Commissione Tributaria Provinciale Torino, sez. XII, sentenza 12/01/2011, n. 4

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Massime1

E' nullo, per difetto di motivazione, l'atto impositivo che non evidenzi le ragioni che hanno portato l'ente impositore a disattendere le argomentazioni fornite. Infatti, l'accertamento del maggior imponibile basato esclusivamente sull'applicazione degli studi di settore, nel caso in cui non si basino su presunzioni gravi, precise e concordanti, risulta essere illegittimo .

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Torino, sez. XII, sentenza 12/01/2011, n. 4
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Torino
Numero : 4
Data del deposito : 12 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Fatto e Diritto - Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2010 la società NE.CA. SRL, con sede a Torino in Piazza (...), in persona del legale rappresentante Signor ST.V, residente in Pecette Torinese(TO), via (...), elettivamente i domiciliato in Torino, Largo (...), presso lo studio del Dottor Wa.CA., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale, impugna l'avviso di accertamento n. (...), notificato in data 5 novembre 2009, portante un importo complessivo pari ad Euro 79.319,46, relativamente all'anno d'imposta 2004, emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1.

L'avviso di accertamento, inerisce il recupero dell'IRAP, dell'IRES e dell'IVA, conseguenti a maggiori ricavi determinati presuntivamente ex art. 62-sexies del D.L. n. 331/93, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 255.

Il ricorrente ritiene opportuno, preliminarmente, riassumere sinteticamente i fatti allo scopo di fornire una visione d'insieme, quanto più dettagliata possibile, delle circostanze relativamente alle quali il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi: Con invito n. (...) notificato in data 12/09/2008 la società NE.CA. S.r.l. è stata convocata per il giorno 30/10/2008 dall'Ufficio Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e dell'eventuale definizione dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/97. I motivi dell'accertamento si basano sugli elementi indicati nel modello unico 2005 anno d'imposta 2004 e nel modello ad esso allegato per gli Studi di Settore. L'ufficio ha proceduto all'accertamento della società NE.CA. SRL, su segnalazione automatica del S.I.A.T., per non essersi adeguata per l'anno 2004 ai maggiori ricavi derivanti dalle risultanze dello Studio di Settore. I ricavi sono stati determinati in base allo studio di settore SG37U, in relazione all'attività di Bar e Caffè svolta dalla società ricorrente. A seguito della convocazione si sono susseguiti cinque incontri per il contraddittorio, avvenuti rispettivamente in data 30/10/2008, 12/11/2008, 18/05/2009, 11/06/2009 e 28/08/2009 che costituiscono parte integrante dell'accertamento in esame, nei quali la società ricorrente, ha evidenziato che la chiusura della Piazza (...) ha comportato l'impossibilità di usufruire della stessa nonché dei portici antistanti i locali, abitualmente utilizzati come "Dehor", determinando un forte calo di fatturato in quanto lo stesso viene solitamente utilizzato circa sette mesi l'anno, inoltre, con la memoria prodotta in data 12/11/2008, ha fornito gli elementi di prova relativi alle cause che hanno determinato il minor ricavo. "Allegato B".

La società ricorrente, pertanto, alla luce degli elementi fomiti in sede di contraddittorio, ha ritenuto di non dover aderire alla proposta adesione, formulata dall'Ufficio di Torino 1, relativamente ai presunti maggiori ricavi accertati.

Con l'avviso di accertamento notificato il 5 novembre 2009 si contestano alla NE.CA. S.r.l. maggiori ricavi per un ammontare pari ad Euro 150.000,00, gli stessi sono stati determinati dagli accertatoli, sulla base di presunzioni semplici, prive di fondamento giuridico e senza fornire elementi di prova relativamente all'iter tecnico metodologico seguito per riscontrare gli scostamenti, oltre che privi del valore probatorio della gravita, precisione e concordanza. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Torino 1, non ha tenuto conto delle cause di scostamento comprese nella categoria della "marginalità economica" per la localizzazione disagiata dell'impresa a cui far riferimento per gli anni 2002, 2003 e 2004. Infatti, il disagio economico, venutosi a creare per le attività commerciali ed artigianali, dovuto alle opere di ristrutturazione urbanistica che hanno interessato la città di Torino (lavori per la metropolitana, Olimpiadi invernali 2006, passante ferroviario) era stato già previsto dall'Osservatorio Provinciale di Torino con le note n. 54732 del 4.10.2003 e n. 38473 del 03/08/2006 nonché dalla nota n. 2008/45913 del 07/08/2008 della Direzione Regionale del Piemonte. "Allegato C".

Gli accertatoli evidenziano, al fine di avvalorare i loro teoremi, che negli anni 2005, 2007, 2008 e 2009 la società NE.CA. S.r.l. è stata oggetto di n. 09 verifiche e controlli strumentali da parte della Guardia di Finanza che avrebbero condotto ai risultati di presunta mancata emissione di scontrini fiscali. In merito si contesta integralmente quanto asserito nel verbale di accertamento de quo, poiché:

In data 10/03/08 l'Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 con provvedimento di autotutela n. 23315/08 del 20/02/2008 annullava l'atto di contestazione n. /08 notificato il 29/01/08 relativo alla mancata emissione di scontrini fiscali per la somma di Euro 9,50;
"allegato D";

In data 16/11/2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 con provvedimento di autotutela n. (...) annullava l'atto di contestazione n. (...) notificato in data 16/09/2009 relativo alla mancata emissione di scontrino fiscale per la somma di Euro 2,00;
"allegato E";

In data 10/03/08 l'Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 con provvedimento di autotutela n. (...) annullava l'atto di contestazione n. (...) notificato in data 11/10/2007 relativo alla mancata emissione di scontrino fiscale per la somma di Euro 18,00;
"allegato F";
In data 10/09/2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 con i provvedimenti di autotutela n. (...), disponeva lo sgravio delle somme iscritte a ruolo nella cartella esattoriale n. (...) emessa da "Equitalia Nomos S.p.A.", agente della riscossione per la provincia di Torino, relativa agli atti di contestazione n. (...), per quest'ultima però si riservava di emettere atto di irrogazione di sanzione, relativi alla mancata emissione di scontrini fiscali;
"allegato G";
Gli atti di contestazione n. (...) dell'8/08/2007, n. (...) del 13/10/2007, sono stati appellati mediante ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la trattazione delle stesse è avvenuta all'udienza del 03/04/2008;
i ricorsi venivano respinti per motivi di improcedibilità per il compimento dei termini di decadenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, e dell'art. 16 bis comma 2 del D.Lgs. n. 472/97. Con riserva di produzione documentale;

In data 12/11/2009, la società NE.CA. SRL, ha depositato il ricorso presso la C.T.P. di Torino, avverso l'atto di irrogazione di sanzione n. (...) notificato in data 22/09/2009 e relativo all'atto di contestazione n. (...), evidenziato al n. 4 del presente lavoro. In ricorso si contestano i medesimi motivi di decadenza prescritti dall'art. 16, co. 7 del D.Lgs. n. 472/97 che così recita: quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla presentazione delle deduzioni, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime omissis;
l'art. 16 bis, del medesimo D.Lgs. n. 472/97, disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni, al comma 2 recita: Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 16, comma 7, è ridotto alla metà. "Allegato H". Avverso il predetto avviso di accertamento n. (...) relativamente all'anno d'imposta 2004, ritenuto nullo, illegittimo ed infondato, la società NE.CA. SRL, nella persona del legale rappresentante Signor St.V come sopra rappresentato e difeso propone ricorso per i seguenti motivi:

Carenza di motivazione, gli accertatoli hanno recepito acriticamente quanto previsto dalla normativa, superata da atti normativi successivi (Finanziaria 2008), sugli studi di settore prevista dall'art. 10 co. 2 della legge n. 146/98, come modificato dall'art. 1, co. 409 della legge 30/12/04, n. 311 (Finanziaria 2005), asserendo che "l'Ufficio ritiene legittimo l'utilizzo dello strumento degli studi di settore ai fini dell'accertamento in base alle risultanze degli stessi, così come previsto dall'art. 10 co. 2 della legge 146/98, come modificato dall'art. 1, co. 409 della legge 30/12/04 n. 311". L'enunciazione degli accertatoli non integra gli estremi della motivazione richiesta dalla legge, pertanto l'impugnato atto di accertamento si appalesa nullo, infatti, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 633/72, l'Ufficio ha l'obbligo di motivare gli avvisi di accertamento nei quali devono essere indicati, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto omissis, l'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma". In merito si è pronunciata la V Sezione della Cassazione con Sent. n. 25197 del 30/11/09.

L'ufficio si esprime come di seguito: "omissis... ritiene che alcune doglianze di parte debbano essere tenute nella giusta considerazione ed in particolare per quanto riguarda: la costruzione del parcheggio sotterraneo di Piazza (...) (omissis) ... e l'affitto del ramo d'azienda del quale si è riscontrata la veridicità di quanto affermato" Ed ancora: "l'Ufficio ritiene comunque equo riformulare l'entità predeterminata degli studi di settore determinando i maggiori ricavi pari ad Euro 150.000,00 (contro i 328.504,00 derivanti dall'applicazione degli studi di settore) e conseguentemente un reddito d'impresa di Euro 116.860,00, da assoggettare ad IRES, IRAP ed IVA, con conseguenti interessi e sanzioni..." Alla luce di quanto sopra appare evidente che gli accertatoli hanno formulato mere costruzioni personalistiche prive del presupposto giuridico oggettivo cui fa riferimento il legislatore. Bisogna rilevare che anche da una attenta lettura dell'atto in esame, risulta impossibile ricostruire la motivazione del provvedimento che ha dato luogo alla rettifica dei ricavi ed alla determinazione della percentuale, calcolata nel 45% circa, dei ricavi derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore, avvalorando la logica dell'abbattimento percentuale, non contemplata in caso di contraddittorio. Errata interpretazione ed applicazione dall'art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 255. Infatti, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 472/97 stabilisce che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile... omissis". In merito, così recita la circolare n. 5;
del 23/01/08 relativa alle novità introdotte dal decreto legge n. 81 del 2/07//07 e dalla legge finanziaria per il 2008 sugli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, la quale chiarisce che le modifiche riguardano le modalità di utilizzo in fase di accertamento delle risultanze derivanti dagli indicatori di normalità economica, "Allegato I". Il comma 14-bis della legge n. 81/07 stabilisce che "gli indicatori di normalità economica omissis, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici";

Il comma 14 ter precisa che "i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".

L'art. 1, comma 252 della legge finanziaria per il 2008 ha aggiunto all'art. 1, co. 14, della legge finanziaria per il 2007 le seguenti modifiche: "ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti all'applicazione degli indicatori di normalità economica... omissis, in ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici".

Pertanto, la stima dei maggiori ricavi derivante dall'applicazione degli indicatori di normalità economica può essere utilizzata in sede di accertamento, con modalità da considerare "sperimentali". I maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono una "presunzione semplice", che assume valore probatorio ed efficacia persuasiva in giudizio in quanto dotata dei requisiti della gravita, precisione e concordanza. Come già esposto in premessa il ricorrente nel periodo in esame non si trovava in situazione di normalità economica per molteplici fattori sia di natura oggettiva quali i cantieri per l'approssimarsi dei giochi olimpici sia di natura soggettiva per l'affitto del ramo d'azienda.

La Cassazione, SS.UU., con sentenza n. 26635 del 18/12/2009, ha affermato la valenza presuntiva dello scostamento risultante dagli studi di settore, poiché nonostante la raffinatezza degli stessi, si tratta di una procedura di accertamento standardizzato che da luogo ad un sistema di presunzioni semplici prive dei requisiti previsti ex lege della gravita, precisione e concordanza. In ogni caso l'Ufficio deve tenere conto degli esiti del contraddittorio ed esporre le ragioni della mancata accettazione dei rilievi del contribuente.

Chiede di accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. (...) relativamente all'anno d'imposta 2004 in quanto illegittimo ed infondato in ogni sua parte e, per l'effetto, confermare integralmente l'eccepito difetto di motivazioni.

Condannare l'Ufficio al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e Cassa di Previdenza come per legge.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 si costituisce in giudizio argomentando che sull'asserito difetto di motivazione l'ufficio da una semplice lettura dell'atto impugnato, si comprende come lo stesso sia completo di tutti i requisiti.

Quanto agli obblighi di allegazione, la doglianza (p. 6 del ricorso) è inammissibile, poiché generica e comunque infondata, in quanto gli unici documenti richiamati e non allegati sono la nota tecnica e metodologica, le tabelle dei coefficienti e la lista delle variabili per l'applicazione dello studio.

Trattasi di documentazione che l'Ufficio non era assolutamente obbligato a trasmettere, in quanto allegata al Decreto Ministeriale, con cui è stato approvato lo Studio medesimo e, dunque, resa conoscibile, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché facilmente reperibile su altri svariati repertori e banche dati cartacei e informatici.

Addirittura i documenti relativi all'istruttoria del Modello potevano ottenersi, con una semplice istanza di accesso agli atti, alla SO. S.p.A., concessionaria di pubblico servizio, cui è stata affidata l'elaborazione del Modello, in forza dell'art. 10, comma 12 Legge n. 146/1998.

In conclusione, il dedotto vizio di carenza di motivazione è radicalmente errato e infondato: la questione non riguarda, infatti, la presenza (incontestabile) della motivazione, sebbene la sua plausibilità, in relazione alle prove contrarie addotte dalla ricorrente.

Sull'asserita violazione dell'art. 62 bis D.L. n. 331/1993, espone che attraverso il richiamo a una serie di norme di legge, atti di prassi e giurisprudenza, la contribuente sostiene che l'Ufficio avrebbe emesso un accertamento, fondato su costruzioni arbitrarie e personalistiche e privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che devono assistere le presunzioni semplici, poste dallo Studio di Settore.

Ora, come da ultimo ribadito dalla più autorevole giurisprudenza, "la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio (...) con il contribuente (...), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese" (Cass. Sez. Un. nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009).

La motivazione, dunque, dovrà essere ritenuta congrua, ove si dimostri che le giustificazioni e le circostanze allegate dal contribuente sono state considerate, attentamente valutate e ragionevolmente superate, in tutto o in parte.

Ciò posto in termini generali e astratti, il provvedimento dell'Ufficio si sottrae alle censure sollevate, per le considerazioni che seguono.

In relazione alla costruzione del parcheggio sotterraneo in Piazza (...) l'Ufficio non ha mai negato il pregiudizio recato dal cantiere olimpico all'andamento economico aziendale, ma ha cercato d'individuarne la reale portata, proprio sulla scorta della nota di prot. (...) (all.to V del ricorso), ove s'invitano gli Uffici a tenere conto, caso per caso, delle conseguenze negative;
legate alle opere di ristrutturazione urbanistica, che però non è mai presentata come pregiudiziale' causa d'inapplicabilità dello Studio. È singolare che la parte invochi a proprio favore lo stesso automatismo di giudizio che contesta all'Amministrazione, nella valutazione dei recuperi. Considerando allora, nel caso concreto, i dodici mesi del 2004, si può facilmente rilevare che:

Da gennaio a luglio, l'attività si è svolta in assoluta normalità, in quanto l'accesso alla Piazza è stato chiuso solo a partire da agosto (non nel 2003, come erroneamente scritto nella memoria presentata al contraddittorio), tanto è vero che viene dichiarata una superficie esterna destinata alla somministrazione di 108 mq, per 40 posti a sedere (righi B07 e B14 dello Studio di Settore);

Da agosto alla prima metà di settembre, in concomitanza con le ferie estive, durante le quali la città "si svuota", è legittimo presumere che il calo di clientela non abbia avuto effetti così dirompenti;

Il periodo ricompreso tra la seconda metà di settembre e novembre è quello in cui maggiormente hanno pesato i lavori in corso;

Durante il mese di dicembre, tradizionalmente dedicato agli acquisti natalizi, la cittadinanza si riversa nelle vie del centro, nonostante le difficoltà di accesso, accettando la scomodità di parcheggiare più lontano o di utilizzare i mezzi pubblici.

Inoltre, le vetture parcheggiate sulla Piazza non appartenevano certo tutte ad avventori occasionali e di passaggio, ma anche a quanti lavoravano e lavorano nei numerosi uffici e studi professionali della zona, presenze (e clienti) abituali, dunque, che hanno continuato a raggiungere il posto di lavoro, indipendentemente dal cantiere.

Infine, come si desume dalle fotografie allegate, gli ampi portici della piazza sono sempre rimasti pienamente accessibili, e riorganizzati in modo da indurre i passanti a soffermarsi, per monitorare l'andamento dei lavori, soprattutto quando, nel corso degli scavi - come tutti ricordano - sono affiorati importanti reperti archeologici, che hanno richiamato grande attenzione e curiosità.

Gestione antieconomica dell'attività

Consultando gli articoli della stampa specializzata e le interviste si apprende che la più che decennale direzione dell'attuale legale rappresentante ha condotto il Ne. ai vertici nazionali del settore, tanto da meritare numerosi riconoscimenti,

Due sono le chiavi di tanto successo:

Qualità e varietà dei prodotti: tra laboratorio di pasticceria e cucine, la produzione è totalmente propria, pane compreso, e la qualità d'eccellenza delle materie prime è la regola prima che accompagna il cliente sino all'una di notte, orario di chiusura di tutti i giorni (nel rigo B05 dello Studio di Settore è indicato, infatti, un orario di apertura di oltre 14 ore al giorno);

Qualità del servizio: presenza di personale multilingue, per un totale di una trentina di addetti. A fronte di simili traguardi, è sintomatico che il risultato del conto economico dell'ultimo decennio (doc. 3) restituisca la seguente situazione:

A parte l'assoluta inverosimiglianza di un utile di esercizio così contenuto, durante e dopo il "boom olimpico" (anni 2006, 2007 e 2008), il quadro è quello di una gestione palesemente antieconomica. Appare fondata, dunque, la presunzione di risorse finanziarie non dichiarate, avvalorata, altresì, dalla decisione di non mutare in nulla il costoso assetto organizzativo. Peraltro, tali rilievi non rappresentano un disappunto su autonome scelte imprenditoriali: all'Ufficio non importa sindacare le capacità imprenditoriali degli amministratori della società, ma solo evidenziare come, nella maggior parte dei casi, tali condotte rappresentano sintomo di evasione.

Del resto, la giurisprudenza ha ripetutamente sancito che, nella prova per presunzioni, la relazione tra fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità (in questo senso, tra le altre, Cass. nn. 4976/1995, 9265/1995, 904/1997).

Come già affermato da Cass. n. 1821/2001, dunque, in casi di antieconomicità dell'operazione, il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare con argomenti validi le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (cfr. anche Cass. n. 10649/2001). In questi casi, l'onere della prova in ordine al perché di scelte che non sono in linea con i criteri di gestione economica dell'attività è senz'altro a carico del contribuente (conforme, ancora Cass. n. 1821/2001).

Si rivendica, dunque, l'assoluta legittimità dell'accertamento in rettifica, ancora assistiti dalla Corte Regolatrice, secondo la quale "il sindacato dell'Amministrazione finanziaria circa il comportamento antieconomico del contribuente non trova limiti nella disposizione relativa alla libertà di iniziativa privata (art. 41 Cost.). Una condotta non ispirata ai normali criteri di economicità dell'imprenditore (principio del massimo risultato e del minimo mezzo), in contrasto con le scelte del buon senso e prive di razionale motivazione può assumere valenza di indizio fornito dei requisiti di gravita, precisione e concordanza" (tra le altre, Cass. n. 23635/2008). Esito dei controlli strumentali.

La Ricorrente eccepisce che tutti i rilievi sono stati archiviati con successivi provvedimenti di autotutela, ovvero confermati in giudizio, ma per motivi formali.

Trattasi di difesa errata, fuorviante e contraddittoria. Procedendo con ordine, gli atti di contestazione in questione sono i seguenti:

(...). La Parte non fa menzione di questi documenti e, infatti, da conforme interrogazione dell'Anagrafe Tributaria (doc. 4), le relative controversie risultano definite, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997, a mente del quale "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

(...). Se è vero, come afferma controparte, che il ricorso contro questi provvedimenti è stato dichiarato improcedibile ex art. 16, comma 4 D.Lgs. n. 472/1997 da CTP n. 25/23/08, nulla vieta alla Commissione di conoscere, incidenter tantum, le difese di merito portate in quella sede, per valutarne la credibilità. In particolare, la Società eccepiva sempre che i soggetti indicati, di volta in volta, come autori della violazione (il Signor Ga. e, per ben due volte, il rappresentante legale, Signor St.) non risultavano in servizio, sulla base del foglio presenze. L'Ufficio controdeduceva che gli stessi ammettevano l'infrazione contestata, fornendone anche sintetiche giustificazioni (dimenticanza, a seguito di molta affluenza di pubblico;
ovvero mancata presentazione alla cassa, da parte del cliente) e sottoscrivevano il relativo verbale, in veste di "autore della violazione". A questo proposito, non risultano presentate querele di falso.

(...): come si evince dai documenti prodotti dalla parte (all.ti D e G del ricorso), l'annullamento in autotutela è stato disposto per i motivi (puramente formali), di cui agli artt. 3, commi 2 e 3 e 16, comma 7 D.Lgs. n. 472/1997.

In altri termini, l'Ufficio non ha disconosciuto la consumazione dell'infrazione e, quindi, la! fondatezza, nel merito, delle sanzioni irrogate ma si è limitato a fare corretta applicazione di norme procedurali.

Peraltro, è contraddittorio che la parte eccepisca genericamente l'intervenuta autotutela, quasi a sottolineare un passo indietro sostanziale dell'Ufficio (che non vi è stato) ma tenda parallelamente a sminuire il decisum della CTP, sugli atti del punto precedente, proprio perché di natura processuale e non sostanziale. (...). Sono gli unici atti annullati, per riscontrata insussistenza dei presupposto di merito. Nonostante tutto ciò, l'Ufficio ha comunque tenuto conto delle doglianze di parte, sia pur ai fini del quantum della pretesa, non essendo sufficienti a giustificare una disapplicazione tout court dello Studio di Settore.

In conclusione, l'avviso di accertamento per cui è causa si sottrae a qualunque censura, in quanto l'Amministrazione non si è affatto limitata a trasmettere l'esito contabile dello Studio di Settore ma ha intrattenuto con la ricorrente un contraddittorio pieno (come dimostra l'accoglimento delle osservazioni, sull'affitto del ramo d'azienda).

L'Ufficio, a riprova dell'attenzione con cui ha valutato le deduzioni di parte, al fine di una corretta determinazione della capacità contributiva, ha rideterminato in Euro 150.000 i maggiori ricavi, addirittura al di sotto dell'intervallo di confidenza.

Al riguardo, appare pretestuoso che la ricorrente lamenti di non capire la motivazione dell'abbattimento, presentato come un'incomprensibile diminuzione forfetaria, su base percentuale, "non contemplata in caso di contraddicono" (p. 7 del ricorso): il ricalcolo della pretesa di un accertamento induttivo non può che discendere da una valutazione globale degli elementi a disposizione, che non può pretendersi motivata, per così dire, "al centesimo", come nel riconoscimento, ad esempio, di un costo in fattura, determinato nel suo preciso ammontare. Ad ogni modo, questa non può essere considerata causa di nullità dell'atto, in quanto, come ha ripetutamente sancito la Corte Regolatrice, chiarendo che l'impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest'ultimo la cognizione non solo dell'atto, come nelle ipotesi di "impugnazione annullamento", orientate unicamente all'eliminazione dell'atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una c.d. "impugnazione merito", perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell'accertamento della Amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte;
ne consegue che il giudice che ritenga invalido l'avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr., sent. cass. nn. 4280/2001, 7791/2001, 3309/2004) (Cass. n. 2876/2009, resa proprio in materia di Studi di Settore).

Per tutti i suesposti motivi, Chiede di respingere il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente an e quantum della pretesa recata dall'atto impugnato. Con vittoria di spese e onorari di lite.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

La questione in esame è essenzialmente fondata sul fatto che gli elementi che sono stati rilevati dall'ufficio accertatore, e che sono stati dichiarati dalla parte ricorrente, conducono ad un ricavo diverso da quello che sono stati esposti in dichiarazione. Non vi sono particolari contestazioni in ordine all'applicabilità in via generale, delle disposizioni contenute nell'art. 62 bis del D.L. 30/08/1993 n. 331, convertito dalla L. 29/10/1993, n. 427 - studi di settore. L'Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1 ha operato sulla base di elementi certi che ha rilevato anche in contraddittorio, con parte ricorrente, e ha proposto un maggior ricavo di Euro 150.000,00 a fronte di quello atteso di Euro 328.504,00 e il contribuente non ha aderito.

Gli elementi che questo Collegio può prendere in considerazione come prova di un minor reddito conseguito rispetto a quello presuntivamente desumibile e poi accertato, sono quelli che risultano dagli atti processuali;
parte ricorrente ha descritto in modo analitico il complesso delle operazioni compiute negli anni precedenti e successivi a quelli in esame e dai quali emerge chiaramente come l'attività svolta fosse soggetta a dei fattori che potevano variane la consistenza, ma non ha prodotto documentazione sufficiente per confutare le argomentazioni addotte dall'Ufficio in ordine alle condizioni interne ed esterne che hanno determinato il reddito ritenuto conseguito nell'anno in argomento.

Gli altri elementi, ritenuti non sufficienti dall'Ufficio, potevano non essere influenti ai fini dell'accertamento, in considerazione della tipicità dell'attività effettuata, nell'anno in esame, prevalentemente svolte in un particolare periodo ampiamente illustrata e documentata dalle parti in causa.

Per quanto concerne gli studi di settore, l'Ufficio ha accertato in fatto, con un giudizio immune da vizi logici e, quindi, non censurabile in questa sede, in quanto i ricavi determinati dall'Ufficio sono relativi a studi di settore che prescindono totalmente dalla realtà dell'attività svolta. A fronte di tale precisa valutazione l'Amministrazione finanziaria non si è limitata a riaffermare che gli studi di settore utilizzati riguarderebbero la specifica realtà nella quale si inserisce l'esercizio. Ma la natura di atti amministrativi generali di organizzazione, rivestita dagli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, si possono considerare sufficienti perché l'Ufficio tributario ha operato l'accertamento di un rapporto giuridico tributario di specie ultima, tenendo conto nell'attività istruttoria amministrativa del rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi dell'art. 12, settimo comma, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario, di vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore. Risulta, infatti, sia dalla descrizione sommaria dei fatti di causa effettuata dal ricorrente nel suo ricorso, sia nella fase procedimentale amministrativa che va dalla dichiarazione tributaria all'avviso di accertamento, che tra ufficio tributario e contribuente si è svolto un contraddittorio, regolarmente instaurato, a seguito del quale, sulla base delle risultanze prodotte dal ricorrente con memoria contenente diversi argomenti oggetto di riflessione, l'Ufficio rideterminava i ricavi, conseguentemente ad una attenta analisi delle motivazioni esposte dalla parte ed ha considerato valutabile l'effetto della collocazione dell'esercizio commerciale in zona di traffico particolarissimo e non proficua secondo le attese del contribuente stesso. L'operato dell'Ufficio, pertanto, merita di essere preso in debita considerazione.

Il Collegio, pertanto, ridetermina i maggiori ricavi in Euro 150.000,00. Considerando la peculiarità della controversia, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.

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