Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202402815

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202402815
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402815
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 02815/2024REG.PROV.COLL.

N. 08049/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8049 del 2019, proposto da
Società Salumificio Peppone S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia dell’Aquila, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati P D N e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato D D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda Regionale delle Aree Produttive-ARAP, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione Prima, n. 137/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia dell’Aquila, del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Comune ha rigettato la richiesta, da questa avanzata, di mutamento della destinazione d’uso da industriale a vendita al dettaglio di alcuni locali di sua proprietà, sulla base del piano regolatore territoriale del nucleo di sviluppo industriale della città.

2. In punto di fatto, si rileva che, con delibera n. 2 del 30 gennaio 2017, il Consiglio provinciale dell’Aquila ha adottato la variante n. 55 al Piano territoriale di coordinamento provinciale-PTCP per la modifica del Piano regolatore territoriale-PRT del Nucleo di sviluppo industriale della Città capoluogo, inserendo limiti e vincoli alla possibilità di cambi di destinazione d’uso e di nuovi insediamenti per attività commerciali di vendita a dettaglio.

3. Il 23 febbraio 2017 la Società Salumificio Peppone S.r.l. ha presentato istanza per il cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale di alcuni locali dell’edificio di sua proprietà, situato nel nucleo industriale di Bazzano.

4. Con determinazione del 7 aprile 2017 di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria convocata per l’esame della domanda, il Comune dell’Aquila ha respinto la richiesta, richiamando il parere emesso dall’Azienda regionale delle aree produttive-ARAP prot. 206/3 del 2 marzo 2017, che evidenziava come a norma della nuova variante al PTCP non fossero più consentiti mutamenti delle destinazioni d’uso oltre quelli espressamente ammessi dai diversi PRT.

5. La società ha impugnato dinanzi al TAR la delibera della Provincia e il provvedimento di diniego del Comune.

6. Il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.

7. La società ha proposto appello avverso la sentenza.

8. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti il Comune e la Provincia dell’Aquila, nonché la Regione Abruzzo, chiedendo tutti il rigetto del gravame.

9. Non si è costituita l’ARAP, sebbene l’appello le sia stato regolarmente notificato via PEC.

10. All’udienza camerale del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

11. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del TAR per aver respinto la prima censura del ricorso di primo grado, con la quale si era denunciata l’incompetenza della Provincia a dettare la disciplina urbanistica delle aree industriali del Comune dell’Aquila.

12. Il motivo è infondato.

L’art. 44 della l.r. Abruzzo n. 11 del 1999 ha trasferito alle Province, tra gli altri, il compito di approvare il PTCP « fermi restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla L.R. 12.04.1983, n. 18 » e gli artt. 8 e 75 della legge del 1983 – abrogata dalla l.r. Abruzzo n. 58 del 2023 ma ancora vigente quando sono stati emanati gli atti contestati – ricomprendono appunto quello di elaborare e adottare il Piano (in coerenza con l’art. 20 del