Commissione Tributaria Centrale, sez. III, sentenza 25/07/2006, n. 6828
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Le disposizioni della legge n. 482/1985, che ha ridisciplinato in senso piu' favorevole ai contribuenti il trattamento tributario gravante sulle indennita' di fine rapporto (disposizioni integrate dai contribuenti della sentenza della Corte Costituzionale 7/7/1986, n. 178) sono applicabili anche ai rapporti non esauriti, tra i quali quelli pendenti dinanzi alla giustizia tributaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato il 31 ottobre 1984 il Signor D.A. ricorreva alla
Commissione Tributaria di primo grado di Fermo avverso il silenzio-rifiuto
opposto dall'Intendenza di finanza di Ascoli Piceno all'istanza con cui esso
ricorrente aveva chiesto il rimborso delle somme trattenute a titolo di
IRPEF sulla indennita', di fine lavoro liquidatagli. Nel ricorso l'A.
sosteneva, che l'anzidetta indennita' non. doveva essere assoggettata ad
IRPEF per avere natura previdenziale e, a supporto della propria tesi,
deduceva il contrasto degli articoli 12, lettera a), 13 e 14 del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 con gli articoli 3 primo comma e 53 primo comma della
Costituzione.
Con decisione n. 380 in data 19 giugno 1.985, notificata
all'interessato il 12 agosto successivo, la Commissione adita dichiarava
inammissibile il ricorso per non aver il contribuente inviato al competente
ufficio finanziano copia dell'atto di gravame.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello, con atto depositato
l'8 ottobre 1985, l'A. reiterando le richieste formulate in prime cure e la
Commissione Tributaria di II grado - Sezione I - di Ascoli Piceno, con
decisione n. 4335 del 28 ottobre 1986, notificata all'Ufficio il 18 novembre
successivo, accoglieva l'impugnativa superando l'eccezione di
inammissibilita' anche per essere venuta l'Amministrazione a conoscenza del
ricorso del contribuente ed affermando nel merito l'applicabilita' alla
fattispecie della normativa prevista, dalla legge 26 settembre 1985 n. 482.
Contro la pronuncia emessa in sede di appello ha presentato ricorso a
questa Commissione, con atto depositato il 20 dicembre 1986, Intendenza di
Finanza di Ascoli Piceno, sostenendo che l'interessato non aveva
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