Commissione Tributaria Centrale, sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 2
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società AU s.r.l. opponeva, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno d'imposta 2006, maggiori imposte dovute a titolo di IRES, IRAP e IVA, applicava le sanzioni e richiedeva gli interessi.
L'avviso di accertamento traeva origine da una verifica fiscale eseguita dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la quale erano stati rilevati costi indeducibili in quanto derivanti da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. In particolare, sulla base di un accertamento condotto a carico di una ditta fornitrice della società, si era concluso che la ER CA di M. F. era un soggetto inesistente, sicchè il rapporto con i suoi clienti era qualificabile quale simulazione soggettiva e le fatture emesse anch'esse inesistenti. Si era, così, proceduto al recupero dei costi relativi all'acquisto di un autoveicolo da parte della AU s. r.l., documentato nella fattura emessa dalla ER CA di M. F. per un totale di ? 60.000,00.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente deduceva: - illegittimità dell'avviso per mancanza di motivazione e generico richiamo alle procedure di accertamento previste dagli artt. 39, 40 e 41 bis del D.P.R. n. 600/1973;
- mancanza di prove in merito alla natura fittizia della fattura passiva contestata.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate affermava la legittimità dell'accertamento avente natura analitico-induttiva parziale, emesso sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione. Evidenziava: - di avere verificato la fittizietà delle operazioni commerciali svolte dalla ditta individuale RR, responsabile di una frode IVA intracomunitaria (c.d. frode carosello), sicchè l'accertamento era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti;
- che spetta al contribuente fornire la prova dell'esistenza dell'operazione, non bastando opporre la documentazione formale per avere diritto alla detrazione dell'IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 5033/11/17 depositata il 22 settembre 2017, accoglieva il ricorso, osservando che: -l'Ufficio non aveva fornito una valida qualificazione giuridica dell'accertamento impugnato, avendo proceduto alla rettifica del reddito dichiarato "ai sensi degli artt. 39, 40 e 41/bis del DPR 600/73", senza considerare che ciascuna delle norme citate disciplina una diversa tipologia di accertamento;
-mancavano indicazioni esplicite delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della ricostruzione reddituale effettuata e nessuna prova era stata offerta circa la falsità commessa, peraltro, esclusa successivamente dal P.M. penale, che aveva chiesto l'archiviazione per l'ipotesi di reato contestata al legale rappresentante della società AU;
-l'Agenzia si era limitata a citare, quale fondamento dell'ipotesi delittuosa e dell'evasione commessa, le risultanze delle indagini svolte nei confronti di diverso operatore contrattuale (M. F. );
- nessuna irregolarità contabile era stata contestata alla società AU s.r.l., che aveva regolarmente contabilizzato la fattura e versato l'IVA;
-il costo di acquisto dell'autovettura, confrontato con il prezzo al quale dopo pochi giorni era stata rivenduta, appariva congruo e non indicativo di alcuna frode fiscale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, censurando la decisione dei primi giudici e chiedendone l'integrale riforma per: -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell'art. 36 del D. Lgs. 546/92;
- violazione ed errata applicazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/73 (in tema di motivazione degli atti di