Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. I, sentenza 07/07/2021, n. 192
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Laddove una società in contabilità ordinaria abbia tenuto in modo irregolare le scritture contabili obbligatorie per legge (art. 14 e ss. DPR.600/73), è legittimo l'accertamento di un maggior reddito d'impresa/volume di affari, scaturente dalla ricostruzione analitico-induttiva, eseguita dall'ufficio ai sensi del primo comma lett. d) dell'art.39 D.P.R.600/73, sulla base, in particolare, della rilevazione di "acquisti senza fattura" di merci, riscontrata sulla scorta di "programma di gestione del magazzino" istituito dalla società, confrontato con le risultanze dell'inventario delle merci a magazzino, eseguito dai verificatori. Tanto, in applicazione della presunzione di avvenuta vendita, di cui agli artt.1, 3 e 4 del DPR.441/1997 (come da Cassazione, sent. 23.01.2019, n.1783).
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società C s.r.l., con sede in A (SV), a mezzo del legale rappresentante ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate D.P.di Savona. La controversia attiene ad avviso di accertamento n.TL9031300313/2019, datato 17.05.2019 e riguardante IRES- IRAP e IVA per l'anno 2015. L'atto impositivo contiene l'appuramento, ai sensi dell'art.39 comma 2, DPR.600/73 e dell'art.54, co.5, DPR.633/72, di un reddito di impresa di euro 276.577,27 (rispetto al dichiarato di euro 62.254,00);
nonché di un volume di affari di euro 2.611.765,00 (rispetto ai dichiarati euro 2.397.844,00). Conseguente la determinazione di imposte a conguaglio e di sanzioni per infedele dichiarazione e altro (determinate in misura unica con applicazione dei criteri sul cumulo giuridico, tenendo conto di quanto già irrogato per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014).
L'operato dell'Ufficio ha fatte proprie le risultanze dell'indagine fiscale condotta dalla GdF Nucleo Polizia Tributaria di Savona, di cui al Pvc in data 17.03.2016. In detta occasione, i Verificatori avevano proceduto al controllo dell'attività svolta dalla Contribuente, operante - in proprio o su commissione, sul territorio nazionale e all'estero - nel settore del commercio all'ingrosso di salumi e insaccati, formaggi nonché di qualsiasi altro prodotto alimentare confezionato. Le operazioni avevano avuto inizio il 1°gennaio 2016 ed avevano avuto ad oggetto i periodi d'imposta compresi tra il 1°gennaio 2014 e il 1°gennaio 2016 (successivamente estesi anche a quelli dal 2008 al 2013).
All'esito dell'attività verificativa, l'Ufficio aveva proceduto all'emissione di accertamenti: - per gli anni 2011 (notificato il 4.07.2016) e 2012 (notif. 4.07.2016), non opposti dalla Parte ed iscritti a ruolo;
- per l'anno 2013 (notif.26.06.2018) definito per acquiescenza il 16.08.2018 e per il 2014 (per cui esiste contenzioso).
Quanto al 2015, i Militari della finanza avevano riscontrato: - che la Società operasse in regime di contabilità "ordinaria", obbligata alla tenuta dei registri di cui all'art.14 e ss.DPR.600/73, nonché di quelli previsti per l'IVA;
- che, le scritture contabili obbligatorie fossero state tenute e conservate in modo irregolare (in concreto, non avendo attivato il c.d. sistema di "contabilità elettronica", ma essendosi limitata alla tenuta dei registri con il tradizionale sistema informatico che necessitava della trascrizione su supporti cartacei).
In tale occasione, veniva anche riscontrato come l'aggiornamento della contabilità con il sistema meccanografico risultava eseguito sino al 30 settembre 2015, oltre i 60 gg. previsti dalla normativa vigente. L'esame delle scritture e libri contabili portava a rilevare due specifiche irregolarità per il 2015:
Rilievo n.
1- Omessa contabilizzazione e dichiarazione di operazioni attive rilevanti sia ai fini IRES-IRAP che a quelli IVA. I Verificatori avevano proceduto alla ricostruzione dei ricavi/volume di affari secondo procedimento "indiretto", ricorrendo agli elementi acquisiti in sede di controllo documentale, come consentito dal comma 2 lett. d) dell'art.39 DPR.600/73. L'esame delle giacenze di magazzino dell'esercizio 2016 (al momento dell'accesso) evidenziava come la società: -avesse omesso di contabilizzare ricavi;
- Avesse omesso di regolarizzare i movimenti mediante emissione di autofattura.
In concreto, durante la disamina dei criteri seguiti dalla Parte per la determinazione delle rimanenze di magazzino e del relativo inventario di esercizio, i Militari rilevavano gravi e reiterate omissioni, falsità, inesattezze e irregolarità formali, tali da rendere inattendibili le scritture stesse. In particolare:
- il riscontro delle differenze quantitative di merci al 20.01.2016, scaturente dal raffronto tra la situazione di inventario come estrapolata dal programma aggiornato di gestione magazzino e l'inventario "fisico" dei beni/merce rinvenuti nei locali aziendali, dava luogo a molteplici differenze per ogni tipologia di prodotto (con conseguente applicazione delle presunzioni di cessione di cui al DPR441/1997).
In detto contesto, i Verificatori procedevano a ricostruire il reale volume di affari conseguito nell'anno, analizzando le seguenti poste di conto economico:
- conto 58/05/010 "Merci conto vendita", pari ad euro 2.543.177,66;
- conto 11/20/010 "merci" pari ad euro 143.427,03;
- conto 80/25/005 "merci e/esistenze iniziali" pari ad euro 165.699,03;
- conto 82/25/010 "merci e/esistenze finali" pari ad euro 143.427,03.
Sempre a tale fine, i Militari prendevano in esame gli elementi negativi di reddito di cui al conto 66/25/005 "merci e/o acquisti", riscontrato pari ad euro 1.156.304,44, confrontandoli con i prezzi annotati dalla Società in sede di redazione di inventario. Essi rilevavano il prezzo di vendita dei prodotti commercializzati, utilizzando il listino prezzo 2016 (datato 25.11.2015) rispetto al quale chiedevano chiarimenti al Sig. P C (con risposta riportata a pag.5 Accertam.). Listino prezzi, acquisito unitamente ad ulteriore Listino riferito alla data del 28.09.2013. Il Sig. P C, chiariva come il Listino venisse applicato ad una minima percentuale di clientela, mentre, "... per quanto riguarda gli altri clienti, il prezzo viene calcolato per ogni singolo caso".
Dopo di ciò, i Militari procedevano al raffronto tra i prezzi di vendita desumibili dai Listini, con quelli ricavabili delle fatture attive. L'esame aveva ad oggetto tutti i documenti aventi codice identificativo del prodotto (n.473 fatture per il 2014 e n.454 fatt. per il 2015). Veniva calcolata la media aritmetica di ogni singolo prodotto in luogo di quella "ponderata" per ragioni connesse all'esiguo campione di fatture esaminate rispetto al fatturato (circa il 10%). Ciò, a causa del fatto che sulle restanti fatture mancava l'indicazione del codice identificativo della merce venduta e alla similarità dei prezzi utilizzati nella quasi totalità delle fatture emesse emesse (All.19 Pvc). Tanto considerato, il prezzo di vendita veniva determinato secondo media aritmetica tra: I) il prezzo medio del singolo prodotto come desunto dai Listini, ridotto dello sconto indicato nei Listini stessi;
2) il prezzo medio degli articoli esaminati come estrapolato dal fatturato risultante nella scheda riepilogativa costituente l'All.19 al Pvc. Ciò fatto i Verificatori pervenivano ad accertare, per il 2015, un ricarico medio ponderato pari al 25,38% (All.20). Tale ricarico divergeva in modo netto da quello medio desumibile dai dati di bilancio, che veniva riscontrato pari al 15,56% (All.21). Nessun adeguamento avendo apportato Contribuente rispetto all'utile civilistico da bilancio depositato alla Camera di Commercio, pur avendo ricevuto con il PVC le risultanze della verifica della G.d.F.
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-La Ricorrente - rappresentata e difesa dall'Avv. L L, presso il cui studio ha eletto domicilio in S, Via XXX - impugnato l'atto ha chiesto: 1) in via preliminare/pregiudiziale, che ne sia dichiarata la nullità/inammissibilità/illegittimità e disposto l'annullamento;
2) (ndr. erroneamente indicata in ricorso come 3) in via subordinata nel merito, ne sia disposto l'annullamento per illegittimità/infondatezza;
3) (ndr. erroneam. indicata come 4) in via di ulteriore subordine, nel merito, ne sia disposto un annullamento parziale con diminuzione della pretesa Vinte le spese.
I-In via principale preliminare/pregiudiziale - L'Accertamento sarebbe del tutto nullo e/o inammissibile e illegittimo per violazione dell'art.39 DPR.600/73.
L'accertamento sarebbe puramente induttivo, poiché fondato esclusivamente su una pretesa ricostruzione indiretta del volume di affari per inattendibilità contabile (art.39 comma 2 lett.d) DPR.600/73).
Al riguardo è da contestare la ritenuta,