Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-04-08, n. 201601397

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-04-08, n. 201601397
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601397
Data del deposito : 8 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03665/2015 REG.RIC.

N. 01397/2016REG.PROV.COLL.

N. 03665/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3665 del 2015, proposto da:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

H A, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M M, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 1608/2015, resa tra le parti e concernente: recupero stipendiale per il periodo 2008-2012;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2015, il Consigliere B L e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Spina e l’avvocato Lirosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio pronunciava definitivamente sul ricorso n. 7611 del 2013 (integrato da motivi aggiunti), proposto dal dott. Alberto Heimler – sin dal 1991 appartenente alla carriera direttiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, collocato fuori ruolo con decorrenza 18 settembre 2008 per la durata di due anni, successivamente prorogati, in relazione al conferimento dell’incarico di docente per l’insegnamento della materia ‘ Metodi di valutazione economica ’ presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - SSPA (ora, Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA) – avverso l’atto n. 45186 del 20 settembre 2013, con cui l’AGCM, a conclusione del procedimento avviato con la comunicazione di avvio del 9 aprile 2013 seguita dalla nota del 31 maggio 2013 recante invito a presentare osservazioni scritte (note, entrambe impugnate con il ricorso introduttivo), aveva disposto il recupero dell’importo lordo di euro 85.833,95 per compensi indebitamente corrisposti nel periodo 2008-2012 a titolo di premio presenza (euro 76.520,74) e compenso incremento efficienza aziendale (euro 9.313,21), corrispondente all’importo netto di euro 42.665,45, mediante n. 55 trattenute mensili pari ad euro 775,74 con decorrenza dal mese di ottobre 2013, nonché avverso la delibera del 20 novembre 2013, con la quale l’AGCM aveva rinnovato il collocamento fuori ruolo del ricorrente, nella parte in cui prevedeva che il trattamento economico fondamentale (con esclusione del premio di presenza parte fissa) erogato dall’Autorità e i relativi oneri riflessi continuassero a rimanere a carico dell’amministrazione richiedente.

In particolare, l’adìto Tribunale amministrativo regionale provvedeva come segue:

(i) disponeva l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, carente di legittimazione passiva;

(ii) in accoglimento della correlativa eccezione sollevata dall’Autorità resistente, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento del 9 aprile 2013 e l’atto infraprocedimentale del 31 maggio 2013, per carenza di autonoma lesività;

(iii) accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la determinazione conclusiva del procedimento n. 45186 del 20 settembre 2013, sulla base dei seguenti rilievi:

- la retribuzione del pubblico dipendente si suddivide in trattamento economico fondamentale e accessorio, il primo volto a remunerare il lavoratore dipendente in quanto tale e il fatto che lo stesso svolga le mansioni tipiche del profilo professionale rivestito, il secondo inteso a far fronte a prestazioni aggiuntive del dipendente rispetto ai compiti ordinari;

- nello specifico, l’art. 39 del Testo Unico del Regolamento del personale dell’Autorità prevede che il trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti sia composto dalle seguenti voci: (a) retribuzione di livello ;
(b) premio di risultato;
(c) indennità dei vice segretari generali e dei direttori generali;
(d) premio di presenza parte variabile ;
(e) incremento efficienza aziendale ;
(f) indennità di residenza parte fissa - conviventi;
(g) prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro;

- le voci premio di presenza e compenso per incremento efficienza aziendale , oggetto della presente controversia, rappresentano trattamenti accessori;

- in linea generale, il premio di presenza spetta a tutto il personale in servizio presso l’Autorità ed è volto a remunerare la presenza in servizio e le eccedenze orarie del dipendente;

- il premio di presenza, dal 1° luglio 2010, si compone di una quota fissa, inclusa nella retribuzione di livello , e di una quota variabile, erogata quale trattamento accessorio , mentre il compenso per incremento efficienza aziendale è un emolumento mutuato dalla Banca d’Italia, diretto a remunerare gli incrementi qualitativi e quantitativi del complesso della produttività, verificatisi da un anno all’altro;

- la delibera AGCM del 17 settembre 2008 aveva disposto il collocamento fuori ruolo del ricorrente con decorrenza dal 18 settembre 2008, mentre l’incarico di docente della SSPA era stato formalmente conferito dalla stessa Scuola Superiore con decreto del 25 settembre 2008, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287 [ Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ], richiamato in entrambi i suddetti atti;

- sia la delibera del 2008 che il decreto di incarico, nel richiamare in modo chiaro e completo le disposizioni normative applicabili nella specie, definivano in modo tanto esaustivo quanto univoco i termini del trattamento economico spettante al ricorrente per il periodo di collocamento fuori ruolo presso la SSPA, come scolpiti nell’art. 4 d.lgs. n. 287 del 1999 e succ. mod., norma di carattere speciale in vigore al momento del conferimento dell’incarico;

- ai sensi della suddetta disposizione, « 1. La Scuola può avvalersi […] di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell’amministrazione di appartenenza […] ;

4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza dell’eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento
[…]»;

- di analogo tenore è il successivo art. 10 del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 [ Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ], che, pur avendo disciplinato diversamente le modalità per il conferimento degli incarichi, ha confermato che « 2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico conservano il trattamento economico in godimento »;

- ne consegue che tanto l’art. 4 d.lgs. n. 287 del 1999 – applicabile ratione temporis all’incarico in esame –, quanto l’art. 10 del successivo d.lgs. n. 178 del 2009 rispondono alla necessità di garantire un’adeguata attrattività degli incarichi di docenza presso la SSPA per le diverse professionalità operanti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a prescindere dal livello di carriera e retribuzione raggiunti, facendo salvo per i docenti della scuola in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo il livello retributivo in godimento;

- in particolare, la locuzione utilizzata dall’art. 4 del d.lgs. n. 287 del 1999, applicabile nel caso all’esame (« con salvezza dell’eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento »), risulta manifestamente comprensiva di tutte le voci che compongono il trattamento economico del dipendente, « sì da poter ragionevolmente escludere qualunque operazione ermeneutica volta a mutilarne il significato e la portata » (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza);

- né a un tale risultato potrebbe pervenirsi per effetto di un coordinamento del citato art. 4 con le disposizioni dettate in via generale in materia di collocamento fuori ruolo degli impiegati statali, oppure di altri ordinamenti settoriali (AGCM, Banca d’Italia), a tanto ostando la specialità della norma in esame per il conferimento delle docenze presso la SSPA, che prevale dunque sulle altre disposizioni;

- ne consegue l’illegittimità del provvedimento di recupero impugnato, in quanto lo stesso ritiene indebitamente erogate al ricorrente le somme corrisposte in attuazione di una disposizione normativa che fa salvo il trattamento economico complessivo in godimento – qualora, per l’espletamento dell’incarico di docenza presso la SSPA, sia necessario il collocamento fuori ruolo del docente – nonché di un regolamento di interessi già espressamente e specificamente definito nei confronti del ricorrente con la delibera del 17 settembre 2008 e con il decreto di incarico;

- l’interpretazione dell’art. 4 d.lgs. n. 287 del 1999, seguita nell’occasione dall’Autorità, conduce altresì a risultati irragionevoli e discriminatori rispetto al diverso trattamento economico riservato, nell’ambito del procedimento di recupero dei trattamenti accessori di cui trattasi, al personale distaccato presso istituzioni internazionali;

- la nota interna del 21 febbraio 2013, pure oggetto di impugnazione, opera infatti una netta distinzione tra il ricorrente, distaccato presso la SSPA, e « coloro che sono distaccati presso istituzioni comunitarie o internazionali », per i quali l’AGCM richiama la comunicazione della Commissione dell’Unione Europea, secondo la quale il « datore di lavoro si impegna a mantenere durante il distacco il livello di retribuzione »;

- il più favorevole trattamento riservato al suddetto personale verrebbe dunque a fondarsi su un mero atto provvedimentale dell’Amministrazione utilizzatrice (la comunicazione della Commissione), laddove, nel caso in controversia, l’AGCM non darebbe rilievo né all'atto dell’amministrazione utilizzatrice (il decreto di incarico della stessa SSPA), né alla deliberazione dell’amministrazione di provenienza, come pure alla disposizione legislativa che dispone la salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento del personale fuori ruolo;

(iv) sulla base di tali considerazioni, accoglieva le censure svolte con il primo dei motivi aggiunti del 20 novembre 2013 ed annullava gli atti con essi impugnati, dichiarando assorbite le altre censure;

(v) accoglieva, di conseguenza, anche i secondi motivi aggiunti del 14 febbraio 2014, e per l’effetto, annullava anche la delibera AGCM del 20 novembre 2013 che aveva rinnovato il collocamento fuori ruolo del ricorrente, nella parte concernente il trattamento economico del ricorrente.

2. Avverso tale sentenza ha interposto appello la soccombente Autorità , deducendo, quale unico complesso motivo, l’erronea interpretazione e applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 287 del 1999 e 10 d.lgs. n. 178 del 2009, con conseguente illogico riconoscimento al dipendente, assente dal posto di lavoro in quanto fuori ruolo, di compensi inscindibilmente connessi alla presenza del dipendente stesso nell’amministrazione (premio presenza) e allo svolgimento di un’attività lavorativa presso la medesima amministrazione (compenso incremento efficienza aziendale).

Infatti, secondo la tesi dell’Autorità, la dizione « trattamento economico in godimento » di cui agli artt. 4 d.lgs. n. 287 del 1999 e 10 d.lgs. n. 178 del 2009 può essere logicamente riferita esclusivamente al trattamento economico nella misura in cui questo sia effettivamente dovuto, e non dunque anche a compensi, quali il premio di presenza e il compenso per l’incremento dell’efficienza aziendale, presupponenti la presenza del dipendente nell’amministrazione e lo svolgimento di un’attività lavorativa presso la stessa amministrazione di provenienza.

Aderendo alla soluzione accolta nell’impugnata sentenza, si attribuirebbe al dipendente un emolumento a fronte di una prestazione non resa, in violazione del principio generale sancito dall’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che vieta alle pubbliche amministrazione l’erogazione di trattamenti economici non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese.

L’Autorità appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, la reiezione degli avversari motivi di primo grado.

3. Costituendosi in giudizio, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva la reiezione, espressamente riproponendo i motivi assorbiti, nonché proponendo appello incidentale avverso la statuizione di inammissibilità sub 1.(ii).

4. All’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Premesso che l’appello incidentale è manifestamente infondato, attesa la corretta qualificazione, nell’impugnata sentenza, degli atti di cui alla statuizione sub 1.(ii) come atti infraprocedimentali privi di autonoma lesività, si osserva che l’appello principale proposta dall’Autorità è fondato parzialmente, entro i limiti di cui appresso.

5.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, l’art. 4 d.lgs. n. 287 del 1999 – applicabile ratione temporis all’incarico in esame, con la precisazione che la disciplina successiva, di cui all’art. 10 d.lgs. n. 178 del 2009, contiene una disposizione in parte qua sostanzialmente identica –, nella parte in cui prevede che i docenti della SSPA (oggi, SNA), in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, « con salvezza dell’eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento », è neutra sotto il profilo della individuazione delle voci stipendiali che compongono il trattamento economico di spettanza dei docenti della Scuola provenienti da altre amministrazioni (nella specie, il trattamento economico è stato anticipato all’originario ricorrente ed odierno appellato – dal 18 settembre 2008 in fuori ruolo per l’incarico di docenza conferitogli dalla SSPA, ripetutamente prorogato – dall’AGCM, formando oggetto di successivo rimborso da parte della SSPA, come da impegno assunto nella lettera del 10 settembre 2008 richiamata nella delibera AGCM del 17 settembre 2008).

5.2. Quale fonte speciale di disciplina del trattamento economico dei dipendenti AGCM distaccati presso altre amministrazioni devono essere individuate le disposizioni di cui all’art. 56, commi 7 e 8, del Regolamento del personale della Banca d’Italia , in forza del rinvio operato dall’art. 2 del Testo unico delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (pubblicato nel Bollettino dell’Autorità, ed. spec., 16 marzo 1998) – adottato dall’Autorità nell’esplicazione dell’autonomia organizzativa conferitale dall’art. 10, comma 6, l. 10 ottobre 1990, n. 287 – alle norme per i dipendenti della Banca d’Italia. Infatti, il citato art. 2 testualmente recita: « Per quanto non disciplinato dal presente Testo unico, ed in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d’Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato ». Peraltro, già a livello di normazione primaria (art. 11, comma 2, l. n. 287 del 1990) è previsto che il trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCM e l’ordinamento delle carriere « sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità », sicché il rinvio al regime del personale della Banca d’Italia deve ritenersi prevalente su quello relativo agli impiegati dello Stato, pure contenuto, ma con clausola da qualificarsi residuale, nel sopra citato art. 2 del Testo unico delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato .

5.3. Orbene l’art. 56 del Regolamento del personale della Banca d’Italia prevede due tipologie di distacco: la prima, nell’interesse della Banca stessa (qui, dell’Autorità);
la seconda, su richiesta di altre amministrazioni in forza di specifiche disposizioni di legge.

La prima ipotesi è disciplinata dal comma 7 del citato art. 56, che testualmente recita: « Nell’interesse della Banca e con delibera del Consiglio Superiore i dipendenti possono essere distaccati presso enti in Italia o all’estero o, comunque, destinati a mansioni particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. . […] Per tutto il periodo trascorso in tale posizione i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto ». La disposizione non contiene alcun espresso riferimento diretto al trattamento economico, salvo l’inciso di cui all’ultimo periodo della citata disposizione normativa (« per tutto il periodo trascorso in tale posizione i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto »), interpretabile come riferimento indiretto al trattamento economico correlato al servizio effettivo.

La seconda ipotesi è disciplinata dal comma 8 del citato art. 56 che testualmente statuisce: « Con delibera del Consiglio Superiore, può essere disposto, con l’assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. […] Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico della Banca. In ogni caso, allo stesso non competono la gratifica, il premio di presenza nonché i compensi collegati a specifiche mansioni o prestazioni ». La disposizione prevede espressamente la sospensione delle voci stipendiali volte a remunerare prestazioni che richiedono la presenza in servizio del dipendente o che sono correlate allo svolgimento di specifiche mansioni o prestazioni presso l’amministrazione di appartenenza.

5.4. La fattispecie sub iudice è, in modo univoco, sussumibile sotto la seconda delle sopra riportate previsioni normative, essendo il collocamento fuori ruolo dell’odierno appellante stato disposto su richiesta della SSPA (di cui alla lettera del 10 settembre 2008, richiamata nella delibera AGCM del 17 settembre 2008), in forza delle specifiche disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 287 del 1999.

Si precisa al riguardo che il riferimento, nella delibera del 17 settembre 2008, agli interessi dell’Autorità, non vale ad attrarre la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione del comma 7, presupponente l’iniziativa della stessa Autorità di provenienza e la preminenza dell’interesse di quest’ultima su quello dell’amministrazione di destinazione.

Infatti, siffatto preminente interesse dell’amministrazione di provenienza è, nella specie, da escludere, tenuto conto della circostanza, confermativa dell’interesse preminente della Scuola, che l’incarico è stato conferito da quest’ultima in esito allo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa indetta per il conferimento di tre incarichi biennali per gli insegnamenti in altrettante materie, tra cui ‘ Metodi di valutazione economica ’, al cui esito l’odierno appellato si era collocato al primo posto della relativa graduatoria (v. decreto d’incarico della direttrice della SSPA del 25 settembre 2008).

A ciò si aggiunge che l’art. 58 d.P.R. n. 3 del 1957, espressamente richiamato nella delibera del 17 settembre 2013, prevede che il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone, ma che non rientrino nei compiti istituzionali dell’amministrazione stessa, ad ulteriore conferma della preminenza degli interessi dell’amministrazione di destinazione (nella specie, della SSPA), alla quale, pertanto, del tutto consequenzialmente è stato accollato l’onere del trattamento economico (da rimborsare all’AGCM, anticipataria).

Ne deriva che, in applicazione del chiaro disposto del citato art. 56, comma 8, all’odierno appellato non spettano i trattamenti economici accessori presupponenti la presenza effettiva del dipendente nell’ambito della struttura organizzativa dell’amministrazione di provenienza.

Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dai generali principi giuslavoristici in materia di pubblico impiego.

Invero, pur essendo il personale dell’AGCM in forza della previsione di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 sottratto alla disciplina del lavoro contrattualizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui « le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese », costituisce espressione di un principio generale della necessaria corrispettività tra corresponsione di trattamenti economici accessori e prestazioni lavorative effettivamente rese e, in quanto tale, è applicabile anche ai rapporti non privatizzati, poiché la disposizione in esame, legando maggiormente la retribuzione del pubblico dipendente alla sua effettiva produttività, è volta a raggiungere un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, ed è, quindi, sorretta da una comune ratio giustificatrice che ricorre sia nei rapporti contrattualizzati sia nei rapporti in regime pubblico.

Né tale conclusione contrasta con il principio del divieto della reformatio in pejus , riferendosi questo al trattamento economico fondamentale e non anche agli elementi retributivi accessori, a pena di violare il superiore principio di corrispettività con le prestazioni cui tali elementi accessori sono sinallgameticamente correlati.

5.5. Passando all’esame delle singole voci retributive in contestazione, ritiene il Collegio, quanto al premio di presenza, che occorre distingue tra quota fissa e quota variabile.

A norma dell’art. 39 del Regolamento del personale dell’AGCM , come modificato ed integrato dall’art. 1 del citato Accordo sindacale, il trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti è composto dalle seguenti voci: (i) retribuzione di livello ;
(ii) premio di risultato;
(iii) indennità dei vicesegretari generali e dei direttori generali;
(iv) premio di presenza parte variabile ;
(v) incremento efficienza aziendale ;
(vi) indennità di residenza parte fissa - conviventi;
(vii) prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Secondo le previsioni dell’ Accordo per la modifica e l’integrazione dell’articolazione del trattamento economico dei dipendenti dell’Autorità dell’8 luglio 2010, stipulato tra l’AGCM e le rappresentanze sindacali, con decorrenza dal 1° luglio 2010 il premio presenza – volto a remunerare proprio la presenza in servizio e le eccedenze orarie del dipendente – si compone di una quota fissa (pari a 241 giorni per il personale direttivo, corrispondente ad una percentuale del 7,828%), espressamente inclusa nella « retribuzione di livello », ossia nel trattamento economico fondamentale, e di una quota variabile (quella eccedente i 241 giorni).

La qualificazione espressa, nell’ Accordo sindacale , della parte fissa del premio presenza come componente integrante della retribuzione fondamentale esclude ogni dubbio circa la spettanza, a far tempo dal 1° luglio 2010, del premio di presenza, per la parte fissa, anche al personale collocato in fuori ruolo (da non confondere con il personale in posizione di comando o di distacco in senso stretto, nelle quali ipotesi tendenzialmente prevale l’interesse dell’amministrazione di provenienza e che giustifica la previsione del citato Accordo sindacale , secondo cui « il premio di presenza spetta a tutto il personale in servizio, ivi incluso il personale in posizione di comando o di distacco »;
di qui anche l’infondatezza della censura di disparità di trattamento rispetto ai dipendenti distaccati in istituzioni comunitarie e internazionali).

Il premio di presenza, nella parte variabile, continua invece, anche dopo il 1° luglio 2010, ad essere configurato come trattamento economico accessorio, legato alla presenza effettiva del dipendente, nella misura necessaria alla maturazione di tale voce di stipendio, nell’amministrazione di appartenenza.

Quanto al compenso per incremento efficienza aziendale, tale voce retributiva anche dopo la stipula del menzionato Accordo sindacale continua ad esulare dal trattamento economico fondamentale e, quale trattamento accessorio legato allo svolgimento effettivo delle prestazioni lavorative presso l’amministrazione di appartenenza, non spettava all’odierno appellato in posizione di fuori ruolo, con conseguente legittimità in parte qua della pretesa di ripetizione dell’Autorità.

7. Conclusivamente, per le esposte ragioni, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’Autorità e in correlativa riforma dell’impugnata sentenza, il provvedimento del 20 settembre 2013 deve essere annullato nella sola parte in cui ha disposto il recupero della quota fissa del premio di presenza per il periodo successivo al 1° luglio 2010.

Ne consegue, altresì, la parziale illegittimità della delibera del 20 novembre 2013, con la quale l’AGCM ha rinnovato il collocamento fuori ruolo del ricorrente, limitatamente alla parte in cui non ha incluso nel trattamento economico fondamentale del dipendente la quota fissa del premio di presenza ed i relativi oneri riflessi.

Le esposte considerazioni valgono, altresì, a superare le censure di primo grado dichiarate assorbite nell’impugnata sentenza e riproposte dall’originario ricorrente, presupponenti una diversa e qui non condivisa ricostruzione del quadro normativo applicabile all’istituto del collocamento in fuori ruolo ed alle voci retributive in contestazione.

8. Considerata la soccombenza reciproca, le spese del doppio grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.

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