Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-06, n. 201304132
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N. 04132/2013REG.PROV.COLL.
N. 05939/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 5939 del 2011, proposto da
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Corte dei Conti, in persona del presidente legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
O P, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso A. Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, n. 575 del 31 dicembre 2010;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di O P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Diego Giordano e l’avv. Guglielmo Saporito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5939 del 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte dei Conti e l’Agenzia del demanio propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, n. 575 del 31 dicembre 2010 con la quale è stato deciso il ricorso proposto da O P per l'annullamento della comunicazione prot. n. 1920/2009 emessa dalla Agenzia del Demanio in data 11.02.2009, con la quale si reitera la comunicazione di diniego di visto da parte della Corte dei Conti al decreto n. 16862 del 23.11.1989, decreto dell'allora Intendenza di Finanza che approvava l'atto di vendita di un terreno demaniale sito in Comune di Casalgrande;quanto al primo atto di motivi aggiunti, depositato in data 06/02/2010, la nota prot. 2010/599/STS in data 13/01/2010, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6031/2005, in una agli atti preordinati e consequenziali richiamati in tale nota;quanto al secondo atto di motivi aggiunti, depositato in data 20/03/2010, il provvedimento prot. 2010/2700/STS, in data 14 febbraio 2010, emanato dall’Agenzia del Demanio a conclusione del procedimento iniziato con la nota del 13 gennaio 2010, in una agli atti preordinati e consequenziali richiamati in tale nota.
Dinanzi al giudice di prime cure, con ricorso notificato il 30 aprile 2009 e depositato il 04/06/2009, O P chiedeva l’annullamento della comunicazione prot. n. 1920/2009 emessa dall’Agenzia del Demanio in data 11 febbraio 2009, con la quale si reiterava la comunicazione di diniego di visto da parte della Corte dei Conti al decreto n. 16862 del 23.11.1989 dell’allora Intendenza di Finanza, decreto che approvava l’atto di vendita stipulato in data 03.11.1988, oltre al risarcimento del danno conseguente all’attesa nell’ottenimento del bene immobile.
In punto di fatto, il ricorrente richiamava la circostanza per cui il contenzioso in questione è stato preceduto da una sentenza del Consiglio di Stato che così riassume la vicenda, alla data del 2005.
Il signor P, in data 3 novembre 1988, aveva acquistato per lire 147.100.500 un terreno demaniale sito nel Comune di Casalgrande all’esito di un’asta pubblica con una pluralità di offerte.
L’Intendenza di Finanza di Reggio Emilia approvava il contratto con decreto n. 16862 del 23 novembre 1989. Il contratto veniva, quindi, trasmesso alla Corte dei Conti.
Con lettera raccomandata del 9 settembre 1993 la Corte dei Conti comunicava al ricorrente i rilievi riguardanti l’atto di compravendita.
Con deliberazione adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti nell’adunanza del 4 novembre 1993, venivano rese note alcune prescrizioni procedimentali la cui omissione induceva la Corte dei Conti a ricusare il visto e la registrazione del decreto di approvazione del contratto di compravendita.
Con raccomandata del 16 novembre 1993 n. 23123, l’Intendenza comunicava al ricorrente il diniego di visto della vendita del bene demaniale.
La Corte dei Conti negava definitivamente il visto con deliberazione n. 9 del 1994.
Il ricorrente impugnava dinanzi al T.A.R. la deliberazione della Corte dei Conti e la comunicazione del diniego del visto n. 23123 del 16 novembre 1993.
Il T.A.R. respingeva il ricorso con la sentenza n. 514/1997.
Il ricorrente appellava la sentenza di I grado.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6031/2005, accoglieva l’appello in quanto riteneva che l’amministrazione aveva illegittimamente recepito in modo acritico i rilievi della Corte dei Conti, aderendo ad essi in modo implicito.
In particolare il supremo consesso di giustizia amministrativa ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’amministrazione che, nell’interloquire con l’interessato si era limitata alla mera comunicazione dei rilievi e del diniego di visto, senza esternare le ragioni in merito alla propria scelta di aderire ai rilievi della Corte dei Conti. L’Amministrazione avrebbe dovuto motivare la scelta di aderire alle eccezioni della Corte dei Conti, perché sullo stesso argomento aveva già adottato una linea di difesa opposta alla tesi dell’organo di controllo.
Inoltre, sempre secondo la decisione dell’Organo di appello, l’Intendenza non poteva ignorare che l’esternazione delle ragioni di una scelta contraria all’acquirente del bene demaniale era, nella specie, richiesta dal lungo tempo trascorso dalla data di approvazione del contratto (circa cinque anni), tempo che aveva ragionevolmente ingenerato nell’interessato un legittimo affidamento circa la regolarità della vendita.
Infatti, l’amministrazione, pur in presenza del vincolo a non eseguire l’atto controllato a causa del diniego di visto della Corte dei Conti, non aveva perso la propria capacità funzionale, sicché era comunque tenuta ad osservare l’obbligo di motivare i propri atti successivi a tale diniego, secondo un principio di portata generale derivante dall’art. 3 della legge 241/1990, esplicativo del buon andamento dell’attività dell’Amministrazione.
Successivamente, con la comunicazione prot. n. 1920/2009 in data 11 febbraio 2009, l’Agenzia del Demanio ha reiterato la comunicazione di diniego del visto da parte della Corte dei Conti sul decreto dell’allora Intendenza di Finanza n. 16862 del 23 novembre 1989, con il quale era stato approvato l’atto di vendita recante la data del 3 novembre 1988.
Il ricorrente impugnava, pertanto, gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti motivi:
1 – Travisamento dei fatti e errata lettura della decisione del Consiglio di Stato n. 6031/2005 resa inter partes ;difetto di motivazione e di interesse pubblico.
2 - Violazione dell’art. 21 octies della legge 241/1990, dell’art. 3 della legge 662/1996, come modificato dall’art. 14 comma 12 della legge 449/97;violazione della circolare del Ministero delle Finanze 1724 del 02.07.1998;difetto di motivazione.
3 – Violazione degli artt. 8, 9, 10, e 10 bis della legge 241/1990, Errore nei presupposti, difetto di motivazione.
4 - Violazione delle norme sulle attribuzioni di controllo della Corte dei Conti (r.d. 12.7.1934 n. 1212, artt. 18, 25) nonché delle norme sulla vendita di beni patrimoniali dello Stato (L. 24.12.1908 n. 783 così come modificato dal dll 26.01.1919 n. 123;12.1.0.1940 n. n. 1406, l. 14.06.1941 n. 617;l. 03.04.1942 n. 388;l. 19.07.1960 n. 757;r.d. 17.06.1909 n. 454 mod. con r.d. 09.12.1940 n. 1837);violazione del capitolato delle condizioni di vendita in data aprile 1978, violazione dell’art. 48 L. 16.02.1913 n. 89. Violazione dell’art. 18 del R.D. 17.06.1909 n. 454. Errore dei presupposti. Difetto di motivazione.
5 – Violazione del principio di tutela dell’affidamento (artt. 1375 c.c., 1337 e 1338 c.c. nonché art. 2 e 7 L. 241/1990) Difetto di motivazione e di interesse pubblico.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e Finanze eccependo profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, di infondatezza.
In data 28 aprile 2009 il T.A.R. respingeva l’istanza di sospensiva proposta contestualmente al ricorso con la seguente motivazione: “Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso e la connessa domanda cautelare appaiono sostanzialmente volti ad eludere l’esperimento dell’azione di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato…”
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3408/2009 del 1 luglio 2009 accoglieva l’appello avverso la richiamata ordinanza del giudice di prime cure, con la seguente motivazione: “Considerato che il provvedimento impugnato in primo grado è la comunicazione in data 11 febbraio 2009 con cui il responsabile del procedimento posto in essere dall’Agenzia del Demanio, ha reso note all’appellante – riportandole pedissequamente - le ragioni di diniego di visto della Corte dei Conti al contratto d’acquisto di un terreno demaniale acquistato dall’appellante all’asta nel lontano 1988;