Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-27, n. 202405706

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-27, n. 202405706
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405706
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 05706/2024REG.PROV.COLL.

N. 08455/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8455 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da LF CA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Agnese Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in OM, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

AB OL, rappresentata e difesa dall’Avvocato Aldo Sandulli e dall’Avvocato Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza n. 6225 dell’11 aprile 2023, resa del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di OM, sez. II, che ha accolto in parte, quanto al primo motivo, il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellante, dott. LF CA, e per l’effetto ha annullato gli atti del “ Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia ” di cui al bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010.

visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e della controinteressata AB OL;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udita per l’odierno appellante l’Avvocato Agnese Casillo;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, il dott. LF CA, è stato assunto nel 1999 dall’allora Ministero delle Finanze (oggi in servizio nell’Agenzia delle Entrate) a seguito del superamento del concorso pubblico per esami di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 84 del 27 ottobre 1998 per n. 486 posti nel profilo professionale di collaboratore tributario VII qualifica funzionale, per gli uffici dipendenti della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia dell’allora Ministero delle Finanze.

1.1. Nel 2004 egli è risultato vincitore di un ulteriore concorso pubblico, relativo ad una qualifica superiore, per gli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate (Procedura selettiva pubblica dell’Agenzia delle entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nell’area C, posizione economica C2, per lo svolgimento di attività di internal auditing , G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed esami del 27 agosto 2002, n. 68).

1.2. All’interno della predetta amministrazione ha ricoperto diversi ruoli, anche di particolare rilevanza, e dal 2005 anche di livello dirigenziale.

1.3. Il dott. CA ha partecipato al “ Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia ” di cui al bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010.

1.4. Il concorso in questione, a seguito di alterne vicende giudiziarie, è stato riattivato con l’avviso del 17 dicembre 2018.

1.5. L’istante è stato convocato il 29 gennaio 2020 per sostenere la prova orale il 9 marzo 2020, data differita a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 al 29 luglio 2020, all’esito della quale ha riportato la valutazione di 70,16.

1.6. In tale convocazione era altresì comunicato al ricorrente che « all’esito della valutazione dei titoli, prevista dall’art. 7 del bando, ha riportato il punteggio di 1,385 ».

1.7. Sommando la valutazione dei titoli con la valutazione riportata a seguito dell’esame orale il dott. CA ha raggiunto il complessivo punteggio di 71,545, ponendolo al 250° posto della graduatoria finale risultando e, quindi, idoneo, ma non vincitore.

1.8. Ritenendo incongrua la valutazione dei titoli, l’interessato ha presentato due istanze di accesso agli atti in data 5 agosto 2021 richiedendo la copia di una serie di documenti inerenti al concorso (ivi dettagliati), trasmessigli in data 8 settembre 2021 e in data 20 settembre 2021.

1.9. In data 16 agosto 2021 l’odierno appellante ha presentato una ulteriore istanza di accesso agli atti, con cui ha richiesto la copia di ulteriori documenti, trasmessigli in data 20 settembre 2021.

2. Avverso la valutazione dei titoli del ricorrente ed alla conseguente determinazione finale assunta dalla Commissione esaminatrice in merito alla procedura concorsuale de qua , nonché i provvedimenti e gli atti connessi, il dott. CA ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di OM (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con atto del 30 settembre 2021 affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) sui criteri individuati per la valutazione dei titoli, per valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato;

2) l’eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti i cui titoli sono stati valutati dopo i chiarimenti resi dalla Commissione il 10 maggio 2016 e quelli i cui titoli sono stati valutati prima di tale data, nonché la violazione di legge in relazione all’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione nella valutazione dei titoli del ricorrente, l’eccesso di potere per essere la valutazione dei titoli effettuata con motivazione ellittica, eccessivamente stringata e incomprensibile;

3) l’eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione in occasione delle riunioni del 16 febbraio e del 10 maggio 2016.

4) il risarcimento dei danni, per il tardivo inserimento nella graduatoria dei vincitori.

2.1. Il dott. CA ha pertanto chiesto in primo grado che il Tribunale volesse:

1) in accoglimento del ricorso, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli dei concorrenti e per l’effetto disporre che la valutazione fosse effettuata secondo criteri aderenti alle previsioni del bando di concorso;

2) in via gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori stabilendo che la valutazione dei titoli fosse effettuata nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione principale e ciò per tutti i concorrenti risultanti idonei;

3) in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli del ricorrente e attribuire allo stesso il punteggio di 7,08 per i soli titoli e così per un totale di 77,24, con collocamento del ricorrente al posto numero 122 della graduatoria di merito ovvero al diverso punteggio, anche maggiore, utile al collocamento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori;

4) in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori nominando un commissario ad acta che provvedesse ad effettuare nuovamente la valutazione dei titoli del ricorrente, secondo i criteri indicati dalla Commissione principale ovvero i diversi criteri che il Tribunale volesse indicare;

5) condannare l’Agenzia delle Entrate – di qui in avanti anche solo l’Agenzia per brevità – al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in accoglimento del punto n. 4) del ricorso;

6) condannare l’Agenzia al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del 2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

2.2. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti del 3 marzo 2022, ancora, il dott. CA ha rappresentato ulteriormente, in punto di fatto, che l’Agenzia ha risposto all’istanza di accesso agli atti soltanto in data 9 dicembre 2021

2.3. Gli stessi sono stati messi a disposizione dall’Agenzia il 12 gennaio 2022 tramite link per il download accessibile esclusivamente da computer dell’ufficio o da remoto con PC collegato allo stesso.

2.4. Dall’esame della menzionata documentazione sarebbe pervenuta conferma, ad avviso dell’appellante, delle irregolarità nell’operato della Commissione e delle sottocommissioni già evidenziate in ricorso, consentendo altresì di mettere in luce ulteriori profili di illegittimità che avrebbero quindi necessario presentare ricorso per motivi aggiunti affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) l’eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento tra i candidati, l’eccesso di potere per avere la sottocommissione utilizzato modelli e criteri difformi nella valutazione dei titoli;

2) il difetto assoluto di motivazione, la violazione di legge in relazione all’art. 3 della l. n. 241 del 1990, la motivazione apparente, incongrua, inidonea;

3) l’eccesso di potere per sviamento, l’eccesso di potere per aver la Commissione fissato un criterio di attribuzione del punteggio relativo al profilo professionale e culturale illogico e non applicabile, né ma applicato.

2.5. Sulla scorta di tali motivi l’odierno appellante ha chiesto che il Tribunale, ulteriormente, volesse:

1) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati con essi;

2) accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430 del 2021;

3) assegnare ai titoli del ricorrente, direttamente ovvero per il tramite di un commissario ad acta , gli ulteriori punti, pari a 2,445, come indicati nella tabella sub 1) pagine da 11 a 15 del ricorso;

4) condannare l’amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

2.6. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’intimata Agenza per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti, di cui ha dedotto l’infondatezza.

2.7. Con l’ordinanza

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