Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. I, sentenza 23/08/2022, n. 295

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Anche laddove il contribuente ricorra contro Intimazione di pagamento emessa da AdE Riscossione, per vizi propri riverberanti conseguenziali effetti invalidanti, in particolare nei riguardi di alcune cartelle di pagamento prodromiche, la giurisdizione deve essere imprescindibilmente individuata in riferimento alla natura giuridica del rapporto oggetto di contestazione. Non rilevando, „… lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere …" (Cass.SS.UU.sent.15 novembre 2021 n.34351). Caso, in cui le cartelle afflitte da invalidità indiretta attenevano a pretese per violazioni al Codice della Strada.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. I, sentenza 23/08/2022, n. 295
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Savona
Numero : 295
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig.D. M., residente in Savona, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione - agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. La controversia attiene ad Intimazione di pagamento n.103 2019 ./000, contenente la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 3.693,71, a titolo di debiti verso l'Erario (per Contravv.cod.strada L.689/81 - Spese processuali e Sanzioni amm.ve L.689/81 e L.386/1990), di cui a Cinque Cartelle di pagame

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig.D. M., residente in Savona, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione - agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. La controversia attiene ad Intimazione di pagamento n.103 2019 ./000, contenente la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 3.693,71, a titolo di debiti verso l'Erario (per Contravv.cod.strada L.689/81 - Spese processuali e Sanzioni amm.ve L.689/81 e L.386/1990), di cui a Cinque Cartelle di pagamento emesse dal 2015 al 2018.

- Il Ricorrente, impugnato l'Atto di intimazione, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità dello stesso limitatamente alle pretese di cui alle Cartelle: - n.103 2015 000, notificata il 10.12.2015 (per violazioni Cod.Strada, di euro 176,11);
- n.103 2016 . 000, notificata il 24.10.20116 (per violazioni Cod.Strada, di euro 818,01). Tanto, poiché sarebbe maturata la prescrizione dei diritti di credito intimati dall'AdE Riscossione. Con vittoria di spese.

La prescrizione riguardante le pretese per sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione del Codice della Strada, si prescriverebbero nel periodo di cinque anni. In tal senso, si sono espresse le SS.UU.della Cassazione, con la sentenza dep.17 novembre 2018 n.23397. Prescrizione da poter far valere anche nei confronti della notifica di un'ingiunzione fiscale. Per cui, avute presenti le date di notifica delle due Cartelle oggetto di contestazione (unitamente all'Intimazione), al momento della ricezione della notifica dell'Intimazione di pagamento, avvenuta il 6 gennaio 2022, il termine prescrizionale sarebbe oramai decorso. Da ciò, il vizio parziale dell'Intimazione con conseguente messa nel nulla delle Cartelle per diritti di credito prescritti.

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- L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 19 luglio 2022, concludendo affinché: - in via pregiudiziale, sia dichiarato il difetto di giurisdizione;
-
comunque, nel merito, che riscontrata la legittimità della condotta di Riscossione, il ricorso sia respinto. Vinte le spese.

Da eccepire la carenza di giurisdizione del Giudice adito, ai sensi dell'art.2 d.lgs.546/92 -

Dall'esame delle cartelle sottese all'atto opposto, emerge come queste si riferiscano a pretese che non hanno natura tributaria, ma appartengono alla giurisdizione ordinaria. Per cui, conseguirebbe la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria adita. In particolare, quanto alle Cartelle 103 2015 ., 103 2016 ., 103 2018 e 103 2018 .., si tratterebbe di contravvenzioni al codice della strada. Per cui, la relativa controversia spetterebbe al Giudice di pace.

Analogamente, la cartella 103 2018 ., emessa sulla scorta di ruolo formato dal Tribunale di Brindisi, andrebbe impugnata avanti il Giudice Ordinario di Savona, ossia innanzi al Giudice del luogo dove è stata notificata.

- Nel merito - Da rilevare, comunque, come la prescrizione non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. L'art. 68 del DL.18/2020 nella versione attualmente vigente, ha stabilito che:

"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15.[…..]".

Le previsioni menzionate andrebbero necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art.12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 -. Norma, la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.

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