Commissione Tributaria Provinciale Como, sez. III, sentenza 20/04/2009, n. 51

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In materia di imposta sulle donazioni, la reintroduzione del regime della franchigia disposta dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 non ha previsto che agli atti di donazione di beni o diritti non eccedenti il limite della franchigia debba applicarsi l'imposta di registro in misura fissa; ne'a tale applicazione della tassa fissa puo' giungersi per via analogica, poiché l'art. 59 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 disciplina in modo preciso i casi specifici in cui è dovuta tale imposta.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Como, sez. III, sentenza 20/04/2009, n. 51
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Como
Numero : 51
Data del deposito : 20 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con il ricorso di cui in epigrafe il notaio XXX rappresentato e difeso come in atti, produceva tempestivo ricorso avverso gli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni sopra indicati, notificati dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di xxx ed emessi al fine di recuperare le imposte di registro nella misura fissa di ? 168,00 per due atti strutturati in sei luoghi e contenenti sei donazioni il primo ( atto del xxx)e in due luoghi e contenente due donazioni il secondo ( atto del xxx.).

Il ricorrente eccepiva l'erronea interpretazione da parte dell'Ufficio dell'art. 55 del D.Lgs 31/10/1990 n. 346 e l'errata applicazione dell'art. 1 e segg. del DPR 131/1986, assumendo come nelle donazioni vada applicata l'imposta sua propria e non le norme relative all'imposta di registro. Infatti, a differenza dell'imposta ipotecaria e catastale che non hanno proprie regole e quindi corretto è il rinvio all'imposta di registro (art. 2 D.Lgs 347/91), l'imposta sulle donazioni è autonomamente regolata dal D.Lgs 346/90 e pertanto ad essa si applicano le regole sue proprie e non quelle dettate dall'imposta di registro come erroneamente ritenuto dall'Ufficio. Il richiamo contenuto nell'art. 55 non può essere interpretato che come solo rinvio alle norme dettate per l'esecuzione della registrazione (termini e modalità), giacché, in tema di applicazione dell'imposta, il legislatore ha appositamente inserito gli articoli da 56 a 59 bis e l'art 59 del Decreto 346/90 disciplina i casi specifici in cui è dovuta l'imposta in misura fissa. Ne consegue che, ove la franchigia assorba il valore dei beni oggetto della donazione come nei due casi in esame, nessuna imposta proporzionale e nessuna imposta fissa è dovuta perché non può trovare applicazione l'art. 41, comma 2, del DPR 131/1986 in quanto il rinvio all'art. 41 è erroneo ( come erronee sono le conclusioni della circolare n. 3/6 del 22/01/2008) in quanto disciplina esclusivamente l'imposta dì registro e non l'imposta di donazione regolata dal D.Lgs 346/90.

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