Commissione Tributaria Provinciale Teramo, sez. II, sentenza 20/04/2011, n. 118
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In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione della base imponibile di un unico atto di donazione pro indiviso a favore di più donatari, la stessa non può essere determinata in base all'art. 21 DPR 131/81, facendo riferimento al numero dei donatari, come se si trattasse di atto contenente più disposizioni autonome, bensì ai sensi dell'art. 20 DPR 131/81 poichè le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
Sul provvedimento
Testo completo
Fatto
II ricorso è stato promosso avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio ha richiesto il pagamento di più imposte fisse con riferimento ad un atto di donazione nel quale, sono state donate prò indiviso beni a favore di più beneficiari diversi. La tesi difensiva ha sostenuto che, se pur nell'atto di donazione ex art 773 c.c., erano presenti più soggetti beneficiari, la donazione essendo avvenuta prò indiviso a favore dei tutti i donatali, senza che il donante avesse individuato i beni da donare singolarmente ai vari soggetti, aveva natura di atto complesso, anche se successivamente i riceventi avevano preceduto alla divisione del compendio, con relativo pagamento dell'imposta. Il ricorrente, quindi, sosteneva l'illegittimità della tassazione dei singoli negozi giuridici enunciati nell'atto, operato dall'ufficio, poiché trattandosi di un atto complesso, i vari negozi giuridici che lo componevano non erano autonomi, ma interdipendenti gli uni dagli altri, per cui trattandosi tra l'altro di donazione, che non scontava neppure l'imposta di successione e donazione, era soggetta ad una sola imposta fìssa di registro, a prescindere dal numero di beneficiari presenti nell'atto di donazione. Faceva rilevare, infine, che se si fosse operato nel solco tracciato dall'ufficio, ci sarebbe stata violazione dell'alt 53 Cost, relativamente al principio di capacità contributiva. Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva l'ufficio, il quale sosteneva la correttezza del proprio recupero, poiché l'atto aveva ad oggetto più disposizioni negoziali non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, per cui ogni negozio giuridico in esso ricompreso, era da assoggettare ad autonoma tassazione, ex art. 21 co.l D. P.R. n. 131/1986. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato. Le parti in sede di pubblica udienza, ribadivano con ampia discussione i vari aspetti esaminati in atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Diritto
Osserva questa Commissione come per risolvere la fattispecie oggetto del ricorso, occorra tenere in considerazione il dettato dell'alt 20 del D.P.R. n. 131/1986, in base alla quale" l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti