Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-18, n. 201800299

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-18, n. 201800299
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800299
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2018

N. 00299/2018REG.PROV.COLL.

N. 08714/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8714 del 2015, proposto da Ministero della giustizia - Commissione per gli esami di Avvocato, sessione 2013, presso la Corte di appello di Roma - Commissione per gli esami di avvocato, sessione 2013, presso la Corte di appello di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

V O, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II- quater n. 9373 del 14 luglio 2015, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2013/2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e udito per la parte ricorrente l’avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. V O ha impugnato in prime cure il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2013/2014.

2. Costituitasi l’Amministrazione, il T.a.r. ha concesso l’invocata misura cautelare con ordinanza n. 6081 del 28 novembre 2014, in cui ha evidenziato che “ il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, in particolare con riguardo alle censure sulla motivazione, considerato l’orientamento già espresso dalla sezione (ord n. 4708 del 2014;
4734 del 2014) in relazione ai punteggi numerici attribuiti, rapportati a criteri di valutazione, che appaiono generici e non riferiti alle specifiche prove oggetto dell’esame
”.

3. Il Consiglio di Stato, adito in appello cautelare, ha però integralmente riformato il provvedimento con ordinanza n. 173 del 14 gennaio 2015, “ considerato l’orientamento univoco della giurisprudenza della Sezione in ordine alla sufficienza del voto numerico e dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che quindi non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione e/o <<collegamento>>
con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione
”.

4. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il ricorso.

4.1. In particolare il Tribunale, posto che, nella specie, “ la valutazione è stata espressa in forma puramente numerica;
gli elaborati non recano traccia di indicazioni o sottolineature o correzioni operate dagli esaminatori
”, ha ritenuto la funzione viziata da un “ vacuum motivazionale ” che “ si incunea praticamente nel cuore stesso dell’esercizio della funzione amministrativa, pregiudicando la soddisfazione del parametro dell’art. 3 della legge n. 241/1990, interpretato alla luce dei principi costituzionali di imparzialità e dell’art. 41 della Carta di Nizza, che espressamente prevede l’obbligo di motivazione come un aspetto del diritto ad una buona amministrazione ”.

5. L’Amministrazione ha interposto appello.

6. Il sig. O, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.

7. Con decreto presidenziale n. 4813 del 22 ottobre 2015 e successiva conforme ordinanza n. 4965 del 4 novembre 2015 l’efficacia della sentenza è stata sospesa, in accoglimento dell’istanza svolta dalla parte appellante.

8. Il ricorso, quindi, è stato trattato e trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2017, in vista della quale non sono state versate in atti difese scritte.

9. Il ricorso merita accoglimento.

10. Il Collegio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., evidenzia che il consolidato orientamento della Sezione in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense (cfr., ex multis , Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2544;
4 maggio 2010, n. 2557;
9 luglio 2010, n. 445) è stato, di recente, avallato dall’Adunanza Plenaria, che, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, ha affermato che, de jure condito , “ numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell’indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”: pertanto, l’Adunanza ha ritenuto di “ ribadire, con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”.

10.1. Del resto, ha argomentato la Plenaria, “ la (sola) circostanza che nell’ambito della propria piena discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente attraverso la prescrizione di cui all’articolo 46 comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, né vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina che è conforme al tradizione orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore della disciplina innovativa, stante la circostanza che quella previgente (la cui portata applicativa è stata appunto temporalmente “prorogata”) è stata a più riprese ritenuta costituzionalmente legittima ”.

10.2. Per altro verso, “ il considerando n.

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