Commissione Tributaria Provinciale Bari, sez. VI, sentenza 15/09/2004, n. 224

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E' nullo l'avviso di recupero del bonus investimenti nelle aree svantaggiate previsto della L n. 388 del 2000 se non notificato secondo le regole dettate dalla L n. 890 del 1982. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Bari, sez. VI, sentenza 15/09/2004, n. 224
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Bari
Numero : 224
Data del deposito : 15 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Sentenza
Preliminarmente si procede alla riunione dei ricorsi per connessione
oggettiva e soggettiva. L'Agenzia delle Entrate Ufficio Bari 1 ha notificato
il 20/11/2003 a mezzo posta alla societa' XY s.r.l. ed al legale
rappresentante della stessa, Sig. W, avviso di recupero del credito di
imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall'art. 8 legge
388/2000 n. 884CR0100399/2003.
Con detto avviso l'Ufficio, sulla base dei modelli F/24 recanti l'utilizzo
del credito di imposta in compensazione ex D.Lgs. 241/1997, ha accertato
l'avvenuta indebita compensazione del credito di imposta nel periodo di
sospensione (13/11/2002-9/4/2003) previsto dal D.L. 12/11/2002 n. 253 art. 1
e dall'art. 62 legge 27/12/2002 n. 289 ed invita a provvedere al pagamento -
entro giorni 60 di euro 103.924,24, per credito indebitamente utilizzato, di
euro 4.287,23 per interessi, di euro 30.201,07 per sanzioni nella misura del
30% del credito, precisando che in caso di mancato versamento diretto la
riscossione delle somme avverra' mediante iscrizione a ruolo in via
definitiva. Le parti notificate, rappresentate e difese dall'Avv. Z e
dall'Avv. K, hanno depositato il 23/12/2003 distinti ricorsi, notificati il
15/12/2003 all'Agenzia delle Entrate Ufficio Bari 1 e, successivamente il
30/12/2003 all'Agenzia delle Entrate Ufficio Bari 2. I ricorrenti premettono
che la societa' ha chiesto ed ottenuto il diritto di fruire del credito di
imposta ex art. 8 Legge 388/2000;
che ha proceduto alla parziale
compensazione dei propri debiti tributali con il credito di imposta
maturato;
che ha comunicato i dati relativi agli investimenti effettuati,
che in data 8/10/2003 l'Agenzia delle Entrate di Bari 1 ha eseguito, un
accesso nei confronti della societa' per verificare la corretta applicazione
delle disposizioni relative;
che in data 14/10/2003 i verbalizzanti hanno
ripreso le operazioni di verifica chiudendo con un p.v. di verifica
giornaliero;
che non e' stato notificato alcun p.v.c.;
che e' stato
notificato avviso di recupero del credito di imposta indebitamente
utilizzato richiedendo il pagamento per l'importo del credito compensato
degli interessi e delle sanzioni ed espongono le motivazioni. Sostengono
l'illegittimita' dell'avviso poiche' lo stesso e' stato notificato in
violazione delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 890/82 e per
violazione dell'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente.
Eccepiscono la nullita' dell'avviso per violazione della legge poiche'
l'atto impugnato non e' previsto da alcuna norma.
Affermano che l'art. 8 della L. 388/2000 prevede esclusivamente l'utilizzo
del credito in compensazione per cui la procedura per il recupero del
credito e' quella prevista dall'art. 36-bis D.P.R. 600/73 mediante
iscrizione a ruolo.
Eccepiscono l'illegittimita' del recupero operato sulla base del D.L. 253/02
non convertito rilevando che l'art. 62 della Legge 289/2002 ha abrogato
l'art. 1 D.L. 253/02 prevedendo che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni. E' infine eccepita
l'incostituzionalita' dell'art. 62 della legge 289/02 nella parte in cui fa
salvi gli effetti dell'ari. 1 del D.L. 253/2002 non convenite in legge. Per
tutti i detti motivi chiedono la declaratoria della nullita' dell'atto ed in
subordine la rimessione alla Corte Costituzionale dell'alt. 62 Legge 289/02.
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Bari 2 il 2/1/2004 ha depositato
controdeduzioni eccependo la carenza di legittimazione passiva. L'Agenzia
delle Entrate Ufficio Bari 1 il 14/01/2004 ha depositato controdeduzioni
nelle quali afferma che "ritiene insussistenti i presupposti giuridici sulla
base dei quali sia stata formulata la richiesta di riconoscimento del
credito di imposta peraltro ampiamente esposti nella motivazione del
provvedimento di revoca". E chiede il rigetto del ricorso. Lo stesso ufficio
ha presentato in data 10/5/2004 memorie aggiuntive con le quali premette che
l'atto e' un avviso di recupero, e non individua alcuno degli atti
impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992. Precisa che allo stesso consegue una
iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per cui trattandosi di
"avviso bonario" la notifica dell'atto non effettuata ritualmente non assume
valore di nullita'.
Inoltre afferma che la normativa concernente gli investimenti nelle aree
svantaggiate e la sospensione del credito di imposta avvenuta con D.L.
253/2002 non si pone in contrasto con la legge 212/2000 (Statuto dei diritti
del contribuente). Il 21/6/2004 le parti ricorrenti hanno depositato memorie
illustrative ed eccepiscono l'inammissibilita' per l'atto di costituzione in
giudizio dell'ufficio ritenendo che detto atto risulta privo dei contenuti
di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/92 in quanto le controdeduzioni non formulano
alcuna presa di posizione nei confronti delle eccezioni mosse dalle
ricorrenti. Affermano inoltre che l'Ufficio con le memorie aggiuntive
presentate ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 ha proposto motivi nuovi formulando ex
novo richiesta di inammissibilita'.
Ribadiscono che l'atto, denominato dall'Ufficio, "provvedimento di revoca"
con cui vengono irrogate le sanzioni e' sicuramente un provvedimento
compreso fra quelli elencati nell'art. 16 D.Lgs. 546/1992. All'odierna
udienza sono presenti per i ricorrenti l'Avv. Q, per l'Ufficio Bari 1 il
Dott. S e per l'Ufficio Bari 2 la Dott.ssa H che chiede l'estromissione dal
processo dell'Ufficio di Bari 2 per carenza di legittimazione passiva.
L'Avv. Q si riporta agli atti, sottolinea le eccezioni evidenziate nei
ricorsi, chiarisce che l'ufficio ha violato le norme dello statuto dei
contribuenti e chiede l'accoglimento dei ricorsi. Il dott. S precisa che - i
ricorrenti hanno impugnato una semplice comunicazione cui solo in seguito
sarebbe avvenuta l'iscrizione a ruolo per indebito utilizzo del credito di
imposta;
non ravvisa violazione allo statuto dei contribuenti per cui chiede
il rigetto dei ricorsi.
Motivi della decisione
L'Ufficio, con le memorie difensive aggiuntive depositate il 10/5/2004 non
ha, come previsto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92 dallo stesso ufficio citato,
illustrato e sviluppato i motivi gia' dedotti nella costituzione in giudizio
del 14/1/2004, ha bensi' proposto motivi nuovi non suscettibili di
considerazione e valutazione. L'affermazione del rappresentante dell'ufficio
nell'odierna udienza secondo cui l'atto e' una semplice comunicazione non e'
condivisibile. L'esame dell'atto fa rilevare che oltre a richiedere le somme
per l'ammontare del credito ritenuto indebitamente utilizzato sono stati
richiesti gli interessi maturati ed erogate sanzioni, precisando che "in
caso di mancato versamento diretto si provvede alla riscossione delle somme
complessivamente dovute maggiorate degli ulteriori interessi maturati,
mediante iscrizione a ruolo in via definitiva". Appare evidente che, per
detti motivi, l'atto rientra fra quelli impugnabili previsti dall'art. 19
D.Lgs. 546/92 e non e' impugnabile solo "per vizi propri" come sostiene
l'ufficio.
L'atto ove non fosse stato opposto avrebbe comportato iscrizione a ruolo a
titolo definitivo non piu' opponibile. Ne discende per ovvia conseguenza che
l'atto doveva essere notificato seguendo le regole - previste dalla
normativa in tema, regole che - risultano essere state disattese poiche' la
notifica e' avvenuta in dispregio delle norme di cui alla L. 890/82 per cui
la notifica deve ritenersi nulla. L'eccezione dei ricorrenti in merito alla
violazione dell'art. 3 della Legge 212 del 27/7/2000 appare fondata. II D.L.
253 del 12/11/2002 con cui e' stata disposta la sospensione della
possibilita' di utilizzare il credito di imposta, con effetto dallo stesso
giorno di emanazione del decreto, viola l'art. 3 della legge 212/2000
"Statuto dei diritti del contribuente" per il quale "le disposizioni
tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data
della loro entrata in vigore".
La possibilita' della compensazione del credito di imposta in sede di
pagamento delle imposte e' una previsione, della normativa tributaria
collegata alla determinazione di un adempimento a carico del contribuente
(pagamento delle imposte);
la sospensione di detta possibilita' (fruizione
del credito) disposta dal gia' citato decreto 253/2002 determina come
effetto adempimento a carico del contribuente consistente nell'obbligo di
pagare integralmente il debito e nella non detrazione del credito di imposta
violando il termine di cui all'art. 3 legge 212/2000. Deve ritenersi
illegittima anche la normativa dell'art. 62 della Legge 289 del 27/12/2002
che ha abrogato le disposizioni del D.L. 253/2002, ha riproposto la
sospensione con decorrenza dall'1/1/2003 ed ha esteso l'efficacia della
detta sospensione retroattivamente facendo espressamente salvi gli effetti
ed i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni abrogate violando
cosi' l'espresso divieto imposto dall'art. 3 della legge 212/2000. La
Commissione annulla l'avviso di recupero del credito di imposta. Si stima
equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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