Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-07-12, n. 201104172
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Testo completo
N. 04172/2011REG.PROV.COLL.
N. 09636/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9636 del 2008, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. A F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Acilia 4;
contro
Ministero della Sanità, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Azienda Usl di Latina;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE III QUATER n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente DINIEGO VISITA MEDICA D'APPELLO
Visti il ricorso in appello;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Vittorio S e uditi per le parti l’avvocato Funari e l’avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La Commissione Medica Ospedaliera dapprima, con verbale n. 4581 del 18 ottobre 1990,ha riconosciuto come contratte a causa di servizio le infermità da cui era affetto il dott. -OMISSIS-, aiuto della Divisione di Ostetricia e Ginecologia presso l’Azienda U.S.L. “Latina” di Priverno (LT), poi, con successiva nota n. 1251 del 21 giugno 1991, ha ritenuto lo stesso idoneo al servizio, con la esclusione delle attività chirurgiche.
L’interessato, essendo migliorate le condizioni fisiche, ha chiesto ed ottenuto, a seguito di visita di una Commissione medica collegiale effettuata presso la U.S.L. LT/4, di essere reintegrato nella pienezza delle proprie funzioni, come da ordine di servizio n. 41/DS del 22 dicembre 1994 del direttore sanitario di detta Azienda. Successivamente, il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria locale di Latina, con provvedimento n. 265 del 28 aprile 1995, ha revocato detto ordine di servizio e il direttore sanitario della U.S.L. LT/4 di Priverno, con provvedimento in pari data, ha disposto, in esecuzione, l’affidamento al ricorrente delle funzioni di attività di istituto secondo la qualifica rivestita, ma con esclusione delle attività chirurgiche.
1.2. Il dr. -OMISSIS- ha pertanto presentato al Ministero della Sanità istanza finalizzata ad ottenere una visita medica d’appello, ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, per l’accertamento della piena idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni connesse alla qualifica rivestita e il Ministero, con note n. 106346 in data 22 marzo e 4 aprile 1996, ha comunicato che, come da parere di questo Consiglio, il riordino disposto dal citato D.P.R. si applicava anche alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore e che il richiamato articolo 50 era da ritenersi tacitamente abrogato, comportando così l’incompetenza del Ministero stesso a esaminare le richieste inoltrate a mente della normativa precedente.
2. Il dr.-OMISSIS- e i suoi figli -OMISSIS- , quali eredi costituitisi in giudizio, hanno quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso le predette note ministeriali e il citato D.P.R. n. 349/1994, nella parte in cui non disciplinava il procedimento per la revisione dello stato di salute dei dipendenti che, guariti, chiedessero il rientro in servizio nella pienezza delle mansioni.
Sono state dedotte la contraddittorietà con il provvedimento n. 500/UML/103597 del 19 settembre 1994 del Ministero della Sanità – Ufficio medico legale, in cui era stato asserito sostanzialmente che la competenza in materia di idoneità al servizio è della C.M.O. mentre è demandato alla U.S.L. l’accertamento della idoneità per infermità generica;quindi l’erroneità di ritenere tacitamente abrogato il citato articolo 50 e quindi irretroattive le nuove norme con riguardo alle fattispecie che avevano già esaurito l’iter procedimentale;infine la mancanza di indicazioni circa l’organo competente e a riesaminare l’idoneità fisica del dipendente giudicata dalla C.M.O., rendendo, così illogicamente, irreversibile il parere da essa emanato anche in caso di guarigione.
3. Il T.A.R. del Lazio – Sezione III quater, con sentenza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha respinto il ricorso proposto dai signori -OMISSIS-, ritenendo infondati i motivi dedotti e compensando le spese.
Le note del Ministero in effetti erano state redatte correttamente, tenendo conto dell’autonomia dei procedimenti, della diversità degli uffici competenti in merito, della normativa intercorsa pro-tempore vigente e del tempo trascorso nello svolgimento della procedura;l’articolo 50 era quindi da intendersi abrogato e pertanto, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di concreta lesività, il parere della Commissione Medica non era sottoposto ad autonoma impugnazione, e, quanto al giudizio circa la idoneità al servizio del dipendente, era suscettibile di modifica, se non impugnato giurisdizionalmente insieme al provvedimento finale, in caso di variazione dello stato di salute del dipendente, solo a seguito di richiesta di visita di revisione allo stesso organo che lo aveva emanato.
Infine non sussisteva carenza di motivazione avendo i provvedimenti impugnati richiamato per relationem un parere di questo Consiglio, reso noto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica;gli stessi provvedimenti riportavano gli elementi fondamentali, per cui il ricorrente ben avrebbe potuto ricostruire l’iter logico seguito e in ogni caso richiedere l’accesso agli atti.
4. Con atto notificato il 13 novembre 2008 e depositato il 5 dicembre 2008, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo, con unico articolato motivo, la vigenza del richiamato articolo 50 del D.P.R. n. 761/1979 e la permanenza della competenza esclusiva della sola A.S.L. a pronunciarsi sul giudizio di idoneità al servizio;lamentano infine, con richiami ad altri contenziosi, che il T.A.R. non ha tenuto conto delle proprie ordinanze, pur citate, n. -OMISSIS-, che avevano disposto l’esecuzione da parte del Ministero della visita medica di appello e da parte della A.S.L. di visita collegiale, che poi aveva riaccertato la piena idoneità del dr. -OMISSIS- e quindi il reintegro in servizio con deliberazione n. 2485/98.
5. L’A.S.L. non si è costituita, e all’udienza pubblica del 27 maggio 2011, presenti la parte appellante e l’Avvocatura dello Stato, relatore il consigliere S la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato e va respinto, essendo condivisibili le puntuali e chiare argomentazioni dei giudici di prime cure.
6.2. L’appello è basato essenzialmente sulla riproposizione del motivo dedotto circa la permanenza in vigore dell’articolo 50 del D.P.R. 761/1979, assunto che il Ministero della Sanità, con le due note impugnate in primo grado, aveva confutato motivatamente.
Invero, come si è riferito, con la nota n. 106346 del 22 marzo 1996, il predetto Dicastero aveva avuto modo di comunicare, supportato da parere di questo Consiglio e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che il riordino della procedura per il riconoscimento di infermità come dipendente da causa di servizio, disposto con il D.P.R. n. 349/1994, si applicava anche alle istanze in precedenza presentate, e che il citato articolo 50 era da intendersi tacitamente abrogato, per cui il Ministero non era più competente nel merito, demandando di conseguenza la risoluzione della controversia al giudizio proposto in sede giurisdizionale.
Il Dicastero veniva così sostanzialmente a rigettare la richiesta di visita di appello, ex richiamato articolo 50, volta a conseguire il giudizio di idoneità al pieno svolgimento delle funzioni di aiuto di ruolo di ostetricia e ginecologia.
La successiva nota ministeriale pari numero del 4 aprile 1996, anch’essa impugnata in primo grado, si limitava a trasmettere al legale del ricorrente copia della nota in precedenza citata.
6.3. Delineato così il thema decidendum la Sezione non può che condividere la ricostruzione della normativa pro-tempore intervenuta in materia e le estese motivazioni formulate dal T.A.R. a sostegno dell’infondatezza delle censure dedotte in primo grado, né vengono proposti in questa sede elementi anche documentali tali da indurre la Sezione a discostarsi dalla sentenza di primo grado.
Dagli atti invero si rileva che i provvedimenti in premessa richiamati, e impugnati con altro ricorso, hanno disposto dapprima il reintegro nelle proprie funzioni di aiuto, poi la revoca dello stesso e quindi l’esclusione dalle attività chirurgiche, ma non sono mai stati sospesi in sede giurisdizionale, bensì, a seguito dei contenziosi instaurati, hanno originato l’ordine, da parte del T.A.R., di sottoporre il dr. -OMISSIS- a visita medica d’appello (ordinanza n. -OMISSIS-/2006) nonché di emettere comunque un giudizio definitivo sulla domanda di reintegrazione nella pienezza dell’attività chirurgica (ordinanza -OMISSIS-/2007).
Il procedimento ha avuto poi seguito pervenendo, come emerge da altro giudizio, a nuova visita medica, al riconoscimento della piena idoneità e alla presa d’atto da parte dell’Amministrazione con deliberazione n. 2485 del 30 ottobre 1998.
6.4. Nel caso di specie viene posta in discussione la permanenza in vigore del nominato articolo 50 del D.P.R. n. 761/1979, e il giudice di prime cure ha condiviso il contenuto della citata nota del Ministero della Sanità n. 106346 del 22 marzo 1996, circa la tacita abrogazione di detta norma, ritenuta non in contraddizione con la precedente nota ministeriale n. 103597 del 19 settembre 1994, con congrua motivazione che risulta immune da manifesti vizi di illogicità e irrazionalità e che si intende qui confermare anche nelle dedotte conseguenze circa il procedimento di verifica della pretesa piena idoneità spettante allo stesso collegio medico, il C.M.O., che in precedenza si era espresso in proposito.
Il T.A.R. peraltro ha sottolineato che il procedimento stesso è iniziato in data 30 novembre 1995, e cioè quando era già in vigore la normativa di cui al D.P.R. n. 349/1994.
7. L’appello, per le considerazioni che precedono, è infondato e va respinto, disponendosi, per la particolarità della fattispecie, la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.