La controversia riguarda la determinazione n. -OMISSIS- del 28 settembre 2023, con la quale il Comune di Nemi ha disposto la revoca e il conseguente diniego della richiesta di nulla osta dell'autorizzazione per l'esercizio o della attività di noleggio con conducente n. -OMISSIS-.



2. Con ricorso al Tar Lazio - Roma il signor -OMISSIS- e -OMISSIS- s.c. a r.l. hanno impugnato la suddetta determinazione e, per quanto occorre possa, la nota 7 giugno 2023 n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Nemi ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo della autorizzazione di noleggio con conducente n. -OMISSIS-, la nota 10 maggio 2023 n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Nemi ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione, il verbale 11 novembre 2022 n. 11 e la nota della Polizia municipale di Nemi 28 settembre 2023 n. -OMISSIS-, nonché, in parte qua , il regolamento per il servizio di noleggio da autovettura da rimessa del Comune di Nemi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 13 ottobre 1999.



3. Il Tar, con sentenza 2 gennaio 2024 n. 64, ha respinto il ricorso.



4. La sentenza è stata appellata con ricorso n. 2100 del 2024.



5. All’udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



6. L’appello è fondato, nei termini di seguito esposti.



7. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il vizio procedurale di asserita diversità fra ragioni ostative esposte nell’atto di avvio del procedimento e nel preavviso di rigetto, da un lato, e nel provvedimento conclusivo qui impugnato, dall’altro lato, con conseguente difetto di istruttoria.



7.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha accolto la doglianza riguardante il difetto di istruttoria e l’accertamento del requisito della rimessa nel territorio comunale.



7.2. Con il terzo motivo l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tar non ha considerato i vizi dell’istruttoria del Comune, con riferimento alla tempistica di svolgimento della stessa (rispetto al sequestro dell’autorizzazione) e all’accertamento degli addebiti rappresentati nel provvedimento impugnato, censurando anche la vigenza, all’epoca dell’accertamento, dell’obbligo di avere a disposizione la rimessa nel territorio comunale e deducendo, in via subordinata, un profilo di incostituzionalità per irragionevolezza del trattamento riservato ai conducenti NCC rispetto ai conducenti di taxi.



7.3. Con il quarto, il quinto e il sesto motivo l’appellante ha dedotto l’insussistenza delle ragioni di diniego contenute nel provvedimento impugnato e non comprese nell’atto di avvio e nel preavviso di rigetto.



7.4. Con il settimo motivo e il nono motivo (quest’ultimo dedotto in via gradata) l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha accolto la censura relativa alla violazione dei termini per agire in autotutela e la sproporzione della “sanzione”.



7.5. Con l’ottavo motivo l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla tempistica e all’affidamento del privato.



7.6. Il Collegio valuta le censure congiuntamente, seguendo le ragioni di priorità dettate dalla sequenza logico-giuridica dell’argomentazione.



7.7. In fatto si rileva che:

- l’appellante, conducente in forza di autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Nemi n. -OMISSIS-, con indicazione del veicolo Mercedes Benz E targa -OMISSIS- e rimessa sita in Nemi, Via Riccardo De Santis 12 (attestazione 15 gennaio 2013), ha chiesto al Comune di Nemi, con istanza 11 ottobre 2022, il rinnovo dell’autorizzazione NCC, comunicando contestualmente la nuova autorimessa sita in Nemi, Via Nemorense 39, e, con altra istanza in pari data, la sostituzione del veicolo necessario per svolgere l’attività, individuato in un’autovettura Ford S Max targa -OMISSIS-JJ;

- in seguito a sentenza del Tar Lazio – Roma n. 7178 del 2023, di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, il Comune di Nemi, con nota 10 maggio 2023 n. -OMISSIS-, il Comune di Nemi ha comunicato l’avvio del procedimento volto alla revoca dell’autorizzazione NCC;

- a seguito del contraddittorio procedimentale (l’appellante ha presentato memoria e documenti) il Comune, con nota 7 giugno 2023 n. -OMISSIS-, ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rinnovo della autorizzazione di noleggio con conducente n. -OMISSIS-;

- il Comune, ricevuti memoria e documenti da parte dell’appellante, ha disposto, con determinazione 28 settembre 2023 n. -OMISSIS-, la revoca e il conseguente diniego della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente n. -OMISSIS-.

Svolte le premesse di fatto, la determinazione n. -OMISSIS- del 2023 è atto complesso contenente la “ revoca ” dell’autorizzazione (inizialmente rilasciata) e il “ conseguente diniego di rinnovo ” dell’autorizzazione, nel quale la motivazione è volta a illustrare le ragioni della prima, che costituisce il presupposto del secondo, appunto “ conseguente ”.



7.8. La determinazione n. -OMISSIS- del 2023 non è un provvedimento di autotutela, e non solo nella parte con cui respinge l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, ma anche nella parte definita in termini di “revoca”.

Il potere di autotutela costituisce infatti una tipica espressione del potere autoritativo già esercitato dall’Amministrazione che risponde al principio di continuità dell’azione pubblica nella cura degli interessi alla medesima intestati.

Gli interessi inizialmente amministrati con il primo provvedimento, non risultando (più) adeguatamente curati richiedono un nuovo intervento, che viene effettuato utilizzando quei medesimi poteri e che è volto a garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico senza soluzione di continuità, così ponendo rimedio, sulla base di una decisione discrezionale, alle sopravvenienze intervenute o a illegittimità originarie ma comunque impattanti negativamente sulla cura degli interessi pubblici.

Le ragioni dei provvedimenti di autotutela muovono quindi dalla posizione dell’Amministrazione, essendo rilevante l’interesse pubblico o comunque la legittimità del provvedimento da ritirare (e quindi il dovere della stessa di applicare la legge), mentre la posizione del privato rileva in funzione antagonista, al fine di considerare (art. 21- novies della legge n. 241 del 1990) o compensare (art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990) la lesione dell’affidamento.

Invece con il provvedimento impugnato l’Amministrazione non è tornata sulla funzione esercitata tramite l’autorizzazione già rilasciata, adoperando nuovamente il potere di abilitazione, ma ha gestito le conseguenze di quel provvedimento (come è stato utilizzato il titolo abilitativo).

La determina gravata costituisce esercizio di un potere vincolato (una volta accertato il ricorrere dei presupposti), la relativa causa tipica consiste nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per la continuazione del rapporto e produce effetti estintivi di una posizione giuridica di vantaggio, facendo venir meno l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la “revoca” incide.

Dal punto di vista funzionale la “revoca” de quo costituisce quindi un provvedimento essenzialmente esecutivo in quanto volto a porre rimedio alla turbativa degli interessi provocata dal comportamento (in tesi lesivo dell’interesse pubblico al quale l’autorizzazione è preordinata) dell’appellante.

L’Amministrazione è infatti intervenuta proprio in ragione del fatto di avere autorizzato l’appellante allo svolgimento dell’attività, reagendo alla condotta non conforme a legge (secondo l’Amministrazione) di quest’ultima (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2023 n. 5251).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi