Commissione Tributaria Centrale, sez. I, sentenza 24/09/2011, n. 1673
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In tema di IVA, la dichiarazione, prevista dall'art. 74 bis del D.P.R. n. 633/1972 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dall'art. 11 del D.P.R. n. 542/1999), del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudono il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 633/1972, il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza.