Commissione Tributaria Provinciale Udine, sez. II, sentenza 11/10/2006, n. 82

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Massime1

Al fine di poter contestare ad una societa' (attraverso l'emissione di un avviso di accertamento) l'omesso versmento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente l'ufficio deve dimostrare l'esistenza di un contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato dalla societa'-contribuente, suffragando l'impianto accusatorio mediante la produzione di documenti contabili e fiscali inerenti alla societa' interessata, tali da assurgere a prova anche per presunzioni. Qualora, invece, l'avviso di accertamento sia supportato soltanto da dichiarazioni o giudizi di soggetti verbalizzanti, l'avvisostesso va annullato per difetto di motivazione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Provinciale Udine, sez. II, sentenza 11/10/2006, n. 82
Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Udine
Numero : 82
Data del deposito : 11 ottobre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

 FATTO
La societa' C.M.A. di T.V. &
C. sas, con sede in Codroipo, fraz. Goricizza
via xxx, in persona del legale rappresentante G.T., rappresentata e difesa
dal prof. Avv. M.N. presso il cui studio, in Udine, via xxx, ha eletto
domicilio, ha impugnato, con unico ricorso, gli avvisi di accertamento
n.831020601300 - 831020601301 - 831020601320 - 831020601322 - 831020601331 -
831070601323 - 831070601324 chiedendone l'annullamento con rifusione di
spese, diritti ed onorari di causa. Con gli avvisi impugnati, l'Ufficio di
Udine dell'Agenzia delle Entrate, recependo le risultanze di un p.v.c,
datato 28.6.04 e redatto dalla G. di F. Comando Brigata Codroipo, contestava
alla societa' ricorrente l'utilizzo di manodopera in violazione dell'art. 1
L. 1369/60 e conseguentemente l'omesso versamento di ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente nonche' l'indebita detrazione IVA effettuata
sulle fatture ricevute e la maggior IRAP dovuta per gli anni 1998, 1999,
2000, 2001. Tale p.v.c. era stato emesso a seguito di una complessa indagine
compiuta dalla G. di F. di Pistola nei confronti della "D. S.r.l." e dalla
G. di F. di Spilimbergo nei confronti della "2. S.r.l.".
La societa' ricorrente, anche con successive memorie, lamenta:
- in via pregiudiziale la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti
del contribuente per la mancata allegazione della documentazione reperita
dalla G. di F. di Pistoia presso la D. s.r.L;
- nel merito le plurime illegittimita' dell'agire amministrativo per difetto
di motivazione, l'infondatezza delle riprese a tassazione dell'Iva
conseguenti alla carenza di abilitazione all'esercizio di attivita' di
fornitura di lavoro interinale in capo alla D. S.r.l. per presupposto
completamente indimostrato.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, contesta tutti i motivi del ricorso
chiedendone il rigetto con la rifusione delle spese di lite.
L'udienza per la discussione del ricorso aveva subito due rinvii su
richiesta della parte ricorrente che intendeva esaminare la nuova
documentazione messa a disposizione dall'ufficio. Nella pubblica udienza le
parti ribadiscono quanto gia' esposto negli atti depositati.
DIRITTO
Il ricorso e' meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente aveva eccepito, nel ricorso introduttivo, la violazione
dell'art. 7 comma 1, secondo periodo, dello statuto del contribuente ma
l'obbligo di allegazione e' stato assolto dall'Ufficio in sede processuale
in quanto lo stesso ha depositato in data 31.3.2006 due copie del p.v.c.
della societa' "D. S.r.l." dd. 22.5.2002 di cui una per la parte ricorrente;
cio' ha permesso alte stessa di esercitare pienamente il suo diritto alla
difesa con la proposizione di motivi aggiunti depositati in data 10.4.2006 e
conseguentemente la lamentata violazione non sussiste.
Sussiste invece il lamentato difetto di motivazione.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, sostiene che la ricorrente, nel ricorso
introduttivo, non adduce alcuna argomentazione idonea a smontare l'impianto
accusatorio trincerandosi dietro una pretesa incapacita' a comprendere
l'oggetto del contendere.
Cio' si spiega con la constatazione che, dall'esame della fattispecie
concreta, nel p.v.c. del 28.6.2004 effettuato nei confronti della ricorrente
e preso a base degli accertamenti, i verbalizzanti sostengono che la D.
S.r.l., la 2. S.r.l. e la D. S.r.l. hanno di fatto svolto l'attivita' di
fornitura di lavoro temporaneo senza pero' essere in possesso dei requisiti
e dell'autorizzazione previsti dalla relativa normativa (art. 2 della Legge
196/97) violando il divieto posto dall'arti della soppressa legge 1369/1960.
Il divieto di cui all'art. 1 L. n. 1369/1960 dell'appalto o subappalto di
esecuzione delle mere prestazioni di lavoro riguardava l'appaltatore che
impiegasse capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante
quand'anche per il loro uso venisse corrisposto un compenso all'appaltante
stesso. La L. n. 196/1997 ha introdotto deroghe senza escludere il disvalore
penale della somministrazione di manodopera praticata nell'inosservanza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi normativamente prescritti. Tale regime
derogatorio, vigente negli anni presi in considerazione dagli avvisi di
accertamento impugnati, e' stato poi ampliato con la riforma Biagi, ex
D.Lgs. n. 276/2003, e le imprese legittimate dalla L. n. 196/1997 a mettere
a disposizione di altre imprese ed in determinati casi l'opera di prestatori
di lavoro temporaneo andavano tenute distinte da quelle che appaltavano
opere e servizi ai sensi dell'art. 1655 c.c..
E' necessario qui richiamare brevemente l'ipotesi di fornitura di lavoro
temporaneo di cui alla legge 196/97 anche in relazione a quanto sostenuto
dalla difesa della ricorrente.
Il lavoro interinale realizza la separazione tra il datore di lavoro che
deve registrare nella sua contabilita' i costi del personale essendo anche
sostituto d'imposta nel confronti del lavoratore temporaneo e l'impresa
utilizzatrice della prestazione lavorativa. Particolari limiti sono posti
con riguardo all'esercizio dell'attivita' di tale fornitura in quanto
possono prestare tale attivita' solo i soggetti in possesso di apposita
autorizzazione amministrativa. Il contratto deve poi essere stipulato in
forma scritta e le fatture che vengono emesse dall'impresa fornitrice devono
contenere il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali ed il compenso
soggetto ad Iva.
L'art. 10 della legge citata stabilisce poi che, in mancanza di forma
scritta del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1, comma 5 che deve
contenere diversi elementi, il lavoratore si considera assunto dall'impresa
utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
E' indubbio che le limitazioni poste all'esercizio di tale attivita' di
fornitura di manodopera trovano fondamento nell'esigenza di garantire sia i
lavoratori temporanei che le imprese utilizzatrici, come argomentato anche
dalla difesa della ricorrente. Tali argomentazioni di merito non sono
tuttavia poi state suffragate da alcuna prova che potesse condurre
all'esistenza ipotizzata dell'irregolare contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo.
Conseguentemente sara' dovere della Commissione procedere ad esaminare
l'impianto accusatorio posto in essere nelle controdeduzioni dell'Ufficio
attraverso l'analisi degli elementi che caratterizzarono i rapporti tra la D.
S.r.l., la 2. S.r.L, la D. S.r.L e la ricorrente C. di T.V. &
C. s.a.s..
Per definire l'esistenza di un autentico appalto di servizi, la Commissione
non puo' prescindere dall'orientamento della Cassazione sulla questione, nel
senso che il giudice deve procedere ad analizzare gli elementi che
caratterizzano i rapporti tra le parti in quanto occorre sostanzialmente che
l'appaltatore si assuma il rischio di un eventuale risultato negativo
dell'attivita', sia organizzato come impresa, abbia la capacita' di produrre
un risultato in piena autonomia e con specifiche competenze professionali e
l'impiego di risorse umane e/o materiali.
Dalle indagini svolte nei confronti della D. S.r.l. con sede in Montecatini
da parte della G. di F. di Pistoia e' emerso con certezza che la societa' si
proponeva alle ditte con la sua offerta operativa per la fornitura di
personale specializzato e generico stabilendo le tariffe orarie (all. 6).
Secondo i verbalizzanti (G. di F. di Pistoia) le societa' D. S.r.l. e " 2.
S.r.l. che assumevano la qualifica di appaltatore/intermediario sarebbero
esistite solo sul piano formale in quanto tali societa' risulterebbero prive
di qualsiasi struttura e mezzo di produzione.
Dalle indagini svolte poi nei confronti della C. s.a.s. da parte della G. di
F. di Codroipo per gli anni dal 1998 al 2000 risulterebbero contabilizzate
le fatture emesse dalla D. S.r.l. (nonche' dalla 2. S.r.l. e D. S.r.l.) ma
la documentazione allegata al p.v.c. (all. 7) riguarda solamente la fattura
n. 20 del 30.11.00 emessa dalla 2. S.r.l. con la descrizione generica
"lavori eseguiti presso i vostri cantieri", fattura che, collegata ad un
documento extracontabile rinvenuto, ha consentito ai verificatori di
compilare il prospetto riepilogativo delle maestranze in capo alla 2EFFE
S.r.l. (all. 7);
tale documentazione riguarda solo un lavoratore e la paga
oraria ma non puo' essere significativa ai fini probatori per la mancanza di
qualsiasi altro riferimento sia temporale che di provenienza ed inoltre e'
l'unica documentazione esibita a supporto di tutti i prospetti riepilogativi
suddivisi per anno d'imposta e per societa' fornitrici di manodopera
elaborati dai verificatori (all. 4, 5, 6 del p.v.c.).
Anche le dichiarazioni dei lavoratori ne riguardano solamente uno (O.R.) che
dichiara di aver lavorato presso la ricorrente dall'agosto o settembre 2001
fino all'assunzione nel luglio 2002 e di aver utilizzato saldatrici varie,
trapani ed altro nella disponibilita' della C., s.a.s..
L'Ufficio ha portato a sostegno del suo impianto accusatorio dichiarazioni e
giudizi conclusivi propri dei verbalizzanti piu' che la sussistenza di
documenti contabili e fiscali, dichiarazioni significative rese o fatti ed
altre circostanze da sottoporre all'analisi della Commissione e tali da
poter assurgere a prova anche per presunzioni. Il ricorso pertanto viene
accolto, ma sussistono comprensibili, giusti motivi, data la peculiarita' di
alcune argomentazioni della difesa, per compensare integralmente tra le
parti le spese di giudizio.
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