Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-10-17, n. 201704799
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2017
N. 04799/2017REG.PROV.COLL.
N. 08390/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8390 del 2016, proposto dalla Aias - Onlus, Associazione Italiana Assistenza Spastici "Arco Felice", Associazione Centro Ester, Cooperativa Sociale Am Anfass "Napoli Integrazione", Centro Fisiokinesiterapico Srl, Crs Spa Centro Riabilitazione Sanitaria, Centro Athena Snc, Presidio di Riabilitazione Diocleziano Srl, Centro Flegreo Srl, Centro Manzoni Srl, Therapic Center Srl, Centro Futura Srl, Dinastar Srl, Centro Studi della Scoliosi Srl, Ipr Istituto Partenopeo di Riabilitazione Srl, Studio Polidiagnostico Persico e Primi Srl, Opera Don Orione - Provincia Religiose Ss Apostoli Pietro e Paolo, Giffas Onlus, Servizi Sanitari Srl, Sogesa Società Gestione Sanitaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocato Concetta Saetta, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Sezione III del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Asl Na 1 Centro (Già Asl Na 1), in persona del direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Nardone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Gagliardi in Roma, via F.S. Nitti N.11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE I, n. 3190/2016, resa tra le parti, concernente l’esecuzione delle sentenze nn. 6505/2008 e 2211/2010 del medesimo TAR
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Na 1 Centro (Già Asl Na 1);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte su delega di Concetta Saetta e Giuliano Di Pardo su delega di Antonio Nardone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno giudizio di ottemperanza trae origine da due sentenze del TAR Campania - la n. 6505/08 e la 2211/2010 (entrambe confermate in appello con sentenza n. 725 del 2015) - con le quali sono state rispettivamente annullate: 1. deliberazione n. 1101 del 15 dicembre 2006 l’Azienda che aveva stabiliva unilateralmente il tetto di spesa per la macroarea di assistenza riabilitativa individuandola nell’importo di €52.315.000,00, risultante dalla illegittima sottrazione dal tetto di spesa fissato dalla D.G.R.C. 16 giugno 2006 n. 800, della somma di €20.475.000,00, destinati alla FKT; 2. la delibera del Commissario Straordinario della ASL Napoli 1 Centro n. 491 deI 31 luglio 2009, e connesse note di applicazione, con cui veniva conseguentemente disposta la regressione tariffaria ad ogni centro erogante prestazione di assistenza riabilitativa per l’anno 2006, assumendo come base dell’importo disponibile per la macroarea Assistenza riabilitativa l’importo illegittimamente decurtato.
2. Il Tribunale in proposito rilevava, nell’annullare i provvedimenti impugnati, che non poteva “ l’Azienda autonomamente discostarsi dai dati di programmazione contenuti nella D.G.R.C. n.800/06 e così stabilire un tetto di spesa per la riabilitazione a cui fosse sottratto il budget per la FKT; in primo luogo perché, non essendosi posta alcuna formale e sostanziale modifica della deliberazione regionale, comunque resterebbe un’insanabile disarmonia – quantomeno dal punto vista contabile - tra programmazione di primo e secondo livello; in secondo luogo, nelle due deliberazioni impugnate, così come anche nei verbali di riunione tenute con le associazioni di categoria, manca un’adeguata dimostrazione del paventato errore in sede di programmazione regionale, essendosi l’Azienda limitata ad affermare – senza fornire alcun adeguato riscontro - che nel dato contabile aggregato relativo alla riabilitazione contenuto nella D.G.R.C. n. 800/2006 vi era anche il budget per la FKT, per un importo di €20.475.000,00, valore anche questo meramente asserito ”
3. A proporre ricorso in ottemperanza presso il Tar Campania sono stati A.I.A.S. Onlus Associazione Italiana Assistenza Spastici, Associazione Centro Ester, coop ANFFAS, Centro Fisiokinesiterapico S.r.l., C.R.S. s.p.a., Centro Athena S.n.c., Centro Flegreo S.r.l. Centro Manzoni S.r.l., Therapic Center S.r.l., Centro Futura S.r.l., Dinastar S.r.l., Centro Studi della Scoliosi S.r.l., I.P.A.R. S.r.l., Studio Polidiagnostico Persico e Primi S.r.l., Provincia Religiosa SS Apostoli Pietro e Paolo- Opera Don Orione. I medesimi hanno chiesto l’accertamento