Commissione Tributaria Provinciale Pistoia, sez. I, sentenza 31/10/2008, n. 90
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Fermo restando che la sospensione del pagamento (il c.d. "fermo amministrativo") di somme dovute da una Amministrazione dello Stato quanto al creditore nei cui confronti la stessa Amministrazione, in ragione di ragionevole fondatezza, sia creditrice "a qualsiasi titolo" (la sospensione del pagamento rappresentando una misura cautelare quale espressione del potere di autotutela della P.A. nella fase amministrativa dell'accertamento e riscossione dei crediti), pur tuttavia la misura cautelare in questione non potra' essere adottata quando la pretesa creditoria si sia trasformata in un credito della P.A. certo. liquido ed esigibile perche' in tal caso opera la compensazione legale quale causa di estinzione della obbligazione.