Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 08/08/2022, n. 659
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Incaso di accesso mirato volto all'acquisizione di documentazione fiscale, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 decorre dalla data delrilascio del verbale in cui l'Ufficio dà atto di quanto consegnato dalcontribuente, senza che sia necessario l'ulteriore processo verbale di constatazionedelle violazioni successivamente riscontrate.
Riferimentinormativi: L. 212/2000, art. 12, comma 7
Riferimentigiurisprudenziali: Cass. n. 12094/2019, n. 18624/2020, n. 11589/2021, n.14749/2021
Sul provvedimento
Testo completo
La Società L C. a r.l ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. xxxxxxxx/2018 per l'anno 2014, con il quale venivano accertate maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per: perdite su crediti non deducibili per la somma di euro 36.062,10, recuperati a tassazione ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
costi non inerenti per euro 30.818,10, recuperati a tassazione ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
un maggior valore della produzione per euro 30.818,10, recuperato a tassazione ai sensi degli artt. 5, 11 e 19 del D.Lgs. 446/1997;
un'IVA indetraibile pari ad euro 6.779,98, afferente ad operazioni passive non riconosciute per euro 30.818,10.
Eccepiva la società contribuente la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 24 della L. n. 4/1929 e dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000.
Nel merito, contestava puntualmente i singoli recuperi.
Nelle more l'Ufficio dapprima avanzava una proposta di mediazione con riduzione della pretesa, non accettata dalla contribuente, successivamente emetteva un provvedimento di autotutela parziale, con il quale rideterminava in diminuzione la pretesa impositiva.
Si costituiva quindi in giudizio producendo quest'ultimo provvedimento, respingendo le eccezioni della controparte.
La Commissione Provinciale della Spezia accoglieva la richiesta pregiudiziale della ricorrente di violazione dell'articolo 12, comma 7, della L. 212/2000, annullando l'avviso di accertamento.
Appella l'Ufficio confermando che funzionari dello stesso avrebbero effettuato accessi per reperire la documentazione contabile utile al controllo fiscale per l'anno 2014 sia presso la sede della società che presso il suo consulente fiscale, osservando che al termine delle predette operazioni sarebbero stati rilasciati processi verbali informando la parte delle facoltà/garanzie previste dall'articolo 12 della L. 212/2000.
Richiama i contenuti dell'ordinanza n. 12094 del 2019 della Corte di Cassazione che, occupandosi di un caso analogo a quello dell'attuale giudizio, ha ritenuto infondata la violazione dell'articolo 12, comma 7 della Legge 212/2000.
Evidenzia che, nel caso di accesso mirato, la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente sarebbe assicurata dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna, senza che possa, invece, ritenersi che il contribuente debba ricevere un successivo processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica quando le stesse non vengano compiute presso la sede del contribuente, ma l'attività di controllo prosegua presso gli uffici finanziari.
Ribadisce nel merito la pretesa impositiva come rideterminata in sede di autotutela,