Commissione Tributaria Provinciale Pistoia, sez. II, sentenza 22/03/2010, n. 83
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L'art. 23, comma 1 bis, del d.l. 30.12.2008, n. 207, recita: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 27.7.2000, n. 212, l'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 30.12.1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n. 133, e successive modificazioni". Tale norma interpretativa agisce sul presupposto d'imposta e sul concetto di "fabbricato" ai fini dell'imposizione Ici, escludendolo per gli immobili che possiedano caratteristiche di ruralità, indipendentemente dalla loro iscrizione in catasto. Ne consegue che il giudice tributario deve ritenersi abilitato ad accertare direttamente la ruralità del fabbricato ai fini della assoggettabilità all'Ici (in senso contrario l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 21.08.2009, n. 18565).
Sul provvedimento
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