Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-09, n. 202200929
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Pubblicato il 09/02/2022
N. 00929/2022REG.PROV.COLL.
N. 04530/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4530 del 2018, proposto dalla Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Com.Ete. s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato B L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione terza, n. 269 del 28 febbraio 2018, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni da occupazione illegittima di un’area di proprietà della società Com.Ete.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Com.Ete. s.r.l. e della Città Metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il consigliere Nicola D'Angelo;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati L C, D C e B L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Com.Ete, comproprietaria nella misura del 47,50%, per effetto di atto di scissione della società Cover, di un suolo occupato in via d’urgenza nel gennaio 2000 per l’effettuazione di lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 13 Andria-Bisceglie ed irreversibilmente trasformato senza il completamento della prescritta procedura ablatoria, ha chiesto al T per la Puglia il risarcimento del danno derivante dall’illegittima acquisizione dell’area, nonché il risarcimento del danno per il periodo di occupazione abusiva.
2. Il T di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte accolto il ricorso in relazione alla richiesta di restituzione dell’area, salva la facoltà per l’Amministrazione di acquisirla ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (TU espropri).
2.1. In particolare, il T:
- ha respinto la domanda di risarcimento del danno per equivalente;
- ha accolto la domanda di restituzione e, per l’effetto, ha obbligato la Provincia a restituire alla società ricorrente i fondi, previa riduzione in pristino, ovvero ad attivare la procedura di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, facendo salvo il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima sino alla restituzione;
- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della
domanda relativa alla determinazione dell’indennità da occupazione legittima.
3. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello la Provincia di Barletta Andria Trani sulla base dei profili di censura di seguito sinteticamente riportati.
3.1. Il T, avendo respinto la richiesta di risarcimento del danno per equivalente, di conseguenza avrebbe dovuto ritenere legittima la procedura ablativa impugnata.
3.2. La Provincia è stata assegnataria della strada di cui è causa solo dal 2009 (prima di tale anno la procedura espropriativa era in capo alla provincia di Bari)
3.3. Il T non avrebbe tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 148 del 2004 (istitutiva della Provincia di Barletta Andria Trani). In sostanza, secondo parte appellante, la condanna al risarcimento per occupazione sine titulo , secondo i criteri stabiliti dal citato art. 42 bis , sarebbe erronea posto che la sua responsabilità poteva essere ravvisata solo dal momento della sua costituzione.
3.4. Il giudice di primo grado non avrebbe valutato l’onerosità della reintegrazione e comunque, secondo la ricorrente, andrebbe riformata, in ragione della fondatezza dei motivi di appello, la sentenza impugnata anche per la parte relativa alla condanna in solido con la provincia di Bari alle spese di giudizio.
4. La Provincia appellante ha poi depositato documenti il 12 giugno 2018 ed una memoria il 21 giugno 2018.
5. La società Com.Ete e la Città Metropolitana di Bari si sono costituite in giudizio il 19 giugno 2018, chiedendo il rigetto dell’appello. Quest’ultima ha anche depositato una memoria il 22 giugno 2018, in cui ha eccepito l’irricevibilità dell’appello (la notifica, intervenuta in data 5 giugno 2018, ossia a distanza di 3 mesi ed 8 giorni dalla pubblicazione della sentenza del T, sarebbe da ritenersi tardiva in quanto il gravame doveva invece essere notificato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a. che prevede, per i giudizi indicati al comma 1 del medesimo articolo, tra i quali quelli aventi ad oggetto le controversie concernenti provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche, il dimezzamento dei termini processuali).
8. Con ordinanza cautelare n. 2915 del 26 giugno 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerato, in disparte da ogni questione di rito che potrà essere compiutamente valutata in sede di merito, che la sentenza impugnata consente alla Provincia di attivare la procedura acquisitiva di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001;Ritenuto, pertanto, che non sussiste un profilo di danno grave ed irreparabile per l’appellante ”.
9. Con ordinanza del Presidente della Sezione n. 544 del 26 marzo 2021, è stato poi disposto il seguente incombente istruttorio: “ Considerato che occorre acquisire una documentata relazione a cura della Provincia appellante, dalla quale si possa desumere se sono stati emanati atti di natura oblatoria nel corso del giudizio ”.
10. La Provincia appellante non ha dato seguito al predetto incombente istruttorio e con memoria depositata il 21 settembre 2021 ha replicato soprattutto all’eccezione di tardività del gravame.
11. La società Com.Ete ha depositato una memoria di replica il 13 ottobre 2021, nella quale, dopo aver evidenziato che la Provincia appellante non aveva ancora adottato alcun provvedimento di acquisizione, ha ribadito le eccezioni formulate nella sua costituzione ed in particolare, l’inammissibilità del primo motivo di appello.
12. Anche la Città Metropolitana di Bari ha depositato una memoria di replica il 14 ottobre 2021.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 novembre 2021.
14. Il Collegio preliminarmente esamina l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla Città Metropolitana di Bari.
14.1. L’eccezione non è fondata.
La richiamata dimidiazione dei termini trova infatti applicazione per i giudizi di cui alla lettera f) del 1° comma dell’art. 119 c.p.a., tra i quali non sono contemplati i giudizi restitutori o risarcitori proposti in primo grado, seppur collegati all’illegittimo esercizio del potere espropriativo.
14.2. Nel caso di specie, oggetto della sentenza è la richiesta di condanna al risarcimento del danno da illegittima acquisizione di aree di proprietà o, in subordine, alla restituzione dei suoli.
14.3. D’altra parte, nella sentenza impugnata (paragrafo n. 5), lo stesso T ha rilevato come la domanda fosse tendente al risarcimento del danno ed in ogni caso il giudizio di appello non riguarda l’aspetto restitutorio o acquisitivo (l’appellante non censura comunque la parte della decisione relativa all’attivazione dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001).
La possibilità per il giudice di convertire la domanda proposta (come rilevato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria 2 e 3 del 2020, sulla possibilità di ordinare di dare applicazione al citato art. 42 bis ) non incide sul rito, nel senso che, una volta seguito il rito ordinario in primo grado, questo va seguito anche in grado d’appello.
15. Ciò premesso, a prescindere dall’ulteriore eccezione di inammissibilità prospettata dalla Com.Ete soprattutto con riferimento al primo motivo di gravame, l’appello è in parte fondato con riferimento alla censura relativa alla insussistente responsabilità di parte ricorrente nel disposto risarcimento per l’occupazione illegittima delle aree, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 148 del 2004.
15.1. Tale aspetto costituisce infatti il punto centrale della controversia, cosicché risulta decisivo e prevalente ai fini della decisione il suo esame anche tenendo conto delle coordinate interpretative dettate dall’Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5, rispetto agli altri temi proposti nel ricorso.
Di conseguenza, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali, lo stesso viene esaminato in via prioritaria ed assorbente.
16. Parte appellante ha prospettato quale principale motivo di appello la violazione dell’art. 6 della legge n. 148 del 2004 (istitutiva della Provincia di Barletta Andria e Trani), nonché la violazione della regola generale di cui all’art. 2043 cod.civ.
16. Il motivo è fondato. Il secondo comma del citato art. 6 prevede, infatti, che le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della Provincia di Barletta Andria Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.
16.1. Di conseguenza, la responsabilità in ordine al danno derivante dall’illegittima occupazione delle aree non può ricondursi alla stessa, che non ha contribuito, in quanto non esistente all’epoca, alla determinazione del fatto illecito (occupazione sine titulo ). La materiale occupazione delle aree di cui è causa è intervenuta infatti il 18 febbraio 2000 e pertanto ne deve rispondere l’ente procedente, cioè l’allora provincia di Bari (oggi città metropolitana succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi).
16.2. In sostanza, parte appellante, assegnataria della strada dal 2009, è tenuta ad eliminare l’illecito, come chiarito dal T, anche acquisendo le aree ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, mentre la Città Metropolitana di Bari, succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ ex provincia di Bari, deve ritenersi soggetto obbligato al risarcimento del danno per l’occupazione, ivi compreso l’indennizzo previsto dallo stesso art. 42 bis .
17. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, va parzialmente riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui attribuisce alla responsabilità della Provincia appellante l’obbligo di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
18. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto anche dell’inottemperanza di parte appellante all’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza presidenziale n. 544/2021.