Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. I, sentenza 12/09/2022, n. 296
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La presenza di fatture d'acquisto riportanti una descrizione generica dell'operazione, tale da non consentire l'immediata riconducibilità all'attività d'impresa, non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e indirette. Spetta al contribuente l'onere di provare l'esistenza dell'operazione e l'inerenza rispetto all'attività svolta. Tale prova può essere fornita anche aliunde, attraverso la produzione di atti notori dei fornitori, che, se accompagnati da ulteriore documentazione integrativa, possono assumere valore indiziario dell'esistenza e dell'inerenza dell'operazioni. Infine, occorre tener presente che il principio di inerenza dei costi non si ricava dall'art. 109, comma 5 del TUIR, bensì dalla nozione di reddito d'impresa. Sicché, il relativo giudizio, di carattere qualitativo e non quantitativo, non riguarda l'immediata correlazione dei costi con i ricavi, ma attiene alla riferibilità delle operazioni, anche in via prospettica o potenziale, all'esercizio dell'attività d'impresa nel suo complesso.
Riferimenti normativi: art.109, comma 5 del d.P.R. 917/1986 e art. 21 del d.P.R. 633/1972
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere inefficace l'atto impugnato, con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, maggiorate del 50% per le spese del procedimento di mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Savona, in persona del direttore pro-tempore, ha notificato alla società E società cooperativa, in persona del legale rappresentante G B, l'avviso di accertamento n. TL9031301537/2019 per l'anno 2014, conseguente ad una verifica fiscale, ad esito della quale è stato consegnato il p.v.c in data 23.10.2019. L'Ufficio ha contestato che l'impresa abbia indicato elementi negativi di reddito sprovvisti dei requisiti di cui all'art.109 del DPR 917/86. La GDF ha contestato che le fatture, per complessivi ? 25.000 oltre Iva di ? 2.310,00, contengono una descrizione generica e non esaustiva tale da permettere l'individuazione della tipologia dei lavori eseguiti, del luogo e del periodo di realizzazione. La parte ha documentato in sede di memoria difensiva le fatture con dichiarazione da parte dei soggetti che hanno prestato la propria attività, oltre a copia dell'assegno con cui sono stati effettuati i pagamenti. Gli indicati costi sono stati comunque recuperati a tassazione non essendo gli stessi determinati, inerenti e di competenza dell'esercizio di riferimento: In conseguenza del recupero il reddito d'impresa, dichiarato in ? 1.701 è stato rettificato in ? 26.701.
Avverso tale avviso di accertamento ha proposto ricorso / reclamo la società, contestando la legittimità dell'accertamento per i seguenti motivi:
1) Circa la contestata genericità delle fatture.
Le fatture contengono, in realtà, la città ove si trova ubicato il cantiere, la tipologia di lavoro prestato: lo stesso prospetto redatto dai verificatori riporta, con riferimento alla quasi totalità delle fatture, la descrizione e le città di esecuzione della prestazione. Al fine di documentare le prestazioni effettuate ha allegato, nella memoria del 23.12.2019, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'esecutore dei lavori richiamando giurisprudenza (Cass. 6616 del 16.3.2018 e 13174 del 16.5.2019) circa il valore della dichiarazione del terzo;
sono state altresì depositate le schede di cantiere con le fatture a monte e a valle dell'acquisto., non ritenute sufficienti dall'AE in sede di accertamento con adesione. L'Ufficio ha contestato, in sede di contraddittorio, che i bonifici contenuti negli estratti conto non contengano alcun riferimento alle fatture: la parte ha evidenziato che i rapporti fra appaltatore e sub- appaltatore, essendo costanti nel tempo, implicano che il pagamento delle fatture avvenga in modo cumulativo. L'Agenzia aveva riconosciuto una deduzione dei costi nella misura del 15%, ritenuta non congrua dalla società, in considerazione della congruità dei costi dalla stessa sostenuti. La società ha ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, quando la fattura è generica il contribuente può presentare documentazione integrativa per supportare l'effettiva della prestazione.
2) Quadro normativo di riferimento. Richiamata la direttiva Iva n.2006/112/Ce del Consiglio d'Europa, ha precisato che la stessa non prevede l'obbligatoria indicazione circa la qualità di beni e servizi oggetto dell'operazione. Per negare la deducibilità del costo l'A.F. non può limitarsi a rilevare il solo difetto di descrizione in fattura ma deve anche valutare la documentazione integrativa comprovante la genuinità dell'operazione. Richiesta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ha concluso come in atti.
L'Agenzia delle Entrate di Savona, in persona del direttore pro-tempore, ha depositato atto di controdeduzioni nel quale, contestato il ricorso, ha rilevato: il controllo ha riguardato un gruppo di fatture passive intestate alla ditta individuale G D di G S artigiano edile: la cooperativa si è dedotta nove fatture, per complessivi ? 25.000, prive dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, in quanto la descrizione dei lavori risultava generica, tanto da non permettere di individuare la tipologia degli stessi, ubicazione e periodo, ponendo perplessità di coerenza economica dei costi rispetto ai ricavi. Risultano assenti i contratti di appalto e manca la prova del pagamento. La parte ha prodotto dichiarazione sostitutiva tiva da parte del Sig. G S, contenente la descrizione delle singole fatture. Con riferimento alla documentazione di parte ha contestato: i pagamenti indicati come effettuati il 21.8.2015 non sono stati forniti ;
l'importo indicato come pagato risulta inferiore al costo indicato nella fattura;
la società si è dedotta ? 25.00 ma il Sig. G S ha dichiarato di ricevere l'importo di ? 18.000, con conseguente debito di ? 7.000, non giustificato. Quanto ai motivi di ricorso:
1) ha ribadito la genericità dei