Commissione Tributaria Centrale, sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 1724
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L'eventuale operatitività del principio di alternanza tra IVA ed imposta di registro si ricollega non alla natura dei soggetti ingiunti (debitore inadempiente e garante), ma alla natura del provvedimento di condanna da registrare che, nella specie, pur emesso nei riguardi di un fidejussore non soggetto ad IVA, attiene comunque ad un negozio creditizio assoggettabile a detta imposta ex art. 40, DPR n. 131/1986, scontando la sola imposta fissa di Registro (art. 8, seconda nota, tar,all. A, parte I, DPR n. 634/1972), nonostante la natura accessoria del negozio fidejussorio (v. art. 1945 c.c.e Cass. civ. sentenza n. 2468 del 14 giugno 1977), non potendosi sottoporre il decreto ingiuntivo ad una duplice tassazione.