Commissione Tributaria Centrale, sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 1724

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L'eventuale operatitività del principio di alternanza tra IVA ed imposta di registro si ricollega non alla natura dei soggetti ingiunti (debitore inadempiente e garante), ma alla natura del provvedimento di condanna da registrare che, nella specie, pur emesso nei riguardi di un fidejussore non soggetto ad IVA, attiene comunque ad un negozio creditizio assoggettabile a detta imposta ex art. 40, DPR n. 131/1986, scontando la sola imposta fissa di Registro (art. 8, seconda nota, tar,all. A, parte I, DPR n. 634/1972), nonostante la natura accessoria del negozio fidejussorio (v. art. 1945 c.c.e Cass. civ. sentenza n. 2468 del 14 giugno 1977), non potendosi sottoporre il decreto ingiuntivo ad una duplice tassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Centrale, sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 1724
Giurisdizione : Commissione Tributaria Centrale Bologna
Numero : 1724
Data del deposito : 28 settembre 2011
Fonte ufficiale :

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