Commissione Tributaria Provinciale Pistoia, sez. II, sentenza 16/02/2010, n. 54
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L'art. 40 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, dispone l'unitarietà dell'accertamento in rettifica del reddito delle società e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Pertanto la S.C., a Sezioni Unite, con la sentenza 04.06.2008, n. 14815, considerata l'unitarietà dell'atto di accertamento ed il fatto che l'attività di accertamento non può essere disgiunta da quella relativa ai soci, ravvisa, nell'eventuale contenzioso tributario una precisa fattispecie di litisconsorzio necessario ed originario riferibile all'art. 14 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e rilevabile d'ufficio. Con la stessa sentenza la Suprema Corte detta le regole alle quali il giudice dovrà attenersi quando ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario ed originario, stabilendo che se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso dinanzi alla stessa Commissione, il giudice deve disporre la riunione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito.
Sul provvedimento
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