Commissione Tributaria Provinciale Pistoia, sez. I, sentenza 18/04/2011, n. 66
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Non si applica l'art. 30 della L. 724/1994 che obbliga il contribuente fornire prova contraria idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico (basato sul cd. "redditometro"), in presenza di elementi di carattere oggettivo che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito presunto.
Sul provvedimento
Testo completo
OGGETTO DELLA DOMANDA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. MOTIVI DELLA DECISIONE.
La Commissione in via preliminare , procede alla riunione al presente ricorso n. 290/2010 dei ricorsi n. 292/2010, 293/2010, 294/2010 per connessione oggettiva La società ricorrente Confezioni Perché di V Aella & C. s.n.c, e i soci ricorrono nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pistoia - per l'annullamento degli avvisi di accertamento notificati e relativi all'anno di imposta 2006.
Assumono in ricorso la società e i soci che gli avvisi di accertamento traggono fondamento dal mancato adeguamento da parte dei contribuenti al potere da parte dell'Ufficio di applicazione delle disposizioni antielusive contenute nell'art. 30 della L. n. 724/1994 relativo alla c.d. disciplina delle società non operative o di comodo.
I ricorrenti assumono di aver presentato istanza di interpello ai sensi dell'art. 37 bis del D.P.R. 600/73 al fine di ottenere la disapplicazione della norma sopra citata;
con provvedimento inviato in data 5 Settembre 2007 l'amministrazione finanziaria ha ritenuto non sussistenti le motivazioni tali da impedire gli adeguamenti sopra richiamati.
Aggiunge parte ricorrente di non aver tenuto conto del parere negativo dell'amministrazione finanziaria e conseguenzialmente l'Ufficio ha invitato il contribuente a fornire la documentazione contabile e fiscale relativa all'attività svolta con riferimento all'anno di imposta 2006.
Alla luce della documentazione inviata da parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate pur attestando la regolarità della tenuta della contabilità ha ritenuto che la situazione rappresentata si sostanziasse in un comportamento antieconomico nella gestione dell'azienda, in quanto i valori dichiarati sarebbero assolutamente insufficienti a giustificare l'esistenza di una società che abbia quale fine ultimo lo scopo di lucro.
Rileva ancora l'Ufficio che non sarebbero state integrate e documentate da parte di parte ricorrente "quelle oggettive situazioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore tali da rendere l'esercizio 2006 un periodo di non normale svolgimento dell'attività che ha reso impossibile il conseguimento dei proventi presunti".
In punto di diritto parte