Commissione Tributaria Provinciale Pistoia, sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 143

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Massime1

L'art. 11, comma 1 bis, della L. n. 289/2002, ha introdotto una definizione agevolata per le violazioni relative all'applicazione, con agevolazione tributaria, delle imposte di registro ed ipotecarie. Tale disposizione, fra l'altro introdotta nel corpo dell'art. 11 della L. 289 successivamente all'entrata in vigore del medesimo non prevede alcuna proroga dei termini per la notifica degli avvisi di liquidazione notificati in conseguenza del diniego di agevolazioni, nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso della relativa forma di definizione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Pistoia, sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 143
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Pistoia
Numero : 143
Data del deposito : 27 giugno 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

 FATTO E DIRITTO
La societa' ricorrente impugna l'avviso di liquidazione e erogazione
delle sanzioni pecuniarie del 17.10.2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate
- ufficio di Pescia.
La motivazione dell'avviso di liquidazione e' costituita dalla
circostanza che l'Agenzia delle Entrate di Pescia, ritenendo inapplicabile
l'art. 7 comma 4 lettera b) della L. 984, invocato nell'atto pubblico ai
rogiti notaio R.L. del 26.10.200 rep. n. 30367, racc. 15122, ha provveduto a
recuperare le maggiori imposte di registro e ipotecarie dovute dalla
societa' ricorrente G.F., in relazione all'atto di compravendita sopracitato.
La societa' ricorrente, a sostegno del ricorso, evidenzia, come motivi
di diritto, l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione per violazione
degli artt. 76 comma 2 del D.P.R. 131/86 e 11 comma 1, della L. 289/2002,
l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione per violazione degli artt. 7 e
10 della L. 984/77 ed infine la violazione dell'art. 1 comma 1 della
tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86.
Si e' ritualmente costituito in giudizio l'ufficio - agenzia delle
Entrate di Pescia - con articolata memoria, contestando i motivi di ricorso
svolti dalla societa' ricorrente.
La Commissione ritiene, in via preliminare, di dover trattare, in punto
di diritto la denunciata violazione dell'art.76 comma 2 del D.P.R. 131/86 e
11 comma 1 della L. 289/2002.
Nell'avviso di liquidazione l'Ufficio ha testualmente motivato l'avviso
stesso con la seguente motivazione:
"avviso notificato nei
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