Commissione Tributaria Provinciale Aquila, sentenza 26/04/2004, n. 21
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Il coniuge legalmente separato, al quale spetti il diritto di abitazione sulla casa coniugale, e' titolare di un diritto personale di godimento. Tale diritto non e' assimilabile ai fini ICI ad alcuno dei diritti reali indicati nell'art.3 del D.lgs. n.502 del 1994, con la conseguenza che il predetto coniuge e' tenuto a pagare l'ICI nella misura corrispondente alla sua quota di proprieta' sul bene. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.2.2003 xxx chiedeva dichiararsi
l'illegittimita' dell'avviso di accertamento n. 903765 emesso dal Comune di
Sulmona relativamente all'anno d'imposta 1999.
Sosteneva la ricorrente che l'atto di accertamento sarebbe illegittimo
perche' immotivato e comunque eseguito non tenendo conto che la
dichiarazione era stata predisposta in base alle certificazioni catastali e
verosimilmente il funzionario addetto aveva considerato una incompleta
documentazione di terzi.
Si costituiva il Comune di Sulmona, che contestava le avverse eccezioni e
chiedeva il rigetto del ricorso.
Sosteneva il Comune, sulla premessa che l'accertamento era stato eseguito
attribuendo alla xxx il 100% dell'imposta in quanto la stessa, proprietaria
del solo 50% dell'immobile, era comunque coniuge separata alla quale era
stato assegnato l'uso dell'intero appartamento perche' casa coniugale.
Deduceva che tale assegnazione avrebbe carattere reale, in assonanza a
quanto disposto dall'art. 540 cod. civ. e che varie circolari ministeriali
avevano in tal senso ritenuto applicabile l'imposta ICI al coniuge
assegnatario. Rilevava infine che la posizione della coniuge assegnataria
della casa coniugale sarebbe assimilabile, ai fini tributari, a quella
dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 218 cod. civ. La Commissione riservava
la decisione e la controversia era definita all'udienza del
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale proposta dalla ricorrente (nel senso chiarito nelle
note depositate), alla quale si oppone il Comune di Sulmona, concerne
l'assoggettabilita' all'imposta ICI della situazione possessoria che si
determina in capo al coniuge giudizialmente separato che sia assegnatario
della casa coniugale. Nel caso in esame invero alla xxx, proprietaria del
50% della casa coniugale, l'abitazione e' stata assegnata dal Giudice civile
della causa di separazione e quindi ne gode per l'intero.
Sostiene la ricorrente che il diritto alla casa d'abitazione della famiglia,
da parte del coniuge assegnatario in sede di separazione personale dei
coniugi, non avrebbe natura reale e non sarebbe quindi riconducibile
all'art. 3 del D. Lvo n. 504/92, mentre sostiene la tesi opposta, sotto vari
profili, il Comune di Sulmona.
Stabilisce l'art. 2 del D. Lvo n. 504/92, al secondo comma, che "Presupposto
dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni
agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa." Secondo l'art. 3, inoltre, per quello che qui
interessa, "Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili
di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello
Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attivita'." Cio' premesso sul piano normativo, sulla questione relativa
all'interpretazione di tali norme e all'applicazione dell'ICI al coniuge
assegnatario della casa coniugale si sono formati due opposti orientamenti:
da una parte la giurisprudenza di legittimita', che nega il carattere reale
del diritto del coniuge all'abitazione e conseguentemente
l'assoggettabilita' di tale situazione giuridica all'imposta e dall'altra il
Ministero delle Finanze e qualche sentenza di merito (vedi le circolari
184/E del 13.7.98 e n. 118/E del 7.7.2000) che afferma il contrario.
Di volta in volta, poi, questo secondo indirizzo fa leva sul riferimento e
l'assimilazione del diritto del coniuge a quello di cui all'art. 540 c.c.,
che prevede il diritto (reale) d'abitazione del coniuge superstite nella
casa che costituisce residenza familiare;ovvero sul richiamo all'art. 218
c.c. (in base al quale il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e'
sottoposto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario) in combinato disposto
con l'art. 1008 c.c., che impone a carico di quest'ultimo il pagamento delle
imposte e degli altri pesi che gravano sul reddito (c. Trib. Avellino, n.
139 del 8.7.2003).
Ma entrambe queste due ricostruzioni interpretative devono essere disattese.
Il richiamo all'art. 540 c.c. in realta' e' incoerente, perche' sul piano
giuridico in alcun modo e' possibile parificare la posizione del coniuge
superstite, che e' riconducibile al diritto d'abitazione previsto dall'art.
1022 c.c., a quella del coniuge assegnatario della casa coniugale in base
alle norme sulla separazione dei coniugi, che e' invece pacificamente
ricondotta dalla giurisprudenza alla categoria dei diritti personali di
godimento (Cassazione civile, sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630). La prima
situazione giuridica ha schietto carattere reale e quindi giustamente puo'
essere portata a fondamento del pagamento dell'ICI, al contrario della
seconda, che invece per la sua natura personale sfugge a tale riconduzione.
In altri termini, il fatto stesso che per espresso richiamo normativo il
diritto del coniuge superstite costituisca diritto reale impedisce che si
possa assimilare ad esso il diritto personale di godimento previsto in tema
di separazione dei coniugi, in applicazione dei principi civilistici in tema
di possesso (potere di fatto esercitato sulla cosa che corrisponde
all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale) e di diritti reali,
che costituiscono, come e' noto un "numerus clausus" sono necessariamente
precostituiti per legge (Cass. 12765/2000).
Ne' pare stringente e concludente il sillogismo secondo cui, poiche' il
coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' sottoposto a tutte le
obbligazioni dell'usufruttuario, e poiche' l'art. 1008 impone a carico di
quest'ultimo il pagamento delle imposte e degli altri pesi, si dovrebbe
concludere che il coniuge assegnatario sia soggetto all'ICI.
Va rilevato anzitutto che la disposizione dell'art. 218 c.c. s'inquadra
nell'ambito della disciplina del regime patrimoniale della separazione dei
beni dei coniugi in costanza di matrimonio;in quanto tale non e' norma
estensibile a tutte le altre ipotesi in cui i coniugi abbiano adottato un
regime patrimoniale diverso (ad es. la comunione dei beni), sicche' gia' per
tale ragione non pare possibile fondare su tale norma l'estensione dell'ICI
a tutti i casi d'assegnazione della casa coniugale.
Ma soprattutto si deve rilevare che tale norma non dispone la trasformazione
del diritto del coniuge assegnatario (e il coniuge che utilizzi qualunque
bene dell'altro coniuge, anche diverso dalla casa coniugale) in un diritto
reale, ma si limita ad estendere al coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge le obbligazioni proprie dell'usufruttuario. Ne discende, logicamente
e senza necessita' d'altre considerazioni, che tale norma non rende
automaticamente applicabile al coniuge separato assegnatario l'imposta reale
dell'ICI.
Ma l'estensione dell'imposta ICI non puo' derivare neanche dal richiamo
all'art. 1008 cod. civ., che impone a carico dell'usufruttuario il pagamento
delle imposte e degli altri pesi, in quanto tale norma fa riferimento a quei
soli oneri che gravano sul reddito, con esclusione quindi delle imposte e
degli altri oneri di natura reale, quale e' appunto l'imposta comunale sugli
immobili.
Anche tale via per applicare l'imposta al coniuge assegnatario, quindi,
appare preclusa.
Va invece condiviso il prevalente indirizzo della giurisprudenza di
legittimita', che proprio facendo leva sulla natura propria del diritto
personale di godimento del coniuge assegnatario della casa coniugale esclude
che costui, ove non sia anche proprietario dell'intero immobile, ovvero di
una quota di esso, sia soggetto passivo dell'imposta per l'intero, ovvero
per la quota corrispondente alla proprieta' altrui. Tale orientamento e'
conforme al dettato normativo, secondo cui presupposto dell'imposta e' il
possesso di un immobile e soggetti passivi sono il proprietario o il
titolare di altro diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, con
esclusione quindi di ogni situazione giuridica soggettiva non connotata di
realita', quale e' appunto quella del coniuge separato assegnatario della
casa coniugale.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese giudiziali devono essere compensate integralmente tra le parti,
tenuto conto del contrasto di giurisprudenza sulla questione giuridica e
della conseguente incertezza sulla soluzione del caso.
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