Commissione Tributaria Provinciale Como, sez. I, sentenza 20/03/2018, n. 46
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L'applicazione di sanzioni in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento delle accise presuppone un livello minimo di colpevolezza. Nel caso di specie, la società aveva omesso i pagamenti in un periodo immediatamente precedente l'ammissione al concordato preventivo e detto elemento ha fatto desumere l'assenza di negligenza da parte degli amministratori sia perché evidentemente la società versava in uno stato di mancanza di liquidità, sia perché i pagamenti potevano essere stati sospesi onde evitare successivi rimproveri di violazione della par condicio creditorum.
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