Commissione Tributaria Centrale, sez. I, sentenza 27/09/2011, n. 1675

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In tena di condono fiscale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982,n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n-516, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamento in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino alla data di entrata in vigore del D.L. (14 luglio 1982), non comporta l'inesistenza o la nullità dell'avviso di accertamento notificato successivamente a quest'ultima data, ma solo la sua annullabilità, che può essere fatta valere dal contribuente soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito, non essendo ancora scaduto il termine per l'impugnazione o essendo pendente il relativo giudizio. Pertanto, nel caso in cui il contribuente, invece di impugnare l'avviso di accertamento, abbia proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art.16 cit., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che restano validi anche l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento emessi in accoglimento della volontà del contribuente.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Centrale, sez. I, sentenza 27/09/2011, n. 1675
Giurisdizione : Commissione Tributaria Centrale Bologna
Numero : 1675
Data del deposito : 27 settembre 2011
Fonte ufficiale :

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