Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. VI, sentenza 10/02/2022, n. 229
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L'agevolazione prevista dall'art. 20 della L. 10/1977 - che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia - non si applica qualora l'operazione, pur rientrando in una più ampia programmazione urbanistica di natura pubblica, realizza di fatto interessi meramente speculativi ed individualistici.
Sul provvedimento
Testo completo
l. Il presente appello ha ad oggetto il gravame relativo alla Sentenza n. 630/2019, della CTP di Firenze, pronunciata in data 24.09.2019.
2. Con atto di cessione del 0X/0S/2018, la CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, trasferiva alla Società XXXX SPA, il complesso immobiliare sito nel Comune di Sesto Fiorentino, con accesso principale da via A. R. n. XX, adibito ad istituto scolastico e precisamente a sede principale del Liceo scientifico ''XXXX". Al momento della registrazione l'atto veniva autoliquidato versando l'imposta di registro in misura fissa ed in esenzione delle imposte ipo-catastali, invocando la previsione normativa di cui all'art. 20 della legge n. 10 del 1977, così come modificata dall'art. l, comma 88, della legge n. 205 del 2017.
3. Con avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 18/1T/01XX7/000/POO1, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Firenze -, ritenendo che nel caso di specie non potesse operare l'agevolazione fiscale richiamata dalla controparte- procedeva al recupero della maggiore imposta di registro derivante dall'applicazione della aliquota percentuale del 9%, prevista dall'art. l della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, nonché al recupero delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa.
4. Con separati ricorsi, la Città Metropolitana di Firenze e la società XXXX spa, impugnavano l'Avviso di liquidazione n. 18/ 1T/01XX7 /000/POO1.
5. L'Agenzia delle Entrate-DP di Firenze, costituitasi in giudizio, contestava le eccezioni di controparte, ribadendo la legittimità del proprio operato.
6. Con sentenza n. 630 del 05/0712019, depositata il 24/09/2019, la C.T.P. di Firenze rigettava i ricorsi riuniti.
7. Con separati appelli i contribuenti in epigrafe hanno impugnato la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
- Illegittimità della sentenza per aver confermato un avviso di accertamento nullo per violazione dell'art.
3-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.463;
- Illegittimità della sentenza per aver confermato un avviso di accertamento nullo per omessa motivazione in merito alla natura dell'imposta di registro liquidata, in violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7, comma l, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente);
- Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 20, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come introdotto dall'art. l, comma 88, Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 20, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avendo i giudici di primo grado motivato il rigetto del ricorso sulla base della ritenuta assenza, nella fattispecie, di un requisito normativamente non previsto dalla legge, la cui sussistenza risulterebbe documentata dagli atti processuali oltre ad aver costituito oggetto di discussione tra le parti.
8. In particolare, nel presente giudizio (r.g. 627/2020) si costituiva la società X. X. X. S.p.A. (con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via A. G. n. XX.
9. Si costituiva in giudizio anche l'Ufficio con propria memora e relative controdeduzioni.
10. La causa era trattata nell'udienza del 14.07.2021 e trattenuta per la decisione.
l. Osserva il Collegio che i motivi di gravame non possono essere accolti e, pertanto, la sentenza impugnata va confermata e conseguentemente respinto l'appello.
2. Occorre premettere che il contratto di cessione, di cui qui si discute, ha come proprio antecedente "storico" una complessa procedura amministrativa che ha visto il succedersi di numerosi accordi, tutti finalizzati alla realizzazione del nuovo Liceo s. XXXX. e all'attivazione di sinergie nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico con il Polo dell'Università degli Studi di Firenze presso il Comune di Sesto Fiorentino.
3. Ripercorrendo i punti salienti di questo lungo iter amministrativo è possibile rilevare quanto segue.
4. Nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino e più precisamente in Via R. n. XX è ubicata la sede principale del Liceo XXXX., in un immobile di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, mentre nel Comune di Campi Bisenzio è presente una sede secondaria dello stesso Liceo, nei locali di proprietà del Comune.
5. Il 3 dicembre 2013 tra il Comune di Sesto Fiorentino, l'Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana, veniva firmato il Protocollo d'intesa nel quale ciascuna parte, per quanto di sua competenza, si impegnava a definire, promuovere e attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e Tecnologico dell'Università, di un nuovo edificio scolastico, da adibire a sede unica del Liceo s. "A.".
6. Con nota del14 febbraio 2014, la società X. X. X. Spa, venuta a conoscenza del suddetto Protocollo d'intesa, manifestava alla allora Provincia di Firenze (divenuta poi Città Metropolitana) l'interesse e la disponibilità ad acquisire l'immobile ove ha sede principale il suddetto Liceo, in quanto adiacente al proprio stabilimento.
7. Il 25 giugno 2015, tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino e l'Università degli Studi di Firenze veniva sottoscritto il "Protocollo Operativo Interistituzionale", per la realizzazione del nuovo Liceo XXXX. (per la cui attuazione era necessario un Accordo di programma tra le parti interessate).
8. Il Comune di Sesto Fiorentino (con nota del 15/10/2015- prot. 5XX8/2015), la Città metropolitana (con nota del 14/05/2015 prot. 0XX6/2015) e la Regione Toscana (con nota del 23/12/2015 prot. 2XX3/2015) rilevavano che "è consentita l'alienazione diretta di un bene a soggettiprivati qualora la cessione sia prevista in specifici accordi o programmi di intervento con altri soggetti pubblici (Regione,Comuni, Società, Aziende ed istituzioni) e sia, finalizzata allarealizzazione sullo stesso immobile di opere ed investimentiche concorrono allo sviluppo economico del territorio della città metropolitana".
9. Il