Commissione Tributaria Provinciale Bari, sez. VII, sentenza 26/02/2018, n. 620
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L'art. 28, c. 4, d.lgs. n. 175/14, che prevede, ai fini dell'accertamento, il differimento quinquennale degli effetti della estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese, è norma di natura sostanziale non interpretativa e, dunque, non retroattiva. Ne consegue che la predetta norma si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata in vigenza della suddetta disciplina.
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