Commissione Tributaria Centrale, sez. I, sentenza 24/09/2011, n. 1673

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di IVA, la dichiarazione, prevista dall'art. 74 bis del D.P.R. n. 633/1972 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dall'art. 11 del D.P.R. n. 542/1999), del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudono il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell'art. 30 del  DPR n. 633/1972, il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Centrale, sez. I, sentenza 24/09/2011, n. 1673
Giurisdizione : Commissione Tributaria Centrale Bologna
Numero : 1673
Data del deposito : 24 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Testo non presente