Commissione Tributaria Provinciale Pescara, sez. IV, sentenza 21/05/2004, n. 40

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'introduzione di un onere per la fruizione di un regome agevolato, concernente la presentazione di apposita domanda entro un termine di decadenza e' illegittima per contrasto con i principi della legge n. 212 del 2000 se dall'entrata in vigore della normativa e il termine di decadenza ci siano meno di sessanta giorni. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Pescara, sez. IV, sentenza 21/05/2004, n. 40
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Pescara
Numero : 40
Data del deposito : 21 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con l'epigrafato atto il Signor Di ====== =========, rappresentato e difeso
dall'avv. ======== =======, propone ricorso avverso il provvedimento del 25
settembre 2003, prot. n. 17995, mediante il quale il Centro Operativo di
Pescara dell'Agenzia delle Entrate, dispone il rigetto della richiesta del
credito d'imposta ex lege n. 388/2000 per mancata acquisizione del modello
CVS ripresentato su supporto cartaceo in data 10 settembre 2003.
Deduce parte ricorrente che in data 3 marzo 2003 inviava al Centro Operativo
di Pescara il modello CVS contenente i dati occorrenti per la ricognizione
da parte dell'Amministrazione finanziaria degli investimenti realizzati nel
corso degli anni 2001 e 2002 per i quali, a mente dell'articolo 8 della
legge 388/2000, aveva maturato il credito di imposta e che in data 10
settembre 2003 reiterava l'invio del modello CVS su supporto cartaceo a
mezzo raccomandata.
Che il Centro Operativo in dipendenza di quest'ultima comunicazione
notificava il provvedimento qui' impugnato.
Nel merito deduce che l'articolo 1 del D.L. 253/2002 aveva previsto
l'obbligo di comunicare i dati occorrent1 alla ricognizione degli
investimenti realizzati e del credito non ancora utilizzato prevedendo che
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate venissero emanate
entro trenta giorni successivi le modalita' per la concreta effettuazione
dei dati;
e che l'articolo 62 della legge 289/2002 abrogava il D.L.
253/2002, riproponendo il predetto adempimento a pena di decadenza.
Circa il termine fissato al 28 febbraio 2003 per la trasmissione del
mentovato modello CVS, parte ricorrente passa a stigmatizzare l'operato
dell'Ufficio finanziario per evidente contrasto con lo spirito della legge
212/2000 in tema di Statuto del contribuente;
e, invero, soggiunge, che se
l'esigenza era quella del monitoraggio statistico-finanziario, trattandosi
di diritto acquisito (del credito d'imposta) cio' non poteva essere
richiesto nel termine perentorio come preteso dall'Agenzia delle Entrate.
Con memoria di costituzione in giudizio 29 gennaio 2004, prot. n. 1704,
resiste il Centro Operativo, deducendo in via principale l'inammissibilita'
del ricorso, per violazione dell'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 546/92, in
quanto l'impugnativa veniva proposta oltre il termine di sessanta giorni.
Precisando che la comunicazione di scarto del modello CVS inviato in data
03/03/2003 veniva effettuata dal sistema telematico ENTRATEL in data
06/03/2003;
passando al merito osserva la decadenza dal beneficio per
tardiva presentazione del modello CVS.
Sécche' con memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2004, parte
ricorrente contesta l'eccezione di inammissibilita', assumendo che, il
ricorso veniva proposto tempestivamente avverso il provvedimento di rigetto
del 25 settembre 2003, notificato il 2 ottobre 2003 con il quale si
comunicava la mancata acquisizione del modello CVS.
All'odierna pubblica udienza le parti si riportano alle rispettive
conclusioni rassegnate in atti.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio, preliminarmente osservato che l'atto e' ammissibile. Invero e'
la stessa parte resistente ad esternarlo esplicitamente alla ricorrente con
l'atto impugnato, passa a rilevare che l'assunto dell'Agenzia delle Entrate
non e' condivisibile ove si legga la norma con il criterio di ermeneutica
dettato dall'articolo 12 delle Preleggi.
Il diritto al contributo si consegue automaticamente.
La decadenza si verifica ove manchi la comunicazione dei dati occorrenti per
la ricognizione degli investimenti (e solo per la ricognizione di essi),
prima che abbiano inizio le eventuali operazioni di verifica in azienda
finalizzate all'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni
sull'agevolazione.
Invero, il Legislatore dice che tali dati sono stabiliti con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate, emanato entra trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, con il quale sono approvati il modello di
comunicazione e la data per la conseguente effettuazione.
La legge n. 289/2002 e' entrata in vigore il primo gennaio 2003;
il modello
veniva approvato dall'Agenzia sotto la data del 24 gennaio 2003 e veniva
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 febbrai'o 2003;
il Mod. CVS
doveva essere inviato telematicamente entro il 28 febbraio successivo.
Se il termine del 28 febbraio fosse stato stabilito a pena di decadenza
l'Agenzia non avrebbe potuto consentirne una proroga senza violare la legge
medesima: cfr. Circolare Agenziale n. 31/E del 3 giugno 2003;
ma cio'
l'Agenzia ha potuto fare proprio perche' il termine era meramente
ordinatoréo, dunque derogabile con propria Circolare.
In ogni caso, deve essere rilevata la illegittimita' del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28
febbraio 2003) per violazione del disposto di cui all'art. 3, comma secondo,
della Legge n. 212/2000. Tale norma infatti espressamente dispone l'assoluto
divieto d'emanazione di norme che impongano adempimenti a carico del
contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore.
Da ultimo, non puo' non essere rilevato che le deduzioni contenute nella
memoria di costituzione in giudizio del Centro Operativo resistente,
finalizzate a rafforzare il contenuto dell'atto di diniego, non sono in
armonia con lo spirito della citata legge n. 212/2000 che, giova ripeterlo,
all'articolo 3 prevede il principio della temporalita' delle disposizioni in
materia tributaria.
In tal senso si e' pronunziata la Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta con Sentenza 24 febbraio - 10 marzo 2004, n. 26/03/04,
allorche', convincentemente, osserva che il comma 2 dell'articolo 3, dello
Statuto del Contribuente prevede che "in ogni caso, le disposizioni
tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell'adozione dei procedimenti di attuazione
in esse espressamente previsti".
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese come da
dispositiv.-
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi