Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. II, sentenza 01/08/2022, n. 282

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Le agevolazioni previste in tema di „abitazione principale" estese anche ai fabbricati in costruzione, purché presentino le caratteristiche di abitazioni differenti da quelle di Categ.A/1, A/8 e A/9, spettano anche al contribuente che, pur avendo ultimata l'abitazione oltre i tre anni dalla registrazione dell'acquisto, ciò abbia fatto avvalendosi di proroga triennale  dei termini di inizio a di ultimazione lavori (dal 20 agosto 2020 al 20 agosto 2023), ottenuta in base a quanto stabilito dell'art.10 comma 4, del DL.16.07.2020 n.76 conv.in L.120/2020, in materia di edilizia. Ricorrendo in tale ipotesi una causa di forza maggiore esimente dalla responsabilità per il ritardo (in tal senso Cass.Sez.V, sent.27 aprile 2016 n.8351).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. II, sentenza 01/08/2022, n. 282
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Savona
Numero : 282
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti

Resistente/Appellato: Insiste come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. A., con rogito del Notaio V., stipulato il 27 aprile 2017 e registrato il successivo 12 maggio, al n. 002912, serie 1T, ha acquistato dalla sig.ra M., nel Comune di Borghetto Santo Spirito:

- casa di civile abitazione da fondamento a tetto con corte di pertinenza, disposta su due piani fra primopiano sottostrada appartamento distinto a catasto fabbricati quale unità in corso di costruzione, foglio 2, particella 1206, via Frassino snc, piano S1-T, senza consistenza, classamento e rendita, giusta le risultanze della denuncia di variazione dell'8 febbraio 2017, prot. n. SV0007993;

-appezzamento di terreno di circa 5.189 mq, costituente pertinenza del cespite anzidetto riportato inCatasto Terreni al foglio 2, particella 1205 (ex 235) frutteto irriguo, classe 2, superficie 51 are e 89 centiare.

Nel suddetto rogito era dichiarato il prezzo di ? 235.000, di cui ? 52.000 riferiti al terreno. La Parte acquirente ha chiesto in atto le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa dichiarando espressamente, ai sensi dell'art.1 nota II bis della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986: di essere residente nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto;
di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui sono situati gli immobili acquistati;
- di non essere titolare, neppure per quote su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione) acquistate con le agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 131 dell'art. 3 della L. n. 549/1995;
di essere edotta delle imposte e sovrattasse previste a suo carico sia nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano mendaci, sia nel caso in cui ceda a titolo oneroso o a titolo gratuito gli immobili in oggetto prima di cinque anni dalla data del presente trasferimento, fatta salva l'ipotesi di riacquisto entro un anno dall'alienazione di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Alla formalità della registrazione l'acquirente pertanto ha ottenuto, provvisoriamente, le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa".

Il contribuente, in relazione all'atto stipulato in data 27-04-2017 ha altresì usufruito dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sul mutuo prima casa.

Successivamente l'Ufficio Territoriale di Albenga della Direzione Provinciale di Savona ha adottato due avvisi di liquidazione:

-con il n. 20171T002912 ha revocato le agevolazioni tributarie di cui alla nota II bis all'art.1 della Tariffa,parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, "in quanto l'immobile acquistato, che era in corso di costruzione, doveva essere ultimato e quindi accatastato entro 3 anni dall'acquisto. Alla data del 29/06/2020 risulta al NCEU di Borghetto Santo Spirito ancora con categoria F3 cioè in corso di costruzione". Conseguentemente l'Ufficio rideterminava l'imposta ritenuta dovuta da 3.660,00 a 24.476,00 euro, irrogava sanzione di 6.224,80 euro;

-con l'avviso di liquidazione n. 20171T002915 ha revocato le agevolazioni godute dall'acquirente sulmutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, richiedendo il pagamento di un'imposta sostitutiva di

2.959,53 euro ed irrogando una sanzione di euro 787,50.

Avverso entrambi gli avvisi di liquidazione proponeva ricorso il sig. A., difeso dall'Avv. O. del Foro di Savona, per i seguenti motivi:

1)Infondatezza e/o illegittimità della pretesa erariale esposta negli avvisi impugnati. 1.1) Assenza nellanormativa delle agevolazioni "prima casa" di un termine per il completamento dell'immobile in corso di costruzione. 1.2) Violazione dell'art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (come modificato dall'art. 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020). 1.3) In via subordinata: questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Tariffa parte I, nota II-bis del D.P.R. 131/1986. 1.4) In via subordinata: ricorrenza della causa di forza maggiore.

2)Nullità degli atti impugnati per non sottoscrizione degli stessi da parte del Capo dell'Ufficio e permancata allegazione e/o riproduzione della relativa delega.

3)Inapplicabilità delle sanzioni per ricorrenza della causa di non punibilità della forza maggiore.

4)Inapplicabilità delle sanzioni per ricorrenza della causa di non punibilità dell'obiettiva incertezza normativa.

5)Inapplicabilità delle sanzioni per insussistenza/mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo.

Sulla base di tali motivi, il ricorrente ha chiesto: a) in via pregiudiziale, ove non ritenga direttamente applicabile al caso di specie l'art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (come modificato dall'art. 3, comma 11quinquies del D.L. n. 183/2020), ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate ai precedenti paragrafi 1.2 ed 1.3, di voler sospendere il procedimento e rimettere le questioni alla Corte Costituzionale;
b) di voler annullare gli avvisi di liquidazione impugnati per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Savona il rimborso di quanto eventualmente versato dal ricorrente a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria);
c) in ogni caso: di voler annullare le sanzioni irrogate per i motivi sopra esposti.

Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Savona dell'Agenzia delle

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