Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXVI, sentenza 22/02/2022, n. 424
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I beni donati in vita dal defunto e conferiti in collazione rilevano, in caso di divisione ereditaria, soltanto per determinare l'aliquota dell'imposta di successione e non della base imponibile dell'imposta di Registro, ipotecaria-catastale. L'obbligo alla collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e diviene operante a seguito dell'accettazione dell'eredità, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria, la quale deve dividersi fra i soggetti tenuti alla collazione. L'istituto della collazione non trova quindi applicazione nella determinazione della base imponibile, la quale è costituita esclusivamente dall'incremento patrimoniale verificatosi in favore dei successori, senza che assuma alcun rilievo il valore dei beni donati a questi ultimi, il cui assoggettamento a tassazione si tradurrebbe d'altronde in una duplicazione d'imposta, trattandosi di beni sui quali, nella normalità dei casi, è stata già pagata l'imposta sulle donazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l'atto a rogito Notar XXXXXXXXXX del XX-XX.2011, registrato telematicamente il 25.07.2011 n. XXXXX , l'AGENZIA DELLE ENTRATE aveva notificato al medesimo Notaio in data XX.XX.2011 l'avviso di liquidazione n. XXXXX-XXXX per imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Il Notaio aveva presentato in data 28.11.2011 il ricorso n. XXX/2011 alla CTP di Foggia contro l'avviso di liquidazione accolto con la sentenza n. XXXX-02-17 depositata il XXXX-XX.2017.
L'Ufficio aveva in data 26.7.2017 depositato appello contro la sentenza citata ritenendola errata.
L'appellato non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto notarile rep.XXXX del Notaio XXXXXXXX ha ad oggetto :
-accettazione di eredità,
-riconoscimento di una donazione indiretta,
-collazione di immobile per imputazione e prelevamenti dalla massa ereditaria,
-donazioni di fabbricati.
In sede principale sono state applicate tasse fisse.
A seguito della Risoluzione della Direzione Generale delle Tasse del 12.5.1987 n. 250240