Commissione Tributaria Centrale, sez. II, sentenza 17/12/2010, n. 1641
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Il silenzio-rifiuto costituisce un vero e proprio provvedimento fiscale implicito, che ben puo' divenire oggetto di gravame, se si considera che il ruolo d'imposta si concretizza come semplice strumento di riscossione, privo di alcun carattere innovativo rispetto alla dichiarazione dei redditi, della quale diviene atto esecutivo, nel caso di versamento diretto, per cui l'assenza di connotazione impositiva non gli permette di rendere definitivo l'accertamento della pretesa tributaria, ex art.10, comma 1, punto 2), D.P.R. n. 602/1973 (cfr.Comm.trib.centr,aez.un.,dec.n.5519/1987), obbligazione relativa ad un debito d'imposta che sia stato dichiarato dalla parte e semplicemente ritenuto per mero errore come non adempiuto, in palese contrasto con la realta' ed al di fuori delle cinque tassative ipotesi di cui all'art. 36/bis D.P.R. n. 600/1973.